Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2018.27 • TRAC TI 12.2018.27 Generato dall'IA

Appeal Against Eviction for Non-Payment of Rent Denied

Numero d'incarto 12.2018.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves an appeal against a lower court order, issued following an eviction request based on the tenant's failure to pay rent after receiving formal notice of termination under the relevant article of the Code of Obligations. The tenant appealed, essentially seeking a modification of the eviction order or an extension of time to find alternative housing, claiming subsequent arrangements had been made to clear the arrears, which were only partially met, and further arrears accrued during the appeal process. The appellate court rejected the appeal as inadmissible due to a lack of proper reasoning against the initial judgment and, alternatively, found the claims for continued occupancy without merit, emphasizing that in cases of termination for default on rent, any extension of the evacuation period is statutorily excluded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 292 CP, Art. 257d CO, Art. 257 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 272a cpv. 1 lett. a CO, Art. 9 cpv. 3 LTG; Appeal Against Eviction for Non-Payment of Rent Denied: The tenant appealed, essentially seeking a modification of the eviction order or an extension of time to find alternative housing, claiming subsequent arrangements had been made to clear the arrears, which were only partially met, and further arrears accrued during the appeal process. The appellate court rejected the appeal as inadmissible due to a lack of proper reasoning against the initial judgment and, alternatively, found the claims for continued occupancy without merit, emphasizing that in cases of termination for default on rent, any extension of the evacuation period is statutorily excluded.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine di sfratto mora del conduttore pigione iniziale pretesa abusiva del locatore disdetta immediata diritto di riprendere il possesso della cosa Locazione - tutela casi manifesti, mora del conduttore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 311 cpv. 1 CPC

The appeal was rejected as inadmissible due to the appellant's failure to properly confront the previous decision, as cited in the reasoning leading up to the dispositive.

art. 272a cpv. 1 lett. a CO

Cited to justify why an extension of the eviction term, requested by the appellant, was legally excluded in cases of termination for tenant default.

art. 106 CPC

Cited in the preamble to the decision section, this article governs the allocation of court costs based on the outcome of the appeal, which led to the order in point 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2018.27 · Lugano 5 luglio 2018/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera: · Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, mora del conduttore) inc. n. SO.2018.181 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 11 gennaio 2018 da

AO 1 rappr. da RA 1 contro

AP 1

con cui l’istante ha chiesto di far ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di mettere immediatamente a libera disposizione l’appartamento sito in Via Moncucchetto

19 a Lugano e di riconoscere un’indennità di occupazione pari alla pigione fino all’esecuzione della decisione di sfratto;

domanda alla quale il convenuto si è opposto in occasione dell’udienza del 31 gennaio 2018 e sulla quale il Pretore si è pronunciato, con decisione 1° febbraio 2018, con cui ha fatto ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, condannandolo altresì a versare mensilmente fr. 900.- dal 1° febbraio 2018 al momento

della liberazione dei locali a titolo di indennità per illecita occupazione; appellante il convenuto con atto di appello 6 febbraio 2018, con cui chiede

in sostanza la riforma del giudizio pretorile, subordinatamente un certo tempo per trovare un’adeguata soluzione abitativa alternativa;

mentre l’istante, con risposta 17 maggio 2018, chiede una celere decisione di conferma dello sfratto;

preso atto della replica 24 maggio 2018 con la quale l’appellante contesta l’entità delle pigioni scoperte e della duplica 15 giugno 2018;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con contratto 28 ottobre 2016 (doc. A) AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 2 locali con posteggio interno nello stabile sito in via __________ a __________; il canone è stato stabilito in fr. 900.- mensili, comprensivo di acconto sulle spese accessorie;

che la locatrice, non avendo il conduttore provveduto a pagare le pigioni e le spese scadute per complessivi fr. 900.- entro il termine di 30 giorni impartitole con comminatoria di disdetta del 14 settembre 2017 (doc. B), con modulo ufficiale del 30 ottobre 2017 ha notificato la disdetta straordinaria del contratto in applicazione dell’art. 257d CO con effetto dal 31 dicembre 2017 (doc. C);

che con istanza 11 gennaio 2018, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la locatrice ha chiesto di far ordine alla conduttrice, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare con effetto immediato l’ente locato e di condannare il convenuto a versare un’indennità di occupazione mensile pari alla pigione fino all’esecuzione della decisione di sfratto;

che il convenuto ha preso posizione, in occasione dell’udienza del 31 gennaio 2018 (atto III), riconoscendo di essere stato in mora con il pagamento della pigione, ma rilevando di aver provveduto a versare i canoni scoperti e di auspicare la continuazione della locazione;

che il Pretore, con la decisione 1° febbraio 2018 qui impugnata, ha fatto ordine al convenuto di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, con le comminatorie di rito, condannandolo altresì a versare dal 1° febbraio 2018 fino al momento della liberazione dell’ente locato fr. 900.- mensili a titolo di indennità per illecita occupazione;

che con appello 6 febbraio 2018 il convenuto chiede sostanzialmente la riforma del giudizio pretorile per tener conto della particolare situazione personale alla base della mora e del successivo accordo raggiunto con l’amministrazione dell’immobile per scongiurare le conseguenze della disdetta, con il pagamento del saldo scoperto intervenuto (seppur con un disguido per una parte della somma dovuta a titolo di conguaglio delle spese accessorie); in via subordinata chiede di poter perlomeno disporre del tempo necessario per trovare un’adeguata soluzione abitativa alternativa;

che con risposta 17 maggio 2018 la locatrice ha chiesto la conferma della decisione di espulsione rilevando come il conduttore fosse a quel momento in mora con il pagamento delle pigioni da febbraio a maggio 2018;

che con replica 24 maggio 2018 l’appellante ha comunicato di aver provveduto al pagamento del conguaglio spese e delle pigioni di febbraio e marzo 2018, e di essere ancora in attesa della richiesta di pagamento delle pigioni di aprile e maggio 2018;

che con duplica 15 giugno 2018 l’appellata ha ribadito l’entità dello scoperto a titolo di pigioni e sollecitato una celere decisione;

che l’appello, ancor prima che infondato, risulta irricevibile per carente motivazione: l’appellante, in violazione dei suoi obblighi (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto la sussistenza dei requisiti per ordinare l’espulsione e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la decisione sarebbe errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150);

che l’appellante ha invero prospettato in questa sede la sussistenza di circostanze che avrebbero permesso un ricomponimento bonale della vertenza e, a suo dire, consentito la continuazione consensuale della locazione;

che tali circostanze, asserite in maniera assai vaga e confusa e peraltro senza far fronte all’onere probatorio in merito, non si sono rilevate fondate e non sarebbero comunque atte a sovvertire l’esito del giudizio pretorile;

che peraltro il conduttore non solo non ha integralmente e puntualmente fatto fronte ai suoi impegni in vista della prospettata ricomposizione bonale della vertenza, ma si è altresì rivelato moroso per le successive pigioni;

che, nella misura in cui dalle argomentazioni esposte dall’appellante si volesse dedurre che egli abbia postulato un giudizio di questa Camera sulla richiesta di poter continuare ad occupare il bene locato ancora per un certo periodo, in vista della ricerca di una soluzione abitativa alternativa, la domanda deve essere comunque respinta, siccome infondata, la decisione pretorile di espulsione non potendo essere ritardata dall’autorità d’appello (cfr. II CCA 11 giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n. 12.2012.133, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.56 secondo cui un’eventuale proroga del termine entro cui dev’essere lasciato l’ente locato può semmai essere accordata dalla parte istante), tanto più in presenza di una disdetta per mora del conduttore (ex art. 257d CO), la concessione di un’eventuale protrazione essendo in tal caso esclusa per legge (cfr. art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

che le spese processuali della procedura di appello, fissate in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte che non ne ha fatto richiesta; il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 26'280.- come ritenuto dal Pretore.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 6 febbraio 2018 di AP1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 100.- restano a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.