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12.2020.73 • TRAC TI 12.2020.73 Generato dall'IA

Appeal Regarding Denial of Retroactive Legal Aid and Determination of Appeal Merits

Numero d'incarto 12.2020.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following the rejection of the initial petition by the lower court, an appeal was filed alongside a request for continuation of legal aid for the appellate proceedings, despite a prior request for the same in the appeal being rejected due to failure to submit required financial documentation by the deadline. The court found that while the appellant demonstrated a genuine lack of means, legal aid cannot be granted retroactively, leading to a partial granting of the request: the appellant was exempted from court advance payments and granted legal aid for the appeal starting from the date of the new June 3, 2020 request, excluding services rendered before that date, and simultaneously determined that the grounds for appeal were not patently unfounded, thus warranting a full review.

Regesto Legislator

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Art. 119 cpv. 5 CPC, Art. 117 CPC, Art. 119 cpv. 3 CPC, Art. 119 cpv. 4 CPC, Art. 119 cpv. 6 CPC, Art. 93 LTF; Appeal Regarding Denial of Retroactive Legal Aid and Determination of Appeal Merits: The court found that while the appellant demonstrated a genuine lack of means, legal aid cannot be granted retroactively, leading to a partial granting of the request: the appellant was exempted from court advance payments and granted legal aid for the appeal starting from the date of the new June 3, 2020 request, excluding services rendered before that date, and simultaneously determined that the grounds for appeal were not patently unfounded, thus warranting a full review.

Parole chiave

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procedura di gratuito patrocinio esame nel merito legittimazione a ricorrere procedura direttrice assistenza sociale retroattiva pagamenti di acconti Ammissione all'assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado

Disposizioni normative citate

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Art. 119 cpv. 5 CPC
che la formulazione del *petitum* dell’istanza è errata, considerato che la concessione del gratuito patrocinio in primo grado è valida solo per quello stadio della procedura ma non si estende a quello di secondo grado, per il quale deve essere riproposta una nuova istanza (art. 119 cpv.
Art. 117 CPC
Cited in the dispositive (Point 1) as a basis for partially granting the request for legal aid (free representation).
Art. 119 cpv. 3 CPC
che la formulazione del *petitum* dell’istanza è errata, considerato che la concessione del gratuito patrocinio in primo grado è valida solo per quello stadio della procedura ma non si estende a quello di secondo grado, per il quale deve essere riproposta una nuova istanza (art. 119 cpv.
Art. 119 cpv. 4 CPC
che la formulazione del *petitum* dell’istanza è errata, considerato che la concessione del gratuito patrocinio in primo grado è valida solo per quello stadio della procedura ma non si estende a quello di secondo grado, per il quale deve essere riproposta una nuova istanza (art. 119 cpv.
Art. 119 cpv. 6 CPC
Cited in the reasoning for Point 2, which states that no court fees are generally charged in legal aid proceedings.
Art. 93 LTF
In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Art. 119 LTF
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
art. 119 CPC
Cited in the dispositive (Point 1) as a basis for partially granting the request for legal aid, specifically regarding the non-retroactive effect of the benefit.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 119 CPC

Cited in the dispositive (Point 1) as a basis for partially granting the request for legal aid, specifically regarding the non-retroactive effect of the benefit.

art. 117 CPC

Cited in the dispositive (Point 1) as a basis for partially granting the request for legal aid (free representation).

art. 119 cpv. 6 CPC

Cited in the reasoning for Point 2, which states that no court fees are generally charged in legal aid proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 12.2020.73 · Lugano 1° luglio 2020/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Stefani, giudice delegato

vicecancelliera: · Bellotti

preso atto dell’appello

12 febbraio 2020 presentato da

IS 1 (E) patrocinata dall’avv. PA 1 contro

CO 1

statuendo ora sull’istanza di gratuito patrocinio per la procedura d’appello presentata in data 3 giugno 2020 da IS 1;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con decisione 14 gennaio 2020, ha respinto la petizione inoltrata il 20 febbraio 2019 da IS 1 contro IS 1;

che con atto di appello

12 febbraio 2020 IS 1 ha chiesto in via principale di annullare il primo giudizio e accogliere la petizione, mentre in via subordinata di annullarlo e ritornare l’incarto al Pretore per una nuova decisione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;

che contestualmente all’appello IS 1 ha presentato un’istanza di *“conferma dell’assistenza giudiziaria”* con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 1 (subentrato al precedente patrocinatore avv. __________);

che con ordinanza 18 febbraio 2020 il Presidente di questa Camera ha fissato a IS 1 un termine scadente il 31 marzo 2020 per produrre un’istanza motivata che illustrasse la sua situazione reddituale e patrimoniale con la relativa documentazione, con la precisazione che la mancata presentazione di quanto richiesto entro tale data avrebbe comportato la reiezione della domanda di gratuito patrocinio;

che con decisione 25 maggio 2020, l’istanza è stata respinta per mancato rispetto del suddetto termine (inc. 12.2020.23);

che con nuova istanza introdotta il 3 giugno 2020, Debora Scricciolo ha chiesto alla scrivente Camera di confermare l’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede d’appello dell’avv. PA 1;

che la formulazione del *petitum* dell’istanza è errata, considerato che la concessione del gratuito patrocinio in primo grado è valida solo per quello stadio della procedura ma non si estende a quello di secondo grado, per il quale deve essere riproposta una nuova istanza (art. 119 cpv. 5 CPC), pena la perdita del beneficio (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., Vol. 1, n. 41 ad art. 119), sicché non è possibile confermare alcunché, ma deve essere emanata una nuova decisione, preceduta da un nuovo esame dei relativi presupposti;

che nel caso concreto la situazione di indigenza dell’attrice - priva di sostanza patrimoniale, al beneficio della sola rendita di disoccupazione spagnola di Euro 730.80 mensili, convivente con il compagno che ha un reddito mensile di Euro 1'100.-, con costi d’affitto dell’abitazione comune di Euro 600.- al mese e debiti nei confronti della banca di complessivi Euro 7'700.- (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e documenti prodotti nell’inc. 12.2020.23 richiamato) - risulta sufficientemente comprovata, per cui si può senz’altro ammettere che ella, in questa sede, non è verosimilmente in grado di far fronte alle spese processuali e all’onorario del suo patrocinatore;

che relativamente alle probabilità di successo dell’appello, la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono notevolmente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., n. 38 ad art. 117; DTF 133 III 614 consid. 5; STF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 3.2);

che la valutazione dell’esistenza di sufficienti probabilità di successo deve essere effettuata in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., p. 590; STF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 3.2);

che, a un esame sommario, le censure così sollevate con l’appello non appaiono palesemente irricevibili o palesemente infondate e meritano un esame con latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (STF 5A_858/2012 del 4 febbraio 2013 consid. 3.3.1.2); in altri termini, l’eventuale esito (negativo) dell’appello non può dirsi già sin d’ora scontato e le probabilità di successo dell’attrice non appaiono più ridotte di quelle di una sua sconfitta;

che, nondimeno, la domanda di gratuito patrocinio in parola può essere accolta solo parzialmente e meglio nel senso che l’attrice va, da un lato, esentata dal prestare gli anticipi e le spese processuali per la procedura d’appello e, dall’altro, posta al beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dall’introduzione dell’istanza 3 giugno 2020, quindi con l’esclusione di tutte le prestazioni del patrocinatore legale che sono state fornite prima, poiché di principio il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC) e preso atto, da un lato, che la reiezione dell’istanza del 12 febbraio 2020 è stata causata da un evitabile errore del patrocinatore legale dell’attrice e, dall’altro, che quest’ultima non ha evocato l’esistenza di circostanze eccezionali tali da imporre una deroga a tale principio, non bastando sostenere che l’istanza introdotta con l’appello non era priva di motivazione, né tantomeno essendo sufficiente ricordare l’esistenza del Decreto esecutivo cantonale COVID-19 del 20 marzo 2020 che, come già spiegato nella decisione del 25 maggio 2020, non può derogare al diritto federale;

che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III

334 consid. 4.2);

che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (STF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 80'000.-;

che, una volta passata in giudicato la presente decisione, l’appello sarà notificato alla convenuta con l’assegnazione del termine per presentare la risposta.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 e 119 CPC,

decide:

1. L’istanza 3 giugno 2020 è parzialmente accolta. Di conseguenza:

§ IS 1 è esentata dal prestare gli anticipi e le spese processuali per la procedura d’appello inc. n. 12.2020.22;

§§ A IS 1 è riconosciuto il gratuito patrocinio per la procedura d’appello inc. n. 12.2020.22 a far tempo dal 3 giugno 2020, senza effetto retroattivo.

L’avv. __________, __________, è designato patrocinatore d’ufficio.

2. Non si prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ; - .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice delegato La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).