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12.2018.54 • TRAC TI 12.2018.54 Generato dall'IA

Commercial Tenant Eviction Appeal Rejected for Untimely Vacation Request

Numero d'incarto 12.2018.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The lower court ordered a commercial tenant, who had been served an extraordinary termination for non-payment of rent, to immediately vacate the leased premises within ten days. The tenant appealed this decision, seeking to overturn the eviction order or, alternatively, a referral back to the lower court to consider the tenant's proposal to vacate in phases by a later date and to discuss the matter further. The appellate court rejected the appeal as manifestly inadmissible and unfounded because the appellant failed to adequately address the reasoning of the lower court's eviction order, and furthermore, a delay in vacating due to non-payment termination is legally precluded, rendering any request for an extension of the surrender term invalid.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 257d CO, Art. 257 CPC, Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 315 cpv. 1 CPC; Commercial Tenant Eviction Appeal Rejected for Untimely Vacation Request: The tenant appealed this decision, seeking to overturn the eviction order or, alternatively, a referral back to the lower court to consider the tenant's proposal to vacate in phases by a later date and to discuss the matter further. The appellate court rejected the appeal as manifestly inadmissible and unfounded because the appellant failed to adequately address the reasoning of the lower court's eviction order, and furthermore, a delay in vacating due to non-payment termination is legally precluded, rendering any request for an extension of the surrender term invalid.

Parole chiave

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sfratto di conduttore commerciale proroga tardiva del termine scadenza di disdetta leasing materia commerciale sospensione dell'allontanamento Locazione, espulsione, procedura sommaria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

Used to declare part of the appeal inadmissible due to lack of reasoning (violazione dell’obbligo di motivazione).

art. 106 CPC

Applied to determine that court costs follow the outcome (soccombenza) of the appeal.

art. 9 cpv. 3 LTG

Used as a basis for setting the appeal court costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2018.54 · Lugano 11 maggio 2018/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliera: · Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, mora del conduttore) inc. n. SO.2018.1338 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 15 marzo 2018 da

AO 1 PA 1 contro

AP 1

con cui l’istante ha chiesto di far ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di mettere immediatamente a libera disposizione, consegnando le chiavi, l’ente locato ad uso commerciale (con i relativi accessori) sito in __________ al M a M;

domanda sulla quale la convenuta si è espressa proponendo di liberare spontaneamente da subito una parte dei locali (unitamente a sette parcheggi) e di riconsegnare le rimanenti superfici entro il 30 novembre 2018, e sulla quale il Pretore si è pronunciato, con decisione 29 marzo 2018, con cui ha fatto ordine alla convenuta, e per essa a due membri del consiglio d’amministrazione, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;

appellante la convenuta con atto di appello 13 aprile 2018, con cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio nel senso di respingere l’istanza, subordinatamente il rinvio degli atti al primo giudice affinché abbia a impartire un termine alla parte locatrice per entrare nel merito della proposta della conduttrice e successivamente proceda ad emanare un nuovo giudizio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con contratto 30 settembre 2014 (doc. B) AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 spazi adibiti ad uso commerciale, con relativi accessori, siti in __________ al M a M; la locazione, a tempo indeterminato, ha preso inizio il 1° gennaio 2015 e il canone è stato stabilito in fr. 78'000.- annui, oltre spese accessorie;

che il locatore, non avendo la conduttrice provveduto a pagare le pigioni e le spese scadute per complessivi fr. 120'171.40 entro il termine di 30 giorni impartitole con comminatoria di disdetta 4 dicembre 2017 (doc. C), con modulo ufficiale 8 gennaio 2018, ha notificato la disdetta straordinaria del contratto in applicazione dell’art. 257d CO con effetto dal 28 febbraio 2018 (doc. D);

che con istanza 15 marzo 2018, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), il locatore ha chiesto di far ordine alla conduttrice, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare con effetto immediato l’ente locato;

che la convenuta ha preso posizione, in occasione dell’udienza del 28 marzo 2018 (atto II), proponendo all’istante di liberare subito una parte dei locali e sette parcheggi e di riconsegnare le rimanenti superfici entro il 30 novembre 2018;

che il Pretore, con la decisione 29 marzo 2018 qui impugnata, ha fatto ordine alla convenuta, e per essa a S A e C B, membri del consiglio d’amministrazione, di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, con le comminatorie di rito;

che con appello 13 aprile 2018 la convenuta ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio nel senso di respingere l’istanza, subordinatamente il rinvio degli atti al primo giudice affinché convochi le parti per la discussione, impartisca un termine per l’adempimento ai sensi dei considerandi ed emani un nuovo giudizio;

che l’appello della convenuta, manifestamente improponibile e manifestamente infondato, deve essere respinto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte per un’eventuale risposta;

che la convenuta, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti minimamente confrontata con il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto la sussistenza dei requisiti per ordinare l’espulsione dalla conduttrice, e in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto quella decisione sarebbe errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150);

che la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al gravame risulta superflua, in virtù di quanto prevede l’art. 315 cpv. 1 CPC;

che l’appellante, rilevato che una parte del bene locato sarebbe nel frattempo già stata restituita, ha esposto l’esigenza di non dar seguito all’ordine di espulsione, considerato “*che già è stata definita una restituzione contrattuale a fine dicembre 2018*”, tale scadenza essendo “*contestuale con la fine dell’attività del conduttore, per raggiunti limiti di età*”, paventando in caso contrario un danno maggiore a seguito dell’interruzione delle trattative in corso per la cessione aziendale e della conseguente incapacità di far fronte al pagamento dei canoni arretrati e di quelli che giungeranno in scadenza (appello pag. 1 e 2);

che tali circostanze, asserite in maniera insufficientemente dettagliata per poterne comprendere il senso, e peraltro senza minimamente far fronte all’onere probatorio in merito, non sarebbero comunque atte a sovvertire l’esito del giudizio pretorile;

che la richiesta di annullamento e subordinatamente di rinvio al primo giudice formulate con il petitum d’appello non risulta minimamente motivata e risulta pertanto manifestamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC);

che, nella misura in cui dalle argomentazioni esposte dall’appellante si volesse dedurre che essa abbia postulato un giudizio di questa Camera sulla richiesta di poter continuare ad occupare una parte del bene locato fino alla fine del corrente anno, la domanda deve essere comunque respinta, siccome infondata, la decisione pretorile di espulsione non potendo essere ritardata dall’autorità d’appello (cfr. II CCA 11 giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n. 12.2012.133, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.56 secondo cui un’eventuale proroga del termine entro cui dev’essere lasciato l’ente locato può semmai essere accordata dalla parte istante), tanto più in presenza di una disdetta per mora della conduttrice (ex art. 257d CO), la concessione di un’eventuale protrazione essendo in ogni caso esclusa per legge (cfr. art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

che le spese processuali della procedura di appello, fissate in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono indennità all’istante, che non è stato invitato a presentare osservazioni.

Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 13 aprile 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 200.-, già anticipate, restano a carico dell’appellante. Non si attribuiscono indennità.

3. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.