Appeal Withdrawal and Assessment of Procedural Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court decision upholding the validity of a notice of termination for a lease agreement; however, before a ruling on the appeal, the appellant returned the leased property and subsequently withdrew the appeal, leading the appellate court to strike the appeal from the rolls as an act of withdrawal, reasoning that judicial costs must be borne by the withdrawing party, and ordering the appellant to pay the procedural costs and reimburse the opposing parties for their expenses incurred in responding to the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, art. 11 e 13 RTar, art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG; Appeal Withdrawal and Assessment of Procedural Costs: che, terminando la procedura con lo stralcio del gravame, il presente giudizio va reso da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to order the appeal to be struck out due to withdrawal (desistenza).
Used to impose court costs on the withdrawing appellant.
Used to determine the amount of the justified court costs based on the proceedings carried out.
Used to quantify the award of party compensation (ripetibili) to the opposing party.
Used to decide that the ruling shall be issued by a single judge due to the appeal being struck out.
Testo completo
Incarto n. 12.2020.72 · Lugano 22 settembre 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Fiscalini, presidente, vicecancelliere: · Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.144 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con petizione 17 aprile 2019 da
AP 1 rappr. dallo studio legale PA 1 contro
AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha chiesto di accertare la nullità della disdetta del contratto di locazione significatale il 21 novembre (*recte*: dicembre) 2018;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 20 aprile 2020 ha respinto, accertando la validità della disdetta;
appellante l'attrice con appello 2 giugno 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni (*recte*: risposta) 6 luglio 2020 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con lettera 6 agosto 2020 il rappresentante degli appellati ha segnalato alla scrivente Camera che il 4/5 agosto 2020 l’appellante aveva provveduto alla riconsegna dell’ente locato oggetto della causa di contestazione della disdetta da lei promossa e qui pendente, che dunque non avrebbe avuto più ragione d’essere, ribadendo, stante la desistenza della controparte, la richiesta di attribuzione di spese e ripetibili;
che, a fronte di questa comunicazione, con scritto 26 agosto 2020 il rappresentante dell’appellante ha dichiarato di ritirare l’appello
2 giugno 2020, auspicando che “*considerato il minimo intervento di controparte, … codesto lodevole Tribunale vorrà prescindere dal porre a carico della spettabile AP 1 spese e tassa di giustizia, compensate le ripetibili, quantificandole nella minor misura possibile*”;
che il ritiro dell’appello da parte dell’appellante senza ulteriori spiegazioni, per altro riconducibile a una circostanza a lei stessa imputabile e meglio all’incontestata riconsegna da parte sua dell’ente locato oggetto della causa di contestazione della disdetta da lei promossa, va considerato un atto di desistenza e comporta lo stralcio del rimedio giuridico in applicazione dell’art. 241 CPC;
che in caso di desistenza le spese giudiziarie devono essere poste a carico della parte desistente (art. 106 cpv. 1 CPC), in concreto dunque dell’appellante;
che, tenuto conto che la causa termina senza una decisione, le spese processuali, da fissare in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG), possono essere contenute in fr. 200.-;
che, avendo gli appellati presentato una risposta all’appello protestando le ripetibili, l’indennità ripetibile a loro favore, calcolata in base al valore litigioso di almeno fr. 240'000.- indicato dal Pretore, deve essere quantificata in fr. 3'000.- (art. 11 e 13 RTar);
che, terminando la procedura con lo stralcio del gravame, il presente giudizio va reso da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
2 giugno 2020 di AP 1 è stralciato dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- studio legale - avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).