Commercial Register Office Refusal to Register Book-Entry Shares
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA corporate entity sought registration confirming that its bearer shares were held as book-entry securities as required by law, but the Commercial Register Office refused the application because the submitted confirmation from the custodian did not explicitly state this specific legal classification. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the primary request to accept the application was unfounded as the submitted documentation (a photocopy of a receipt) did not meet the statutory requirement for a declaration from the custodian, and the subsidiary request for the office to provide a template or grant an extension to cure the deficiency was rejected because no law obligates the Commercial Register Office to supply such document templates or grant discretionary deadlines to remedy incomplete initial filings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 622 CO, Art. 4 LTCo, Art. 622 cpv. 2bis CO, Art. 942 cpv. 2 CO, Art. 942 cpv. 1 CO, Art. 47 cpv. 1 LPAmm; Commercial Register Office Refusal to Register Book-Entry Shares: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the primary request to accept the application was unfounded as the submitted documentation (a photocopy of a receipt) did not meet the statutory requirement for a declaration from the custodian, and the subsidiary request for the office to provide a template or grant an extension to cure the deficiency was rejected because no law obligates the Commercial Register Office to supply such document templates or grant discretionary deadlines to remedy incomplete initial filings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the basis for applying the cantonal administrative appeal procedure (LPAmm) in conjunction with the trade register law (LCRC).
Applied to impose court costs on the losing party (the appellant).
Applied in conjunction with art. 6 cpv. 2 LCRC to state that no party costs (ripetibili) are awarded to the Commercial Register Office.
Cited in the final decision preamble, concerning the appeal procedure before the Cantonal Court of Appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2021.93 · Lugano 20 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere: · Bettelini
chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 4 giugno 2021 di
RI 1
contro l’avviso di rifiuto d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - ____________________) con cui l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha comunicato la reiezione dell’istanza d’iscrizione 30 aprile 2021;
preso atto della risposta
27 luglio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica 9 agosto 2021 della ricorrente e della duplica 1° settembre 2021 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con istanza 30 aprile 2021 RI 1, società anonima con un capitale azionario di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni al portatore da fr. 1'000.-, ha chiesto all'Ufficio del registro di commercio di voler provvedere, come da decisione 29 aprile 2021 del suo amministratore unico, alla seguente annotazione a registro di commercio sul mantenimento delle azioni al portatore della società quali titoli contabili ai sensi della LTCo in osservanza delle disposizioni dell’art. 622 CO: “*osservazioni: le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono regolarmente depositate in Svizzera presso un ente di custodia autorizzato (art. 4 LTCo)*”. Quali documenti giustificativi ha a quel momento allegato il verbale attestante la decisione 29 aprile 2021 dell’amministratore unico e una copia della conferma di ricevuta per il deposito, al numero di deposito __________ a nome dell’amministratore unico, dell’intero capitale azionario rilasciata il 29 aprile 2021 da __________ (doc. F).
2. Con l’avviso di rifiuto d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - __________) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a RI 1 la reiezione dell’istanza d’iscrizione 30 aprile 2021. Esso ha rilevato che per l’iscrizione del mantenimento di azioni al portatore secondo l’art. 622 cpv. 2bis CO la società doveva produrre una dichiarazione dell’ente di custodia secondo cui le azioni al portatore rivestivano la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo, ritenuto che la ricevuta prodotta con l’istanza dalla società non attestava, o quantomeno non attestava chiaramente, l’adempimento di questa circostanza.
3. Con ricorso 4 giugno 2021, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 27 luglio 2021, RI 1 ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza e in via subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione / dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del registro di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata. Essa ha evidenziato che, prima dell’inoltro dell’istanza (cfr. doc. C-E), il suo amministratore unico aveva ripetutamente avuto dei contatti con l’Ufficio del registro di commercio, sottoponendogli per esame anche un’attestazione / dichiarazione bancaria, per capire quale avrebbe dovuto essere il giustificativo da produrre per poter ottenere l’auspicata iscrizione, senza però che detto Ufficio fosse poi stato in grado di fornirgli un modello di quanto avrebbe voluto vedere scritto su una tale attestazione / dichiarazione. In assenza di riscontri, per “disperazione”, essa aveva ritenuto che depositare le sue azioni sul conto titoli del suo amministratore unico presso la banca sarebbe stata l’unica soluzione per ossequiare a quanto previsto dall’art. 622 cpv. 2bis CO.
Con replica 9 agosto 2021, avversata dall’Ufficio del registro di commercio con duplica 1° settembre 2021, la ricorrente ha poi parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora in via principale di accogliere l’istanza e in via subordinata di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di rimetterle un testo da esempio da richiedere alla banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte di quest’ultima. Esprimendosi sulle considerazioni esposte nella sua risposta dall’Ufficio del registro di commercio ad ulteriore comprova della correttezza della sua decisione, essa ha in particolare negato che quest’ultimo le avesse detto che il suo statuto non sembrava prevedere la possibilità di conferire alle proprie azioni la forma di titoli contabili e ha obiettato che la ricevuta prodotta con l’istanza non sarebbe stata sufficiente in quanto mera fotocopia.
4. Il ricorso in esame, presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
5. Il rimedio giuridico deve innanzitutto essere dichiarato irricevibile nella misura in cui la ricorrente ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza. Essa non ha in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’avviso di rifiuto d’iscrizione reso dall’Ufficio del registro di commercio, per altro ineccepibile (il doc. F, per altro prodotto solo in fotocopia, non potendo essere considerato una dichiarazione dell’ente di custodia designato dalla società secondo cui le azioni al portatore rivestivano la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo), sarebbe stato errato e la sua istanza sarebbe stata da ammettere.
Esso deve per contro essere respinto nella misura in cui la ricorrente ha chiesto in via subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione / dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del registro di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata, rispettivamente di far ordine a detto Ufficio di rimetterle un testo da esempio da richiedere alla banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte di quest’ultima. In effetti, nessuna norma di legge, per altro nemmeno menzionata nel ricorso o nella replica, impone all’Ufficio del registro di commercio di mettere a disposizione eventuali modelli di documenti atti a permettere le iscrizioni nel registro di commercio, oppure ancora contempla la facoltà di concedere eventuali termini supplementari per rimediare a un’istanza di iscrizione priva dei necessari giustificativi.
6*. Ne discende che il ricorso di RI 1 dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
La tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv.
1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm decide:
I. Il ricorso 4 giugno 2021 di RI 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).