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12.2018.51 • TRAC TI 12.2018.51 Generato dall'IA

Failure to Exhaust Mandatory Conciliation Procedure Renders Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 12.2018.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the reversal of a lower court decision that had declared their initial claim inadmissible because it was not preceded by the mandatory conciliation procedure required for such civil actions. The court dismissed the appeal as inadmissible, primarily due to the appellant's failure to adequately explain why the lower court's finding regarding the lack of motivation in the appeal was erroneous. Furthermore, the court reasoned that even if the underlying legal basis for the current claims was similar to a prior, successful case, procedural rules mandate a prior conciliation attempt before proceeding to the adjudication phase, and compliance with this requirement cannot be excused merely by referencing a prior favorable judgment or the co-defendant's assent.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv 1 lett. a cfr, Art. 209 CPC, Art. 59 CPC, Art. 60 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 197 CPC; Failure to Exhaust Mandatory Conciliation Procedure Renders Appeal Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible, primarily due to the appellant's failure to adequately explain why the lower court's finding regarding the lack of motivation in the appeal was erroneous. Furthermore, the court reasoned that even if the underlying legal basis for the current claims was similar to a prior, successful case, procedural rules mandate a prior conciliation attempt before proceeding to the adjudication phase, and compliance with this requirement cannot be excused merely by referencing a prior favorable judgment or the co-defendant's assent.

Parole chiave

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conciliazione obbligatoria presupposto processuale sentenza civile decisione incidentale impugnabile preclusione per tolleranza revoca della decisione amministrativa Assenza di preventiva conciliazione - presupposto processuale - appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to a lack of motivation, as explicitly cited in the reasoning leading to the final decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used as the basis for the decision to waive the collection of procedural costs due to the particularity of the case.

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Testo completo

Incarto n. 12.2018.51 · Lugano 25 aprile 2018/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b cpv 1 lett. a cfr. 2 LOG

sedente per statuire sull’appello 28 marzo 2018 di

AP 1 contro

la decisione 23 marzo 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa inc. SE.2018.89 proposta dal qui insorgente con atti 30 giugno 2017 e 21 marzo 2018 contro

AO 2, __________ AO 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con scritto 21 marzo 2018 l’ing. AP 1 ha chiesto l’accoglimento della sua domanda 30 giugno 2017 con la quale postulava la condanna dell’AP 1 a versargli fr. 15'995,35 e dell’AO 1 a versargli fr. 8'115,50;

che il Pretore con decisione 23 marzo 2018 ha dichiarato l’atto inammissibile, la domanda di causa non essendo stata preceduta dalla necessaria procedura di conciliazione;

che con ricorso 28 marzo 2018 l’AP 1 chiede di rinunciare a un inutile tentativo di conciliazione dinanzi alla competente autorità: egli ritiene che, vista la reiezione da parte del Tribunale federale (con sentenza del 5 marzo 2018, inc. 4D_43/2017) del ricorso interposto dalla AO 1 contro la sentenza 22 maggio 2017 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2016.26), per i medesimi motivi giuridici (auf gleicher Rechtsgrundlage) altri due depositi dell’assicurazione gli debbano essere riversati;

che l’esistenza di una valida autorizzazione ad agire, là dove il tentativo di conciliazione è obbligatorio (art. 209 CPC), costituisce un presupposto processuale ai sensi dell’art. 59 CPC, che il giudice deve dunque esaminare d’ufficio (art. 60 CPC) (v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 10 ad art. 197, pag. 1116), come correttamente evidenziato dal primo giudice;

che occorre avantutto osservare che l’insorgente non spiega per quale motivo sarebbe errata, e con ciò da riformare, la decisione del Pretore, di modo che l’appello dev’essere dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);

che in ogni modo l’argomentazione dell’appellante non può essere seguita: il fatto che egli abbia ottenuto definitivamente ragione nella causa decisa dalla seconda Camera civile con sentenza 22 maggio 2017, inc. 12.2016.26, ancora non significa, anche nell’ipotesi di medesimo fondamento giuridico delle pretese, che due altri importi di natura assicurativa possano essere liberati a suo favore senza seguire le norme della procedura civile, che prevedono appunto il tentativo di conciliazione prima della procedura decisionale (v. art. 197 CPC);

che nel gravame non sono sollevate eccezioni ai sensi dell’art. 198 CPC;

che il fatto che l’AO

2 abbia aderito alla richiesta dell’ AP 1, come sostenuto da quest’ultimo con lettera 12 aprile 2018, non muta le considerazioni che precedono, ciò non costituendo comunque un’acquiescenza come sembra emergere dal citato scritto;

che in definitiva l’appello dev’essere dichiarato irricevibile;

che per ragioni di economia processuale appare opportuno prescindere dal richiedere una traduzione del gravame;

che la particolarità del caso induce a rinunciare al prelievo di spese processuali ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC;

che l’attribuzione di ripetibili non entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato alle controparti per osservazioni;

che il valore determinante ai fini di un ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 28 marzo 2018 dell’AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).