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12.2018.72 • TRAC TI 12.2018.72 Generato dall'IA

Appeal Against Company Dissolution and Penalty Modification

Numero d'incarto 12.2018.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A company appealed the official dissolution ordered by the Commercial Register Office because the company's registered domicile could not be located, despite repeated notices requiring the submission of a new address or confirmation of the existing one, which led to the dissolution under the relevant Ordinance. The appellate court partially upheld the appeal, finding the appeal against the dissolution order inadmissible due to insufficient argumentation, but modified the penalties (fees and fines) imposed by the lower office, reducing the fine for the managers based on the circumstances presented and the lack of detailed justification by the office for the maximum penalty applied.

Regesto Legislator

Ufficiale

Scioglimento d'ufficio della persona giuridica per assenza di un valido domicilio legale, ricorso contro la decisione del Registro di Commercio, ammontare delle relative tasse, spese e ammenda

Parole chiave

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scioglimento della società spese legali registro di commercio modifica della sentenza di divorzio società in accomandita risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 48b cpv. 1 lett. b cfr
12.2018.72 · Lugano 10 ottobre 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr.
Art. 153a cpv. 1 ORC
che ai sensi dell’art. 153a cpv.
Art. 943 CO
500.- ai sensi dell’art. 943 CO;
Art. 153a cpv. 3 ORC
che ai sensi dell’art. 153a cpv.
Art. 153b ORC
che, rilevato come anche quest’ultimo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma, con decisione 25 aprile 2018 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società (dispositivo n.
Art. 9 cpv. 1 lett. h dell
100.- per la diffida corrisponde a quanto prescritto dall’art. 9 cpv. 1 lett. h dell’Ordinanza citata, ma l’Ufficio non indica per contro per quali motivi ha fissato al massimo della tariffa applicabile (da fr.
Art. 12 dell
200.-) la tassa prescritta dall’art. 12 dell’Ordinanza;
Art. 943 cpv. 1 CO
500.- fissata dall’art. 943 cpv. 1 CO;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 LPAmm

Cited in reasoning to establish that costs follow the event, which implies its potential application regarding the allocation of costs, although the final order waives them.

art. 6 cpv. 2 LCRC

Cited in reasoning as the basis for applying art. 47 LPAmm in the appeal procedure, which is relevant to the handling of costs in the final decision.

art. 49 cpv. 2 LPAmm

Cited in reasoning regarding the non-attribution of legal fees to the Commercial Register Office, which is part of the final costs disposition.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as the deadline/rule for filing an appeal to the Federal Tribunal, relevant to the procedural remedies mentioned after the decision.

art. 74 LTF

Cited as a condition for filing an appeal in a civil matter to the Federal Tribunal, relevant to the procedural remedies mentioned after the decision.

art. 113 LTF

Cited as a basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, relevant to the procedural remedies mentioned after the decision.

art. 117 LTF

Cited as a basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, relevant to the procedural remedies mentioned after the decision.

art. 119 LTF

Cited as a procedural rule for filing ordinary and constitutional appeals jointly, relevant to the procedural remedies mentioned after the decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2018.72 · Lugano 10 ottobre 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

visto il ricorso 7 maggio 2018 presentato da

RI 1 , Di F, , e R,

contro

la decisione 25 aprile 2018 dell'Ufficio del registro di commercio di Biasca

ritenuto

in fatto e in diritto: che sin dalla sua costituzione il 25 ottobre 2010 il recapito iscritto nel Registro di commercio della società RI 1 risulta essere in via __________ a __________;

che con scritto 4 aprile 2017 l’Ufficio esecuzioni di Mendrisio ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio che RI 1 risultava tra le società nei confronti delle quali ha dovuto far capo alla pubblicazione dei precetti esecutivi sul foglio ufficiale in quanto irreperibile;

che ai sensi dell’art. 153a cpv. 1 ORC in data 3 gennaio 2018 l’Ufficio del registro di commercio ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per notificare il nuovo domicilio legale o comunicare in forma scritta la validità di quello iscritto a registro di commercio, rendendo attenta la destinataria della possibilità di applicazione di un’ammenda fino a fr. 500.- ai sensi dell’art. 943 CO;

che, in assenza di riscontri, con pubblicazione sul FUSC del 26 febbraio 2018 alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, menzionando nuovamente le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo;

che, rilevato come anche quest’ultimo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma, con decisione 25 aprile 2018 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società (dispositivo n. 1), ha nominato quali liquidatori i suoi soci F__________ __________ e R__________ __________ (dispositivo n. 2), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 3) e ha conseguentemente statuito in merito a spese, tasse e ammenda (dispositivi n. 4-7);

che con ricorso 7 maggio 2018 RI 1 e i suoi soci F__________ __________ e R__________ __________ hanno impugnato la predetta decisione;

che i ricorrenti non rivolgono critiche specifiche alla decisione impugnata, riconoscendo peraltro di non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi di gestione della società, circostanza di cui si scusano espressamente;

che essi espongono le circostanze che avrebbero comportato il venir meno di un recapito, situazione riconducibile al desiderio di limitare i costi e ad un’erronea valutazione in merito agli effetti nel tempo del sistema concordato con la Posta per “*il reindirizzamento automatico*” degli invii destinati alla società; la mancata ricezione dei solleciti e l’assenza di una reazione sarebbero pertanto da ricondurre al non funzionamento di questo meccanismo;

che, esposto in questi termini, il ricorso contro la decisione di scioglimento è irricevibile, siccome non adempie agli obblighi di motivazione, mancando una critica adeguata al giudizio impugnato;

che i ricorrenti chiedono altresì “*un condono di parte o tutte le sanzioni inflitteci*” confidando nella benevolenza di questa Camera; benché succintamente motivata la richiesta, che non comporta una contestazione del principio del prelievo, è ricevibile perlomeno quale censura all’ammontare di spese, tasse e ammenda;

che l’Ufficio ha menzionato una serie di riferimenti alla norme applicate, ma non ha esposto i motivi alla base della quantificazione concretamente operata;

che la spesa di iscrizione di fr. 180.-, sebbene non sia agevole comprenderne la composizione, può comunque essere confermata, apparendo verosimile l’applicazione congiunta delle tariffe stabilite dagli art. 5 cpv. 1 lett. a n.

1 e 2 e art. 5 cpv. 1 lett. d n. 6 dell’Ordinanza delle tasse in materia di registro di commercio;

che la tassa di fr. 100.- per la diffida corrisponde a quanto prescritto dall’art. 9 cpv. 1 lett. h dell’Ordinanza citata, ma l’Ufficio non indica per contro per quali motivi ha fissato al massimo della tariffa applicabile (da fr. 50.- a fr. 200.-) la tassa prescritta dall’art. 12 dell’Ordinanza;

che nessuna indicazione, in contrasto con l’esigenza accresciuta di motivazione in materia di sanzioni, è deducibile dalla decisione impugnata con riferimento all’ammenda di fr. 300.- inflitta ad entrambi i gerenti, a fronte di una forchetta da fr. 10.- a fr. 500.- fissata dall’art. 943 cpv. 1 CO;

che alla luce delle circostanze concrete, tenuto conto delle motivazioni e delle scuse presentate in sede di ricorso, appare adeguato modificare la decisione fissando la tassa base per la diffida a fr. 100.- oltre ad altri fr. 50.- (dispositivo n. 5) con vincolo di solidarietà (dispositivo n. 7) e l’ammenda a fr. 150.- per ognuno dei gerenti (dispositivo n. 6);

che le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC) ma, visto l’esito del giudizio, si prescinde dal prelievo; all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale, ammonta a fr. 22'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione;

decide 1. Il ricorso 7 maggio 2018 di RI 1, F__________ __________ e R__________ __________ è parzialmente accolto e la decisione 25 aprile 2018 dell’Ufficio del registro di commercio, inalterati i dispositivi 1, 2, 3 e 4, è così modificata: *5. Per la diffida scritta è riscossa una tassa base di fr. 100.- oltre ad una tassa di fr. 50.-.

6. È inflitta un’ammenda di fr. 150.- a carico di entrambi i gerenti F__________ __________ e R__________ __________.

7. Le tasse di iscrizione e di diffida sono poste solidalmente a carico dei signori F__________ __________ e R__________ __________.*

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione:

- e - Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio di Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).