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12.2021.109 • TRAC TI 12.2021.109 Generato dall'IA

Conflicting Claims Over Funds Subject to Arbitral Award: Waiver of Appeal by Deference to Lower Court Judgment

Numero d'incarto 12.2021.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor sought judicial authorization to deposit funds owed under an arbitral award into court to resolve uncertainty regarding the proper creditor due to multiple conflicting claims, including subsequent attachments and an alleged fraudulent assignment of credit. The lower court granted the deposit, but an appellant who had previously indicated they would defer to the court's judgment in the initial summary proceeding was barred from appealing because jurisprudence establishes that submitting to the judge's decision implies renouncing formal conclusions and the capacity to appeal, unless the judgment was *ultra petita*, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 106 CPC, art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e b n. 2 LOG; Conflicting Claims Over Funds Subject to Arbitral Award: Waiver of Appeal by Deference to Lower Court Judgment: The lower court granted the deposit, but an appellant who had previously indicated they would defer to the court's judgment in the initial summary proceeding was barred from appealing because jurisprudence establishes that submitting to the judge's decision implies renouncing formal conclusions and the capacity to appeal, unless the judgment was *ultra petita*, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lodo cessione del credito arbitraggio finanziario utile rinuncia a pretese di salario azione di accertamento Parte rimessasi al giudizio del tribunale - appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the final orders to determine that costs follow the event (loser pays).

art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e b n. 2 LOG

Cited to justify the decision being made by a single judge due to the appeal being dismissed as inadmissible in summary procedure.

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Testo completo

Incarto n. 12.2021.109 · Lugano 24 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Fiscalini, presidente, vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.1314 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 marzo 2020 da

AP 1 rappr. dagli avv. PAT 2

con cui l’istante ha chiesto di essere autorizzata a depositare presso la Pretura gli importi di USD 29'976'859.25 e di GBP 254'395.66;

domanda alla quale PI 4, (rappr. dagli avv. dr. PA 4, ), PI 1, , PI 3, , e PI 2, (tutti rappr. dagli avv. PA 3 ) si sono opposti, mentre che AP 1, (rappr. dall’avv. PA 1, ) si è rimesso al giudizio del giudice, e che il Pretore, con decisione 23 giugno 2021, ha accolto;

appellante AP 1, con appello 12 luglio 2021, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili;

mentre l'istante, con osservazioni 12 agosto 2021, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, ritenuto che in precedenza PI 1, PI 3 e PI 2, con osservazioni 4 agosto 2021, e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono rimessi al giudizio del tribunale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Nell’ambito della procedura arbitrale n° __________, relativa a una fattispecie di natura contrattuale, promossa innanzi alla *London

Court of International Arbitration* da PI 1, PI 3 e PI 2 nei confronti di AO 1, __________, __________, __________ e

__________, con lodo arbitrale 27 febbraio 2018 (doc. B) gli arbitri hanno tra le altre cose condannato queste ultime parti al pagamento di USD 21’696'085.- e di GBP 2'254'395.66.

2. A seguito di questa pronuncia, il credito riconosciuto dagli arbitri ha fatto oggetto di una serie di iniziative giudiziarie e non giudiziarie, che hanno in particolare coinvolto AO 1.

Il 24 settembre 2019 PI 4, asserendo di essere creditrice di PI 3, ha ottenuto nei confronti di quest’ultimo il sequestro di quel credito per complessivi CHF 6'909'133.18 oltre interessi, per cui il 21 ottobre 2019 a AO 1 è stato fatto ordine di tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’UE il credito sequestrato (doc. C).

Il 24 settembre 2019 (doc. D) PI 1, PI 3 e PI 2 hanno ottenuto nei confronti di AO

1 il sequestro di quel credito per complessivi CHF 29'842'493.- oltre interessi.

Il 18 febbraio 2020 (doc. E) AP 1, asserendo di essere al beneficio di una cessione di credito rilasciatale nel frattempo dal rappresentante di PI 2, ha preteso da

AO 1 il pagamento di complessivi USD 37'128'948.-. Quella cessione è tuttavia stata in seguito eccepita di falso da

PI 1, PI 3 e PI 2 (doc. F; cfr. pure doc. 5 e 6).

3. Con istanza 18 marzo 2020, promossa in procedura sommaria (art. 248 lett. e e 250 lett. a n. 6 CPC), AO 1, per superare concretamente l’incertezza sulla persona del suo creditore (solidale), ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di essere autorizzata a depositarvi USD 29'976'859.25 e GBP 254'395.66, ossia parte degli importi, comprensivi degli interessi frattanto maturati, da lei dovuti solidalmente in base al lodo arbitrale di cui al doc. B.

Mentre PI 4, PI 1, PI 3 e PI

3 si sono opposti all’istanza, AP 1 si è rimesso al giudizio del tribunale.

4. Con decisione 23 giugno 2021 il Pretore, per quanto qui interessa, ha accolto l’istanza di deposito giudiziale, statuendo altresì che il decreto di sequestro di cui al doc. C era mantenuto e automaticamente riportato sui crediti qui depositati, e ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.-.

5. Con l’appello 12 luglio 2021 che qui ci occupa, avversato formalmente solo dall'istante con osservazioni 12 agosto 2021 (PI 1, PI 3 e PI 2, con osservazioni 4 agosto 2021, e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono invece rimessi al giudizio di questa Camera), AP 1 ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (*recte*, come risulta dalla motivazione addotta nella sua impugnativa: di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza), protestando spese e ripetibili.

6. Per l’istante, l’appello doveva già essere dichiarato irricevibile per il fatto che in prima sede AP 1, pur avendo presentato le sue osservazioni, si era poi semplicemente rimesso al giudizio del Pretore, senza cioè aver formalmente chiesto la reiezione dell’istanza, da lui qui invece postulata.

A ragione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che dal fatto che una parte si sia rimessa al giudizio del giudice si può perlomeno concludere che essa abbia rinunciato a rendere delle conclusioni formali e in definitiva si sia astenuta a prendere parte alla procedura, ciò che le impedisce in seguito di appellare, fatto salvo il caso di un giudizio *ultra petita* - che qui tuttavia non ricorre -, la decisione resa da quest’ultimo (TF 5D_14/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 4; medesima soluzione in II CCA 13 marzo 2019 inc. n. 12.2017.167). Tale conclusione è per altro condivisa, sia pure con una diversa motivazione giuridica, anche dalla dottrina (Bohnet, La qualité pour recourir de la partie qui s’en remet à justice ou de la partie défaillante, in: RSPC 2021 p. 250, secondo cui ciò s’imporrebbe per l’assenza del necessario interesse degno di protezione di quella parte).

7. Ne discende che l’appello di AP 1 deve senz’altro essere dichiarato irricevibile.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto di un valore litigioso di USD 21’696'085.- e di GBP 2'254'395.66, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono per contro

ripetibili alle altre terze parti toccate dal provvedimento PI 1, PI 3 e PI 2 e PI 4, che, pur avendo formulato delle

osservazioni all’appello, non si sono assolutamente espressi sulla particolare tematica e si sono oltretutto rimessi al giudizio di questa Camera.

8. Visto che l’appello in parola, presentato oltretutto contro una decisione adottata in procedura sommaria, dev’essere evaso con un giudizio di non entrata nel merito per manifesta inammissibilità, la presente decisione può essere resa dalla scrivente Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e b n. 2 LOG).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 12 luglio 2021 di AP 1 è irricevibile.

II. Le spese processuali di CHF 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata AO 1 CHF 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- avv. , , , - avv. , , , - avv. dr. , , , - avv. , ,

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).