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12.2020.89 • TRAC TI 12.2020.89 Generato dall'IA

Failure to Pay Conciliation Advance Fee Upheld on Appeal

Numero d'incarto 12.2020.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant initiated a conciliation proceeding seeking damages and moral reparation, but the lower court struck the case from the rolls after the appellant failed to pay the required advance fee despite being granted an extension, and a prior appeal challenging the fee request was dismissed because the appellant had not properly filed for legal aid. The appellate court upheld the striking of the case, reasoning that the conciliation authority has the power to request advance fees applicable to general procedural rules, and the appellant's verbal request for aid at the hearing was insufficient as formal documentation outlining financial status and proposed evidence, as required for a proper application, was not provided at the requisite time.

Regesto Legislator

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Art. 117 CPC, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 103 CPC, Art. 236 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 311 CPC; Failure to Pay Conciliation Advance Fee Upheld on Appeal: The appellate court upheld the striking of the case, reasoning that the conciliation authority has the power to request advance fees applicable to general procedural rules, and the appellant's verbal request for aid at the hearing was insufficient as formal documentation outlining financial status and proposed evidence, as required for a proper application, was not provided at the requisite time.

Parole chiave

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anticipo delle spese udienza di conciliazione indennità per torto morale gratuito patrocinio potere discrezionale compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lit. f CPC

Used to justify the discretionary decision to waive the imposition of court costs.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for imposing costs, against which the exception in Art. 107 CPC is applied.

art. 315 CPC

Cited to establish that the appeal already has a suspensive effect.

art. 311 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed within the required 30-day deadline.

art. 308 cpv. 2 CPC

Cited to confirm that appeal was the correct remedy based on the value in dispute.

art. 101 cpv. 3 CPC

The provision under which the lower court struck the case from the roll, leading to the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2020.89 · Lugano 20 agosto 2020/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Fiscalini, presidente,

vicecancelliera: · Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2020.17 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza di conciliazione 18 febbraio 2020 da

AP 1 contro

AO 1 rappr. dall’avv. RA 1

con cui l’istante ha proposto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 37'893.- a

titolo di risarcimento danni e riparazione morale, oltre a spese esecutive aggiuntive;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con

Decreto del 9 luglio 2020 per mancato versamento dell’anticipo;

appellante l’istante con appello 20 luglio 2020 con cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al Decreto di stralcio e del gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza, la riforma del querelato giudizio nel senso che le sia riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione e che di conseguenza le sia rilasciata l’autorizzazione ad agire;

letti ed esaminati gli atti,

considerato,

in fatto e in diritto:

che con istanza di conciliazione del 18 febbraio 2020 AP 1 si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud al fine di ottenere la condanna del AO 1 al pagamento di fr. 37'893.- a titolo di risarcimento danni e riparazione morale, oltre a spese esecutive aggiuntive, a seguito della cancellazione d’ufficio della sua residenza in quel comune a partire dal 22 luglio 2018 operata dall’Ufficio controllo abitanti; questa cancellazione le aveva infatti impedito di accedere allo sportello Laps per beneficiare delle prestazioni erogate dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento;

che in occasione dell’udienza del 12 maggio 2020 la parte istante si è riconfermata nelle sue pretese, mentre il convenuto vi si è integralmente opposto. Constatata la mancanza di un accordo il Pretore aggiunto supplente ha fissato all’istante un termine di 10 giorni per procedere al versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali pari a fr. 300.-, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento anche entro un ulteriore termine suppletorio non si sarebbe entrati nel merito della procedura;

che con reclamo 19 maggio 2020 contro la richiesta di anticipo AP 1 è insorta alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (qui di seguito IIICCA), postulandone, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento, non disponendo di mezzi sufficienti per farvi fronte (inc. n. 13.2020.49/50);

che con ordinanza 25 maggio 2020, constatato il mancato versamento dell’anticipo nei 10 giorni previamente fissati, il Pretore aggiunto supplente ha fissato un termine suppletorio di 5 giorni per permettere all’istante di versare fr. 300.-, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrati nel merito della procedura;

che con decisione dell’8 luglio 2020 la IIICCA ha integralmente respinto il reclamo interposto da AP 1, rilevando innanzitutto che rientra anche nelle competenze dell’autorità di conciliazione richiedere il versamento di un anticipo delle spese, mentre l’asserita precarietà della reclamante non permetteva di trarre una diversa conclusione, dato che per poter essere esente dal versamento dell’anticipo era necessario presentare una domanda di gratuito patrocinio (art. 117 CPC), nella fattispecie non prodotta;

che con decreto del 9 luglio 2020 il Pretore, constatato il mancato versamento dell’anticipo spese entro la scadenza del termine suppletorio, ha dunque stralciato la procedura dai ruoli (art. 101 cpv. 3 CPC);

che con atto di appello del

20 luglio 2020 contro il Decreto di stralcio AP 1 è insorta a questa Camera postulando, previa concessione dell’effetto sospensivo e l’accoglimento della sua domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza, la riforma del querelato giudizio, nel senso che le venga riconosciuto il gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione e che le sia rilasciata l’autorizzazione ad agire;

che un Decreto di stralcio come quello in esame per il mancato versamento dell’anticipo (art. 101 cpv. 3 CPC) è pronunciabile anche durante la procedura di conciliazione, dato che per quanto concerne le spese sono applicabili i principi generali degli art. 95 seg. CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 2, n. 1 ad art. 207). La dottrina è concorde nel ritenere che uno stralcio pronunciato sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC che è dunque impugnabile tramite appello o reclamo, in funzione del valore litigioso (Tappy, Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 14 ad art. 103; Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 2 ad art. 103);

che nella fattispecie in esame il valore litigioso supera di gran lunga la soglia dei fr. 10'000.-, per cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 2 CPC); inoltre l’atto di appello è stato interposto il 20 luglio 2020, dunque entro il termine di 30 giorni che l’istante aveva a disposizione (art. 311 CPC), rivelandosi così tempestivo;

che il Pretore ha erroneamente indicato il termine di 10 giorni per interporre il rimedio dell’appello; tuttavia l’erronea indicazione fornita non ha creato pregiudizi all’interessata;

che per ciò che concerne la domanda dell’appellante di concedere alla decisione pretorile del 9 luglio 2020 effetto sospensivo, non vi è motivo di entrare nel merito della questione, dato che l’appello ha già per sua natura effetto sospensivo (art. 315 CPC);

che l’istante rimprovera al Pretore una violazione del suo diritto di essere sentita laddove non ha preso in considerazione la sua domanda di gratuito patrocinio “*avanzata verbalmente dalla ricorrente in sede di udienza di conciliazione*”, ritenendo che “*ben poteva esaminare lo stato di indigenza della ricorrente al fine di esonerarla dall’anticipo spese*” (v. appello pag. 7);

che la censura in questione si rivela infondata dato che la semplice richiesta di poter beneficiare del gratuito patrocinio non è sufficiente: la legge prevede chiaramente che l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre (art. 119 cpv. 2 CPC);

che la IIICCA nella sua decisione sopra citata ha d’altronde già rilevato che AP 1 non aveva presentato alcuna richiesta di gratuito patrocinio in sede di conciliazione e in effetti il verbale dell’udienza del 12 maggio 2020 è silente al riguardo;

che l’istante nemmeno può essere seguita laddove sostiene di aver sufficientemente motivato la sua richiesta di gratuito patrocinio in sede di appello, dato che i fatti e i mezzi di prova atti a dimostrare il fondamento della richiesta andavano allegati in tempo utile (art. 152 cpv. 1 CPC), in concreto durante l’udienza di conciliazione;

che, ancora una volta, la parte istante non può essere seguita laddove afferma che non spettava all’autorità di conciliazione giudicare la vertenza nel merito; difatti una delle condizioni per l’ottenimento del gratuito patrocinio è che la causa non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC); questo evidentemente implica che l’autorità in questione, anche se in modo sommario, esamini il contenuto della vertenza;

che l’appellante rimprovera infine al Pretore di non aver sospeso i termini per il versamento dell’anticipo alla luce dell’inoltro del reclamo presso la IIICCA (art. 126 CPC);

che l’art. 126 cpv. 1 CPC prevede che il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono, in particolare se la decisione in questione dipende dall’esito di un altro procedimento;

che nella fattispecie l’istante, nel suo reclamo alla IIICCA, sosteneva che nella procedura di conciliazione non si potesse richiedere un anticipo delle spese processuali e che l’autorità di conciliazione non dovesse pronunciarsi sul merito della vertenza;

che già si è detto della possibilità anche per l’autorità di conciliazione di richiedere un anticipo sulle spese processuali, come pure che una delle condizioni che permettono di beneficiare del gratuito patrocinio è che la causa non appaia priva di probabilità di successo;

che in virtù di quanto precede non è dato sapere, e l’istante nemmeno spiega, perché la procedura di conciliazione dipendesse dall’esito della procedura di reclamo di cui all’inc. n. 13.2020.49/50 e in ogni modo nessuna norma impediva la fissazione del termine suppletorio di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC in costanza di reclamo;

che il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata e non ha dunque effetto sospensivo, a meno che questo venga eccezionalmente concesso (art. 325 CPC), ciò che nel caso concreto non è avvenuto;

che l’appellante ha di fatto nondimeno beneficiato di una sospensione, il Pretore avendo atteso l’esito del reclamo prima di emanare la sua decisione; anche l’ultima critica dell’appellante va così respinta con conseguente conferma del giudizio impugnato;

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le circostanze, si ritiene opportuno rinunciarvi (art. 107 cpv. 1 lit. f CPC), di conseguenza la domanda di gratuito patrocinio per questa sede diviene priva d’oggetto, l’appellante non avendo peraltro fatto ricorso a un rappresentante professionale;

che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui non è stato notificato l’appello;

che la presente decisione viene presa da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 20 luglio 2020 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).