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12.2020.141 • TRAC TI 12.2020.141 Generato dall'IA

Appeal Deadline Restoration Denied Due to Lack of Evidence of COVID-19 Impediment

Numero d'incarto 12.2020.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the restoration of the deadline to appeal a lower court decision, which had dismissed their petition for payment of CHF 36,471.60 plus interest, arguing their previous counsel, who was based partly in Italy, was prevented from filing the appeal on time due to self-isolation immediately following potential exposure to COVID-19. The appellate court rejected the request because the appellant failed to provide any evidence substantiating the alleged impediment, and the claimed self-isolation, even if true, would not objectively prevent an attorney from drafting and filing an appeal using modern means, especially given the significant time elapsed between the judgment notification and the filing of the restoration request, suggesting the request was also late according to statutory timelines.

Regesto Legislator

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Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 3 CPC, Art. 148 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. b cfr; Appeal Deadline Restoration Denied Due to Lack of Evidence of COVID-19 Impediment: The appellate court rejected the request because the appellant failed to provide any evidence substantiating the alleged impediment, and the claimed self-isolation, even if true, would not objectively prevent an attorney from drafting and filing an appeal using modern means, especially given the significant time elapsed between the judgment notification and the filing of the restoration request, suggesting the request was also late according to statutory timelines.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto mancanza di prova atto tardivo presupposti legali insinuazione del credito notificazione della decisione Istanza di restituzione del termine per appellare

Disposizioni normative citate

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Art. 311 cpv. 1 CPC
che nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) la citata decisione non è stata impugnata, passando pertanto in giudicato;
Art. 148 cpv. 1 CPC
The main ground for rejecting the application for reinstatement of the deadline was the failure to demonstrate a non-culpable failure to observe the deadline.
Art. 148 cpv. 2 CPC
che, di transenna, va altresì rilevato che l’istanza è pure silente in merito alla durata dell’impedimento, di modo che non risulta possibile verificare se il termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC è rispettato oppure no;
Art. 148 cpv. 3 CPC
che giusta l'art. 148 cpv.
Art. 148 CPC
che trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata restrittivamente, dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo tale da salvaguardare i termini anche in caso di impedimento (Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);
Art. 48b cpv. 1 lett. b cfr
che l’istanza non è stata intimata alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr.
Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
Cited in the reasoning regarding the threshold for an appeal to the Federal Tribunal, and mentioned as relevant in the context of potential remedies.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

The main ground for rejecting the application for reinstatement of the deadline was the failure to demonstrate a non-culpable failure to observe the deadline.

art. 108 LTF

This provision, cited within the context of available legal remedies, pertains to the procedure for appealing to the Federal Tribunal, even though the appeal itself was not the subject of the operative part.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning regarding the threshold for an appeal to the Federal Tribunal, and mentioned as relevant in the context of potential remedies.

art. 106 CPC

Cited as the legal basis for allocating procedural costs based on the outcome of the motion.

art. 108 CPC

Cited alongside Art. 106 CPC as the legal basis for allocating procedural costs based on the outcome of the motion.

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Testo completo

Incarto n. 12.2020.141 · Lugano 24 novembre 2020/lk · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Fiscalini, presidente,

vicecancelliera: · Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.114 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 giugno 2016 da

IS 1 patrocinata dall’avv. PA 1 contro

CO 1 patrocinata dall’ avv. PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36'471.60 oltre interessi legali dal 4 dicembre 2015;

pretesa a cui si è opposta la controparte e che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza 17 settembre 2020;

ed ora sull’istanza 12 novembre 2020 con cui l’attrice chiede la restituzione del termine per appellare;

considerato che la domanda non è stata intimata alla convenuta per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con sentenza 17 settembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione 17 giugno 2016 con cui IS 1 aveva chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 36'471.60 oltre interessi legali dal 4 dicembre 2015, ponendo a carico della prima gli oneri processuali di fr. 2'850.- e obbligandola altresì a rifondere alla controparte fr. 3'700.- a titolo di ripetibili;

che la predetta decisione è stata notificata il 17 settembre 2020 e recapitata all’allora patrocinatore dell’attrice il 21 settembre 2020 (vedi tracciamento dell’invio n. __________ agli atti);

che nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) la citata decisione non è stata impugnata, passando pertanto in giudicato;

che con istanza 12 novembre 2020 l’attrice, per il tramite di un nuovo patrocinatore, ha presentato a questa Camera un’istanza di restituzione del termine in cui chiede la fissazione di una nuova scadenza per presentare appello, adducendo che il precedente rappresentante legale, avv. __________ C__________ con studio legale anche in Italia, “*appena dopo*” la notifica della menzionata decisione, avrebbe “*scoperto di essere entrato in contatto con persone potenzialmente portatori di COVID*” e “*per sua spontanea iniziativa ed a tutela anche del primario principio di salute pubblica*” avrebbe pertanto deciso di “*mettersi in autoisolamento*”; ciò gli avrebbe oggettivamente impedito di presentare l’atto di appello;

che giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura; la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv.

3 CPC);

che per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II

86 consid. 2a);

che trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata restrittivamente, dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo tale da salvaguardare i termini anche in caso di impedimento (Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);

che l’istanza di restituzione del termine deve essere motivata, ossia deve indicare, oltre il motivo dell’impedimento, anche le conseguenze e l’incidenza sull’impossibilità di agire in tempo nonché essere sorretta dai relativi mezzi di prova (Gozzi, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);

che in concreto l’istante, venendo meno al suo onere, non ha prodotto alcuna prova atta a suffragare l’esistenza dell’asserito impedimento del suo legale;

che l’istante, a sostegno della richiesta, si è limitata ad affermare che il suo patrocinatore si sarebbe posto in autoisolamento “*a causa del contatto con persone potenzialmente portatori di COVID*”, senza spiegare in modo dettagliato le ragioni che avrebbero impedito al suo legale di rispettare il termine per l’inoltro dell’appello entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero permesso, entro quel termine, di prendere le necessarie misure atte a salvaguardarlo;

che, in ogni caso, un “*autoisolamento*” non limita in alcun modo l’attività di redazione di un appello né lo scambio di corrispondenza o i contatti con terze persone, soprattutto con i mezzi informatici e tecnologici oggi esistenti;

che l’istante non ha per altro nemmeno precisato quando sarebbe intervenuto l’asserito impedimento né addotto alcunché in merito al tempo che sarebbe rimasto a disposizione del legale per redigere l’appello o per prendere le opportune misure per salvaguardare il termine per il suo inoltro;

che, in tali circostanze, l’asserito “*autoisolamento*” del legale, non meglio motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC e l’istanza deve essere respinta;

che, di transenna, va altresì rilevato che l’istanza è pure silente in merito alla durata dell’impedimento, di modo che non risulta possibile verificare se il termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC è rispettato oppure no;

che ad ogni modo se, come preteso ma non dimostrato dall’istante, l’”*autoisolamento*” a seguito dell’asserito contatto con persone “*potenzialmente portatori di COVID*” è avvenuto “*appena dopo la notificazione della sentenza*”, appare poco verosimile che esso sia perdurato o abbia dovuto durare per oltre due mesi (ossia fino a 10 giorni prima della data di inoltro della presente istanza), di modo che l’istanza di restituzione del termine è pure tardiva (art. 148 cpv. 2 CPC);

che l’istanza non è stata intimata alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);

che la domanda di restituzione del termine, per quanto ricevibile, deve pertanto essere respinta, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla controparte a cui l’istanza non è stata intimata;

che il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

decide:

1. L’istanza 12 novembre 2020 di restituzione del termine per appellare di IS 1, per quanto ricevibile, è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 300.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).