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12.2020.53 • TRAC TI 12.2020.53 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Procedural Costs

Numero d'incarto 12.2020.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's eviction order against them, challenging the validity of the termination notice, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on procedural costs after being granted an extension, thus precluding the court from examining the merits of the case pursuant to procedural rules regarding non-payment of security deposits.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Procedural Costs: Le spese processuali di complessivi CHF. 50.- sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

Parole chiave

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ordine di sfratto spese di procedura versamento dell'anticipo delle spese esame di merito norme di procedura disdetta immediata Sfratto - appello - stracio per mancato pagamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

This article implies the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governed the imposition of court costs on the appellant as per the final order.

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Testo completo

Incarto n. 12.2020.53 · Lugano 31 luglio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto il ricorso (appello) 8 maggio 2020 presentato da

AP 1 contro

la decisione 20 aprile 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa promossa con istanza 9 marzo 2020 nei suoi confronti da

AO 1

ritenuto

in fatto e in diritto: che con Decisione di sfratto 20 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza 9 marzo 2020 promossa da AO 1, chiedente l’espulsione di AP 1 dall'appartamento sito in via _____ a L_____;

che con ricorso (appello) 8 maggio 2020 AP 1 chiede l'annullamento della decisione pretorile invocando la nullità della disdetta;

che l’appellante è stato invitato l'11 maggio 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 100.- entro il 27 maggio 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 17 giugno 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 3 luglio 2020 per versare l’anticipo di fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

che la comunicazione 25 maggio 2020 dell’appellante, nella misura in cui fa riferimento a un accordo con il locatore, avrebbe necessitato della firma di quest’ultimo per poter essere presa in considerazione;

che in tal caso lo scritto sarebbe stato considerato una desistenza con conseguente stralcio della causa e i medesimi oneri processuali a carico dell’appellante;

che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15’000.-.

Per questi motivi

decreta: 1. L'appello

8 maggio 2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese processuali di complessivi CHF. 50.- sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- Lugano -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).