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12.2018.59 • TRAC TI 12.2018.59 Generato dall'IA

Appellant v. Claimant (Procedural Error in Fee Award)

Numero d'incarto 12.2018.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that awarded the claimant over 23,600 Swiss Francs for unpaid work, arguing that the procedure was flawed because the initial court failed to grant a supplementary deadline for submitting observations as required by prevailing legal doctrine after the appellant failed to respond to an initial notice and did not appear at the hearing. The appellate court agreed, finding that the lower court erred both by skipping the mandatory supplementary deadline and by not explicitly warning the appellant of the preclusive consequences of failing to respond, thus violating procedural rules; consequently, the appellate court overturned the judgment and remanded the case for the lower court to re-open the procedure by setting a new deadline for the appellant to file their observations.

Regesto Legislator

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Art. 223 cpv. 1 CPC, Art. 245 CPC, Art. 147 CPC, Art. 223 CPC, Art. 150 cpv. 1 CPC, Art. 153 cpv. 2 CPC; Appellant v. Claimant (Procedural Error in Fee Award): The appellate court agreed, finding that the lower court erred both by skipping the mandatory supplementary deadline and by not explicitly warning the appellant of the preclusive consequences of failing to respond, thus violating procedural rules; consequently, the appellate court overturned the judgment and remanded the case for the lower court to re-open the procedure by setting a new deadline for the appellant to file their observations.

Parole chiave

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termine processuale perentorio procedura aperta risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali tardivo pagamento delle spese oggetto della lite

Disposizioni normative citate

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Art. 223 cpv. 1 CPC
Egli ha inoltre sostenuto che “*la mia cliente non ha ricevuto altre comunicazioni oltre alla formale notifica del 23 novembre 2017, in particolare non le sarebbe stato assegnato un termine suppletorio ex art. 223 cpv. 1 CPC, e contesta di essere stata preclusa*”.
Art. 245 CPC
Essa sostiene che questa deficienza processuale sarebbe suscettibile di determinare l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 245 CPC.
Art. 147 CPC
A questo vada inoltre aggiunto che la decisione del 23 novembre 2017, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, nulla indicava - in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv.
Art. 223 CPC
Egli ha inoltre sostenuto che “*la mia cliente non ha ricevuto altre comunicazioni oltre alla formale notifica del 23 novembre 2017, in particolare non le sarebbe stato assegnato un termine suppletorio ex art. 223 cpv.
Art. 150 cpv. 1 CPC
fatti addotti dall’attrice, non essendo contestati dalla parte avversa, sono ritenuti assodati e non necessitano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC), con l’eccezione prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l’esposto fattuale della parte attrice (art.
Art. 153 cpv. 2 CPC
1 CPC), con l’eccezione prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l’esposto fattuale della parte attrice (art. 153 cpv. 2 CPC).
Art. 147 cpv. 3 CPC
A questo vada inoltre aggiunto che la decisione del 23 novembre 2017, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, nulla indicava - in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 96 CPC

Cited in the final orders preamble as the basis for granting the appeal and annulling the lower court's decision.

Art. 106 CPC

Cited in the final orders preamble as the basis for awarding costs against the losing party (the appellee).

Art. 119 LTF

Mentioned in the section detailing appeal remedies, which precedes the dispositive, but is not explicitly cited in the numbered orders themselves; however, based on the explicit inclusion of procedural articles cited in the preamble to the decision, it is noted that the decision is concluding its review.

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Testo completo

Incarto n. 12.2018.59 · Lugano 10 settembre 2019/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera: · Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.43 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 20 novembre 2017 da

AO 1 rappr. dall’ PA 2 contro

AP 1 rappr. dall’ PA 1

con cui l’attrice postula la condanna della controparte al pagamento di fr. 23'600.- oltre interessi e spese nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla stessa al PE n. __________ dell’UE di __________, domande alle quali non si è opposta la convenuta, la quale non ha presentato osservazioni entro il termine assegnato e non è comparsa all’udienza di dibattimento, e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza del 7 marzo 2018, appellante la convenuta con atto di appello del 20 aprile 2018 con cui chiede, in via principale, l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per la ripresa della procedura e l’emanazione di un nuovo giudizio e, in via subordinata, la reiezione della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attrice con risposta del 4 giugno 2018 postula la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. Nel corso del 2013 la ditta AO 1, attiva nel campo della fornitura e posa di mobili e attrezzature, interne ed esterne, per bar e ristoranti, ha posato delle barriere di protezione esterne nell’immobile dove è sito il ristorante C__________ a __________. Per questi lavori è stata emessa nei confronti di AP 1 una fattura di fr. 23'600.-, da saldarsi in 12 tranches mensili, rimasta impagata (doc. A).

Ne è seguito uno scambio di scritti tra le parti che non ha però permesso di trovare un accordo (da doc. B a doc. W). In data 2 maggio 2017 AO 1 ha quindi fatto emettere nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dall’UE di __________ per detto importo contro cui l’escussa ha interposto opposizione.

2. Previo tentativo di conciliazione (al quale AP 1 non ha partecipato; CM.2017.96), in data 20 novembre 2017 AO 1 ha inoltrato alla Pretura di Mendrisio nord una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP

1 al pagamento di fr. 23'600.- oltre interessi. In breve, l’attrice ha chiesto il pagamento delle prestazioni effettuate ed ha sostenuto che detto importo era stato concordato durante una riunione tra i signori Da__________, amministratore e direttore di AO 1, e Gi__________, all’epoca presidente con

diritto di firma individuale di AP 1, alla presenza dei di lei figli __________. Essa ha spiegato che successivamente il nuovo Consiglio di amministrazione della convenuta si è opposto al pagamento.

Per sua parte AP 1 non ha presentato alcuna osservazione nel termine di 20 giorni assegnatole con decisione 23 novembre 2017 dal Pretore.

Con scritto di data 15 gennaio 2018 il Pretore ha quindi convocato le parti all’udienza del

20 febbraio 2018. La raccomandata inviata alla convenuta non è stata ritirata ed è ritornata alla Pretura con l’indicazione “*non ritirato*”. All’udienza è comparsa solo l’attrice, mentre AP 1 non è comparsa senza giustificazione.

Il verbale d’udienza è stato consegnato all’attrice seduta stante mentre che alla convenuta è stato inviato per posta il 22 febbraio 2018.

3. In data 22 febbraio 2018 il Pretore ha emesso una decisione non motivata con cui ha accolto la petizione, con l’indicazione che le parti potevano chiedere la motivazione scritta del giudizio.

Con scritto di data 1° marzo 2018 il patrocinatore legale della convenuta ha chiesto la motivazione della sentenza. Egli ha inoltre sostenuto che “*la mia cliente non ha ricevuto altre comunicazioni oltre alla formale notifica del 23 novembre 2017, in particolare non le sarebbe stato assegnato un termine suppletorio ex art. 223 cpv. 1 CPC, e contesta di essere stata preclusa*”.

In data 3 marzo 2018 il Pretore ha pertanto emesso una decisione motivata con la quale ha spiegato che il mancato inoltro delle osservazioni nel termine assegnato e l’assenza ingiustificata al dibattimento del 20 febbraio 2018 hanno comportato la preclusione di AP 1.

Dopo aver illustrato le conseguenze della preclusione in applicazione del CPC, il primo giudice ha ritenuto che nel caso concreto l’attrice aveva addotto tutti i fatti

a sostegno delle proprie pretese e che questi erano chiari e non contraddittori, egli ha pertanto accolto integralmente la

petizione.

4. Con atto di appello del 20 aprile 2018 AP 1 chiede, in via principale, l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per la ripresa della procedura e l’emanazione di nuovo giudizio e, in via subordinata, la reiezione della petizione. In primis, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver fissato un termine suppletorio per presentare le osservazioni con le comminatorie di rito in caso di mancata osservanza, ciò che a suo dire costituirebbe una violazione dell’art. 223 cpv. 1 CPC. Essa contesta, inoltre, di aver ricevuto la decisione del 15 gennaio 2018 che comprendeva la citazione all’udienza di dibattimento del 20 febbraio 2018; al riguardo asserisce di aver effettuato non meglio precisate “*indagini postali*” che “*non hanno permesso di rilevare alcuna formale notifica avvenuta nei giorni successivi al 15 gennaio 2018*”. A detta della stessa “*il problema potrebbe essere derivante dalle complicazioni burocratiche interne a la Posta insorte a seguito alla chiusura del centro postale “Borgo” di Mendrisio”*. Essa sostiene che questa deficienza processuale sarebbe suscettibile di determinare l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 245 CPC. Da ultimo, essa nega che i fatti allegati dall’attrice non siano contestati ed emergano in modo chiaro dai documenti prodotti.

5. Per sua parte l’attrice con risposta del 4 giugno 2018 postula la reiezione del gravame, con motivazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito.

6. La procedura semplificata, applicabile alla fattispecie, non contiene disposizioni riguardanti la mancata presentazione delle osservazioni, rispettivamente la mancata comparsa al dibattimento, di modo che trovano applicazione per analogia quelle riguardanti la procedura ordinaria (art. 219, 223 cpv. 2, 234 cpv. 1 CPC, Frei, in: Berner Kommentar, Bd. I, art. 1–149 ZPO, n. 24 segg. ad art 147 CPC). In caso di mancata presentazione delle osservazioni scritte la dottrina dominante ammette l’applicazione analogica dell’art. 223 CPC e dunque l’obbligo del giudice di assegnare un ultimo e breve termine suppletorio che, in caso di scadenza infruttuosa, comporta l’emissione della decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti cita le parti al dibattimento (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 14 ad art. 245 CPC con rinvii e n. 4-6 ad art. 223 CPC; di diverso avviso Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, IIa ed., n. 9 segg. ad art. 245 CPC, secondo cui la fissazione di un termine suppletorio non è necessaria). In caso di preclusione del convenuto il giudice emanerà una decisione finale tenendo conto degli atti e delle allegazioni della parte attrice. Di principio, in caso di preclusione i

fatti addotti dall’attrice, non essendo contestati dalla parte avversa, sono ritenuti assodati e non necessitano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC), con l’eccezione prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l’esposto fattuale della parte attrice (art. 153 cpv. 2 CPC).

7. Nel caso in esame, effettivamente, come rilevato dall’appellante, il Pretore non ha fissato un termine suppletorio ma, scaduto infruttuosamente il termine di 20 giorni per l’inoltro delle osservazioni, ha proceduto alla fissazione dell’udienza dibattimentale per il

20 febbraio 2018, in palese contrasto con la dottrina maggioritaria citata poc’anzi (consid. 6), da cui questa Camera non ha motivo di discostarsi.

A questo vada inoltre aggiunto che la decisione del 23 novembre 2017, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, nulla indicava - in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv. 3 CPC - in merito alle conseguenze di un’eventuale mancato inoltro della risposta e del rischio di preclusione. In un caso simile il Tribunale federale - facendo proprie le considerazioni espresse dai maggiori commentatori - ha giudicato necessario che l’attenzione delle parti sia attirata sulle conseguenze concrete dell’inosservanza di un termine (vedi sentenza del TF del 7 giugno 2019 inc. 4A_381/2018 consid. 2 segg. con rinvii); ciò si rivela ancora più importate quando - come nel presente caso - una parte non era patrocinata.

8. Alla luce di queste violazioni si giustifica pertanto di rinviare gli atti al Pretore affinché riprenda la procedura da questo punto e fissi a AP 1 un breve termine suppletorio per l’inoltro delle osservazioni di causa.

9. Ne discende l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti di causa al Pretore. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello sono poste a carico dell’appellata che ha postulato la reiezione dell’appello e risulta pertanto soccombente in questa sede. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. L’appello

20 aprile 2018 di AP 1è evaso nel senso che la sentenza del 7 marzo 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).