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12.2019.117 • TRAC TI 12.2019.117 Generato dall'IA

Employer v. Insurer (Jurisdictional Transfer for Sickness Benefit Dispute)

Numero d'incarto 12.2019.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employer sued an insurer for the amount of sick pay it claimed was owed to a former employee based on a collective daily sickness benefit insurance contract, after the insurer had only partially paid benefits alleging the employee was classified as management with a longer waiting period, resulting in a first instance decision that rejected the employer's claim. The appellate court annulled the lower court's decision because, following a 2017 jurisdictional change, disputes concerning supplementary sickness insurance are exclusively handled by the Cantonal Insurance Tribunal, obliging the appellate court to recognize this lack of subject-matter jurisdiction *sua sponte* and transfer the case file to the competent tribunal for a decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 7 CPC, Art. 75 LCAMal, Art. 83d LCAMal, Art. 59 cpv. 2 lett. b CPC, Art. 60 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Employer v. Insurer (Jurisdictional Transfer for Sickness Benefit Dispute): The appellate court annulled the lower court's decision because, following a 2017 jurisdictional change, disputes concerning supplementary sickness insurance are exclusively handled by the Cantonal Insurance Tribunal, obliging the appellate court to recognize this lack of subject-matter jurisdiction *sua sponte* and transfer the case file to the competent tribunal for a decision on the merits.

Parole chiave

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assicurazione dell'indennità di malattia assicuratore oggetto della lite incompetenza per materia contratto di mandato prestazione complementare Contratto di lavoro - indennità giornaliera per malattia - competenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 CPC

Cited in the operative part to mandate the transmission of the case to the Cantonal Insurance Tribunal, which acts as the sole cantonal instance under this article.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited for the discretionary decision not to levy judicial fees due to the peculiarity of the case.

art. 75 LCAMal

Cited in the operative part, referencing the jurisdiction for disputes concerning complementary health insurance matters, although the case was ultimately transferred based on transitional law.

art. 83d LCAMal

Cited in the operative part, referencing the transitional provision requiring the transfer of pending procedures to the Cantonal Insurance Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2019.117 · Lugano 19 luglio 2019/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.18 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 12 novembre 2014 da

AP 1 PA 1 contro

AO 1 ea PA 2

con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al versamento di fr. 13'111.05 oltre interessi, somma in seguito aumentata a fr. 14'220.90;

domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con decisione 29 aprile 2019 ha respinto;

appellante l’attrice che con appello 28 maggio 2019 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 13'111.05 oltre interessi, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che ha lavorato a partire dal 1° ottobre 2011 alle dipendenze di AP 1, in qualità di cuoca presso l’Albergo ristorante a B, percependo un salario mensile lordo di fr. 3'383.- (doc. B);

che la datrice di lavoro aveva concluso per i propri dipendenti con la AO 1 un contratto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che prevedeva la corresponsione di un'indennità giornaliera secondo modalità che non è qui necessario esporre (doc. 5);

che è risultata inabile al lavoro al 100% a seguito di malattia dal 4 luglio al 31 dicembre 2013;

che AO 1, sulla base del contratto d’assicurazione stipulato con la datrice di lavoro, ha inizialmente versato, decorso il periodo d’attesa di 14 giorni e per il periodo dal 18 luglio al 31 agosto 2013, indennità giornaliere di fr. 103.05 per un importo complessivo di fr. 2'988.45 (doc. I);

che tra la compagnia assicurativa e la datrice di lavoro è successivamente sorta una contestazione in merito al riconoscimento delle prestazioni siccome, a detta della prima, la dipendente in questione avrebbe avuto la qualifica di quadro aziendale e sarebbe quindi stata sottoposta a un periodo di attesa più lungo, le prestazioni erogate per errore non essendo peraltro dovute (doc. F e I);

checon petizione 12 novembre 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2014.27), ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenere la condanna al pagamento di fr. 13'111.05 oltre interessi, somma in seguito aumentata a fr. 14'220.90, a titolo di indennità giornaliere per 138 giorni, corrispondenti al periodo di inabilità lavorativa della dipendente;

che la convenuta si è opposta integralmente alla petizione, sostenendo che dalle risultanze delle iscrizioni a registro di commercio e come emerso in occasione di un precedente annuncio di sinistro, la dipendente in questione abbia la qualifica di quadro e come tale risulti contrattualmente assicurata con un termine d’attesa di 360 giorni: nessuna indennità giornaliera per malattia sarebbe quindi dovuta per il futuro, riservato peraltro il rimborso di quanto già erroneamente versato;

che al termine dell’istruttoria, con conclusioni 20 e 21 maggio 2015 le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande;

che con decisione 29 aprile 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico dell’attrice;

checon l’appello 28 maggio 2019 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata, nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 13'111.05 oltre interessi, protestate spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;

che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC);

che a partire dal 1° gennaio 2017 tutte le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 7 CPC (art. 75 LCAMal; BU 54/2016 del 13 dicembre 2016, pag. 511);

che ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 83d LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2017, le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 devono essere trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

che la Pretura di Riviera ha erroneamente omesso di procedere in tal senso, ritenendosi a torto autorità competente ed emanando la sentenza 29 aprile 2019 ora impugnata;

che l’assenza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC) è una circostanza che questa Camera è tenuta a rilevare d’ufficio (art. 60 CPC) per cui la sentenza, resa da un giudice non più competente per materia, dev’essere annullata e l’incarto trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, affinché proceda a decidere quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 7 CPC;

che l’appello viene di conseguenza evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che, vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), non dovendosi attribuire indennità per ripetibili alla parte appellata, alla quale l’appello non è stato notificato per la risposta.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 75, 83d LCAMal, 7 CPC, per le spese l’art. 107 CPC, decide:

1. L’appello28 maggio 2019 di AP 1è evaso nel senso che la sentenza 29 aprile 2019 (inc. n. SE.2014.18) della Pretura del Distretto di Riviera è annullata e la causa trasmessa per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).