Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2021.92 • TRAC TI 12.2021.92 Generato dall'IA

Bearer Share Registration Dispute and Procedural Requirements

Numero d'incarto 12.2021.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A company sought registration confirming that its bearer shares, which were deposited with an authorized custodian as book-entry securities under the relevant law, should be noted in the commercial register, but the registry office refused the application because the submitted confirmation from the administrator's account was not a clear declaration from the custodian as required by law for registration under the Code of Obligations. The appellate court rejected the appeal in the part where the company requested acceptance of the application because it failed to adequately explain why the refusal was incorrect, and it rejected the subsidiary request for an extension to provide a proper declaration, reasoning that no legal provision obliges the commercial registry office to provide model documents or grant extensions for incomplete registration applications.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 622 CO, Art. 4 LTCo, Art. 622 cpv. 2bis CO, Art. 942 cpv. 2 CO, Art. 942 cpv. 1 CO, Art. 47 cpv. 1 LPAmm; Bearer Share Registration Dispute and Procedural Requirements: The appellate court rejected the appeal in the part where the company requested acceptance of the application because it failed to adequately explain why the refusal was incorrect, and it rejected the subsidiary request for an extension to provide a proper declaration, reasoning that no legal provision obliges the commercial registry office to provide model documents or grant extensions for incomplete registration applications.

Parole chiave

Generato dall'IA
registrazione di società azione al portatore controversia commerciale obbligo di registrazione accantonamento per rischi e perdite titolo intermediato Società anonima - mantenimento di azioni al portatore - ricorso RC

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 6 cpv. 2 LCRC

This provision governs the applicable procedural law (LPAmm) for cost allocation in this appeal decided under the LCRC.

art. 47 cpv. 1 LPAmm

This provision was applied to establish the cost liability of the appellant based on the value in dispute.

art. 49 cpv. 2 LPAmm

This provision was applied to state that no indemnities are awarded to the Commercial Registry Office.

art. 6 cpv. 1 LCRC

This provision establishes the appellate court's jurisdiction, which is cited when confirming the admissibility of the appeal in the reasoning section, although it is not strictly the main ground for the final order on the merits.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2021.92 · Lugano 20 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere: · Bettelini

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 4 giugno 2021 di

RI 1

contro l’avviso di rifiuto d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - ____________________) con cui l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha comunicato la reiezione dell’istanza d’iscrizione 30 aprile 2021;

preso atto della risposta 27 luglio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica 9 agosto 2021 della ricorrente e della duplica 1° settembre 2021 dell’Ufficio del registro di commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con istanza 30 aprile 2021 RI 1, società anonima con un capitale azionario di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni al portatore da fr. 1'000.-, ha chiesto all'Ufficio del registro di commercio di voler provvedere, come da decisione 29 aprile 2021 del suo amministratore unico, alla seguente annotazione a registro di commercio sul mantenimento delle azioni al portatore della società quali titoli contabili ai sensi della LTCo in osservanza delle disposizioni dell’art. 622 CO: “*osservazioni: le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono regolarmente depositate in Svizzera presso un ente di custodia autorizzato (art. 4 LTCo)*”. Quali documenti giustificativi ha a quel momento allegato il verbale attestante la decisione 29 aprile 2021 dell’amministratore unico e una copia della conferma di ricevuta per il deposito, al numero di deposito __________ a nome dell’amministratore unico, dell’intero capitale azionario rilasciata il 29 aprile 2021 da __________ (doc. F).

2. Con l’avviso di rifiuto d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - __________) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a RI 1 la reiezione dell’istanza d’iscrizione 30 aprile 2021. Esso ha rilevato che per l’iscrizione del mantenimento di azioni al portatore secondo l’art. 622 cpv. 2bis CO la società doveva produrre una dichiarazione dell’ente di custodia secondo cui le azioni al portatore rivestivano la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo, ritenuto che la ricevuta prodotta con l’istanza dalla società non attestava, o quantomeno non attestava chiaramente, l’adempimento di questa circostanza.

3. Con ricorso 4 giugno 2021, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 27 luglio 2021, RI 1 ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza e in via subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione / dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del registro di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata. Essa ha evidenziato che, prima dell’inoltro dell’istanza (cfr. doc. C-E), il suo amministratore unico aveva ripetutamente avuto dei contatti con l’Ufficio del registro di commercio, sottoponendogli per esame anche un’attestazione / dichiarazione bancaria, per capire quale avrebbe dovuto essere il giustificativo da produrre per poter ottenere l’auspicata iscrizione, senza però che detto Ufficio fosse poi stato in grado di fornirgli un modello di quanto avrebbe voluto vedere scritto su una tale attestazione / dichiarazione. In assenza di riscontri, per “disperazione”, essa aveva ritenuto che depositare le sue azioni sul conto titoli del suo amministratore unico presso la banca sarebbe stata l’unica soluzione per ossequiare a quanto previsto dall’art. 622 cpv. 2bis CO.

Con replica 9 agosto 2021, avversata dall’Ufficio del registro di commercio con duplica 1° settembre 2021, la ricorrente ha poi parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora in via principale di accogliere l’istanza e in via subordinata di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di rimetterle un testo da esempio da richiedere alla banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte di quest’ultima. Esprimendosi sulle considerazioni esposte nella sua risposta dall’Ufficio del registro di commercio ad ulteriore comprova della correttezza della sua decisione, essa ha in particolare negato che quest’ultimo le avesse detto che il suo statuto non sembrava prevedere la possibilità di conferire alle proprie azioni la forma di titoli contabili e ha obiettato che la ricevuta prodotta con l’istanza non sarebbe stata sufficiente in quanto mera fotocopia.

4. Il ricorso in esame, presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

5. Il rimedio giuridico deve innanzitutto essere dichiarato irricevibile nella misura in cui la ricorrente ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza. Essa non ha in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’avviso di rifiuto d’iscrizione reso dall’Ufficio del registro di commercio, per altro ineccepibile (il doc. F, per altro prodotto solo in fotocopia, non potendo essere considerato una dichiarazione dell’ente di custodia designato dalla società secondo cui le azioni al portatore rivestivano la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo), sarebbe stato errato e la sua istanza sarebbe stata da ammettere.

Esso deve per contro essere respinto nella misura in cui la ricorrente ha chiesto in via subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione / dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del registro di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata, rispettivamente di far ordine a detto Ufficio di rimetterle un testo da esempio da richiedere alla banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte di quest’ultima. In effetti, nessuna norma di legge, per altro nemmeno menzionata nel ricorso o nella replica, impone all’Ufficio del registro di commercio di mettere a disposizione eventuali modelli di documenti atti a permettere le iscrizioni nel registro di commercio, oppure ancora contempla la facoltà di concedere eventuali termini supplementari per rimediare a un’istanza di iscrizione priva dei necessari giustificativi.

6*. Ne discende che il ricorso di RI 1 dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

La tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv.

1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm decide:

I. Il ricorso 4 giugno 2021 di RI 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).