Appeal Dismissed Upon Settlement of Fee Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought the complete dismissal of a lower court decision that partially granted a claim for fees owed for financial and business consulting services, awarding the respondent a specific sum plus interest. The appellate proceedings were suspended after the parties communicated their intention to reach a settlement, and subsequently, the parties notified the court that a non-judicial agreement had been reached, leading the court to strike the appeal from the record in accordance with procedural rules, ordering that each party bear the judicial costs they advanced as stipulated in their settlement, and compensating for legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 109 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed Upon Settlement of Fee Dispute: The appellate proceedings were suspended after the parties communicated their intention to reach a settlement, and subsequently, the parties notified the court that a non-judicial agreement had been reached, leading the court to strike the appeal from the record in accordance with procedural rules, ordering that each party bear the judicial costs they advanced as stipulated in their settlement, and compensating for legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for striking the case from the roll due to the intervening extra-judicial agreement.
Cited regarding the allocation of court costs when a settlement is reached.
Cited regarding the determination of the appeal court fee based on the procedural steps taken.
Testo completo
Incarto n. 12.2018.159 · Lugano 24 febbraio 2020/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 7 dicembre 2018 presentato da
AP 1 PA 1
contro la decisione 6 novembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2015.60 promossa in data 17 febbraio 2015 nei suoi confronti da
AO 1 PA 2
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 6 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione 17 febbraio 2015 condannando AP 1 a pagare a AO 1 EUR 7'900.-, oltre interessi del 5% (dal 1° agosto 2013 su EUR 3’000.-, dal 4 settembre 2013 su EUR 3'000.- e dal 24 settembre 2013 su EUR 1’900.-) quale remunerazione nell’ambito di un mandato di consulenza finanziaria e aziendale;
che con appello 7 dicembre 2018 AP 1 è insorta a questa Camera chiedendo che la petizione 17 febbraio 2015 venga integralmente respinta;
che il 4 febbraio 2019 la procedura è stata sospesa come richiesto dalle parti, intenzionate a verificare la possibilità di comporre transattivamente la vertenza;
che con lettera 21 gennaio 2020 le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo e hanno conseguentemente chiesto lo stralcio della procedura;
che il giudice, preso atto dell’intervenuto accordo extra-giudiziario, stralcia la causa dal ruolo (v. art.
241 cpv. 3 CPC);
che in caso di transazione ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie le parti hanno concordato di porre le spese processuali a carico di chi le aveva anticipate, vale a dire gli appellanti, e di compensare le ripetibili;
che per quanto attiene la procedura di appello la tassa di giustizia è fissata in proporzione degli atti compiuti (v. art. 21 LTG).
Per questi motivi
decide:
1. La procedura di appello, sospesa in data 4 febbraio 2019, è riattivata.
2. L’appello 7 dicembre 2018 di AP 1. è stralciato dai ruoli.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 100.-, già anticipate dall' appellante, restano a suo carico. Il maggiore anticipo sarà restituito. Le ripetibili sono compensate.
4. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).