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12.2020.114 • TRAC TI 12.2020.114 Generato dall'IA

Commercial Register Refusal Upheld Due to Invalid Signature Authentication and Procedural Deficiencies

Numero d'incarto 12.2020.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a commercial register office's refusal to register a new board member, based on the signature authentication being performed by the sole administrator, who was a lawyer and not a notary as required by regulation, and the submission being signed only by the new member when the board now had multiple members, as well as citing mandatory organizational deficiencies like the lack of a designated president for a multi-member board and outstanding notifications regarding the administrator's address and the mandatory review status. The court upheld the refusal, reasoning that the lawyer's authentication was invalid because it usurped a notarial function, and the submission failed to meet procedural requirements for multi-member boards, emphasizing that even a non-operational company must comply with commercial register regulations, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 21 cpv. 1 lett. b cfr, Art. 165 cpv. 2 ORC, Art. 6 cpv. 1 LCRC, Art. 165 cpv. 4 ORC, Art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm, Art. 24 prima; Commercial Register Refusal Upheld Due to Invalid Signature Authentication and Procedural Deficiencies: The court upheld the refusal, reasoning that the lawyer's authentication was invalid because it usurped a notarial function, and the submission failed to meet procedural requirements for multi-member boards, emphasizing that even a non-operational company must comply with commercial register regulations, rendering the appeal unfounded.

Parole chiave

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registro di commercio requisito della firma notaio difetto di legittimazione dell'associazione opposizione al marchio firma digitale

Disposizioni normative citate

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Art. 21 cpv. 1 lett. b cfr
RA 1, amministratrice unica (in seguito: AU) della società, la quale non è notaia, in contrasto quindi con quanto prevede l’art. 21 cpv. 1 lett. b cfr.
Art. 165 cpv. 2 ORC
che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art.
Art. 6 cpv. 1 LCRC
2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art.
Art. 165 cpv. 4 ORC
che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv.
Art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm
art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm);
Art. 24 prima
art. 24 prima frase LACCS, art.
Art. 67 cpv. 1 lett. a Legge
24 prima frase LACCS, art. 67 cpv. 1 lett. a Legge sul notariato), è grave e non le giovano asserite telefonate con funzionari dell’URC o consultazioni “*con un noto fiduciario della piazza*”;
Art. 21 cpv. 1 lett. a ORC
24 seconda frase LACCS), come pure da parte dello stesso URC (art. 21 cpv. 1 lett. a ORC), oppure ancora l’autentica della firma digitalizzata (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 47 LPAmm

Cited in the final orders as the basis for quantifying and imposing the court costs (expenses).

Art. 49 LPAmm

Cited in the final orders for the decision not to award legal costs (ripetibili) to the appellee.

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Testo completo

Incarto n. 12.2020.114 · Lugano 15 ottobre 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Fiscalini, presidente,

vicecancelliera: · Federspiel Peer

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 14 settembre 2020 di

RI 1 rappr. da RA 1

contro la decisione 21 luglio 2020 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha comunicato l’avviso di rifiuto di iscrizione nel registro di commercio dell’istanza 10 luglio 2020 (riferimento n. 114.696.046 - 17873/2017)

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che in data 10 luglio 2020 RI 1 società con sede a __________, ha inoltrato all’Ufficio del registro di commercio la richiesta di iscrizione di un nuovo membro del consiglio di amministrazione (in seguito: CdA) nominato nel corso dell’assemblea generale tenutasi il giorno stesso;

che con decisione 21 luglio 2020 l’URC ha rifiutato l’iscrizione ritenuto che la firma del nuovo membro del CdA era stata autenticata dall’avv. RA 1, amministratrice unica (in seguito: AU) della società, la quale non è notaia, in contrasto quindi con quanto prevede l’art. 21 cpv. 1 lett. b cfr. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC); l’URC rilevava altresì che l’istanza era firmata solo dal nuovo membro del CdA, che vista la presenza ora di un consiglio di più membri era necessario nominare un presidente (ciò che non era avvenuto), che l’avv. RA

1 doveva notificare il suo nuovo indirizzo, infine ricordava che la società non disponeva di un ufficio di revisione e non aveva rinunciato alla revisione limitata ciò che comportava una lacuna nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge;

che con ricorso 14 settembre 2020 l’avv. RA 1 ha impugnato la predetta decisione (e con il medesimo atto anche la parallela decisione concernente la __________ SA, v. inc. 12.2020.115) chiedendone l’annullamento, con protesta di tassa, spese e ripetibili;

che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv.

4 ORC), è tempestivo tenuto conto delle ferie giudiziarie (v. art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm);

che il ricorso deve ovviamente intendersi presentato dall’avv. RA 1 quale AU di RI 1: la decisione di cui è chiesto l’annullamento è infatti indirizzata a detto ente giuridico;

che il fatto che la società non abbia alcun tipo di attività e sia stata formata per dei *trusts* mai usati non la esenta dal rispetto delle normative sul registro di commercio, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente;

che il tenore dell’art.

21 cpv. 1 lett. b cfr. 1 ORC è chiaro: il fatto che un’avvocata non sappia che non le è concesso di autenticare una firma, mansione chiaramente notarile (v. art. 24 prima frase LACCS, art. 67 cpv. 1 lett. a Legge sul notariato), è grave e non le giovano asserite telefonate con funzionari dell’URC o consultazioni “*con un noto fiduciario della piazza*”;

che nessuna norma imponeva all’URC di informare l’AU di RI 1, telefonicamente o in altro modo, prima di adottare la decisione ora impugnata, ciò posto non vi è spazio per l’invocazione della violazione del diritto di essere sentiti o del principio della buona fede;

che l’esistenza di altre forme di legalizzazione della firma, per esempio da parte del segretario comunale (art. 24 seconda frase LACCS), come pure da parte dello stesso URC (art. 21 cpv. 1 lett. a ORC), oppure ancora l’autentica della firma digitalizzata (art. 21 cpv. 1 lett. b cfr. 2 e 3), non rendono errata la decisione impugnata, come a torto pretende la ricorrente, l’URC dovendo esprimersi sulle istanze presentate e non su tutte le possibili modalità di presentazione delle stesse;

che a ragione l’ufficio ha ricordato che la notifica dell’iscrizione dev’essere firmata dalle persone autorizzate, ciò che in concreto non è evvenuto (in contrasto quindi con l’art.

18 cpv. 1 e 2 ORC);

che nelle società in cui il CdA è composto da più di un membro la nomina del presidente è obbligatoria (v. ad es. Peter/Cavadini in: Commentaire romand, CO II, 2a ed., n. 2 ad art. 712 CO): la relativa menzione nella decisione impugnata è pertanto corretta contrariamente a quanto ritiene la ricorrente;

che la ricorrente sostiene di avere rinunciato da tempo al revisore ciò che non emerge invece dall’estratto della RI 1; giova nondimeno precisare che l’URC non ha respinto l’istanza di iscrizione del nuovo membro del CdA per questo motivo ma ha ricordato la mancanza a titolo abbondanziale, come a medesimo titolo ha ricordato all’avv. RA 1 di notificare il nuovo domicilio;

che il fatto che la società non sia mai stata operativa ancora una volta non la esime dal rispetto delle norme di legge menzionate dall’URC, contrariamente a quanto pretende l’insorgente;

che in conclusione il ricorso, manifestamente infondato, dev’essere respinto;

che le spese processuali seguono la soccombenza e sono quantificate in fr. 100.- (ossia il minimo previsto dall’art. 47 cpv. 1 LPAmm) mentre all’Ufficio del registro di commercio, al quale l’atto di ricorso non è peraltro stato notificato, non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 47 e 49 LPAmm,

decide:

1. Il ricorso 14 settembre 2020 di RI 1, __________, è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, di complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di RI 1. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- - Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).