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12.2019.100 • TRAC TI 12.2019.100 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit

Numero d'incarto 12.2019.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision ordering the eviction from a property occupied without valid title, while also submitting interim and precautionary relief requests for access to a portion of the land based on a loan-for-use agreement. The appellate court declared the appeal, along with the accompanying relief applications, inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit for procedural costs after being granted an extension, thus precluding the court from examining the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit: The appellate court declared the appeal, along with the accompanying relief applications, inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit for procedural costs after being granted an extension, thus precluding the court from examining the merits of the case.

Parole chiave

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ordine di sfratto garanzia di locazione non pagata accesso al fondo comodato spese di procedura precetto esecutivo Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

The court explicitly mentions that failure to pay the advance means it cannot enter the merits of the appeal, referring to this procedural rule, which underpins the inadmissibility declared in the dispositive.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is implicitly applied as the court orders the appellant to pay the procedural costs (spese processuali).

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Testo completo

Incarto n. 12.2019.100 · Lugano 2 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 12 giugno 2019 presentato da

AP

PA 1 Lugano;

contro

la decisione 15 maggio 2019 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura semplificata SE.2018.41 promossa nei suoi confronti da

AO 1 PA 2

ritenuto

in fatto e in diritto che con decisione 15 maggio 2019 il Pretore, ha accolto la petizione 16 ottobre 2018 promossa da AO 1 chiedente lo sgombero della particella n. (fondo RFD ) di L occupata senza valido titolo;

che con appello 12 giugno 2019 AP 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione;

che, contestualmente all’appello, AP 1) presenta un’istanza supercautelare e cautelare chiedente di riconoscerle il diritto d’accesso alla porzione del fondo oggetto di un comodato d’uso;

che l’appellante è stata invitata il 17 giugno 2019 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 2000.- entro il 3 luglio 2019 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 10 luglio 2019 è stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 27 agosto 2019 per versare l’anticipo di fr. 2000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e delle contestuali domande supercautelari e cautelari e deve dichiararli inammissibili;

che le spese processuali sono poste a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

decreta 1. L'appello 12 giugno 2019 di AP

1 così come le contestuali domande supercautelari e cautelari, sono innammissibili per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).