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12.2018.77 • TRAC TI 12.2018.77 Generato dall'IA

Mandatory Conciliation Prerequisite for Monetary Claim Upheld on Appeal

Numero d'incarto 12.2018.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a claim seeking monetary compensation from two separate respondents, but the lower court deemed the claim inadmissible because it was not preceded by the mandatory conciliation attempt required by procedure. The appellate court upheld this decision, ruling the appeal itself inadmissible due to a lack of specific grounds explaining why the lower court's finding—that a conciliation attempt is a mandatory prerequisite for any claim for payment—was incorrect, referencing a prior ruling confirming this procedural requirement irrespective of the claim's merits.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 66 cpv. 1 LTF; Mandatory Conciliation Prerequisite for Monetary Claim Upheld on Appeal: The appellate court upheld this decision, ruling the appeal itself inadmissible due to a lack of specific grounds explaining why the lower court's finding—that a conciliation attempt is a mandatory prerequisite for any claim for payment—was incorrect, referencing a prior ruling confirming this procedural requirement irrespective of the claim's merits.

Parole chiave

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conciliazione obbligatoria condanna al pagamento pecuniario presupposto processuale oggetto della lite memoria complementare concorso di responsabilità Appello - carenza di motivazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of motivation.

art. 66 cpv. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for imposing court costs on the appellant in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.2018.77 · Lugano 10 luglio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello Quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG

sedente per statuire sull’appello 16 maggio 2018 di

AP 1 contro

la decisione 9 maggio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa inc. SE.2018.138 promossa con atto 30 aprile 2018 dal qui insorgente nei confronti di

1. AO 2 2. AO 1 patrocinata da PA 1

Ritenuto

in fatto e in diritto:

che con scritto 30 aprile 2018 l’ing. AP 1 ha riproposto l’istanza 30 giugno 2017 con cui chiedeva la condanna dell’avv. AO 2 al pagamento di fr. 15'995,35 e della AO 1 al pagamento di fr. 8'115,50;

che il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, con decisione 9 maggio 2018 ha considerato la domanda di condanna inammissibile poiché non preceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione;

che con ricorso 16 maggio 2018 l’ing. AP 1 ha richiesto che la sua domanda sia trattata;

che il ricorso (correttamente: appello) è inammissibile per assenza di motivazione, l’insorgente non spiegando per quale ragione la decisione del Pretore aggiunto sarebbe errata (v. art. 311 cpv. 1 CPC);

che in ogni modo, con decisione 25 aprile 2018, inc. 12.2018.51, alla quale si rinvia espressamente, questo giudice ha già spiegato che una precedente (analoga) decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, e meglio quella del 23 marzo 2018 (inc. SE.2018.89), era corretta dato che una domanda di condanna, indipendentemente dal suo buon fondamento o meno, dev’essere preceduta dal tentativo di conciliazione quale atto procedurale obbligatorio;

che, anche qui nuovamente, il fatto che l’avv. AO 2 avrebbe aderito alla richiesta di liberazione di un importo presso di lui depositato a favore del qui appellante (così è dato comprendere) non incide sulle considerazioni che precedono;

che al più l’ing. AP 1 terrà conto di questo fatto nell’ambito del tentativo di conciliazione che dovrà inoltrare se intende promuovere azione condannatoria nei confronti della AO 1;

che per ragioni di economia processuale appare opportuno prescindere dal richiedere una traduzione del gravame;

che in questa occasione appare altresì opportuno porre gli oneri processuali a carico dell’insorgente che li ha provocati;

che non si attribuiscono invece ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alle controparti per osservazioni;

che il valore determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso (appello) 16 maggio 2018 dell’ing. AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 200.-, già anticipate, sono a carico dell’insorgente. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).