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12.2018.157 • TRAC TI 12.2018.157 Generato dall'IA

Employee Appeal of Unpaid Wages Ruling Based on Fitness-for-Work Assessment

Numero d'incarto 12.2018.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee appealed a lower court decision that partially granted her claims for unpaid wages following an extended period of absence due to health issues and successive pregnancies, arguing the lower court erred in accepting an insurance assessment that she was fit to work at 50% capacity starting in July 2014, despite her continued medical certificates and subsequent pregnancy. The appellate court dismissed the appeal as largely inadmissible due to deficient motivation and found the substance unfounded, reasoning that the insurance company's continuous, expert-backed findings regarding the employee's fitness for work, which were not adequately rebutted by the employee's subsequent medical certificates—especially since the stated cause of absence remained the same anxiety/depression disorder, even during the second pregnancy—justified the initial court's determination of the end of employment via immediate dismissal for unexcused absence following the final medical assessment of fitness.

Regesto Legislator

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Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 317 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 114 lett.c CPC, Art. 106 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Employee Appeal of Unpaid Wages Ruling Based on Fitness-for-Work Assessment: The appellate court dismissed the appeal as largely inadmissible due to deficient motivation and found the substance unfounded, reasoning that the insurance company's continuous, expert-backed findings regarding the employee's fitness for work, which were not adequately rebutted by the employee's subsequent medical certificates—especially since the stated cause of absence remained the same anxiety/depression disorder, even during the second pregnancy—justified the initial court's determination of the end of employment via immediate dismissal for unexcused absence following the final medical assessment of fitness.

Parole chiave

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valutazione della capacità lavorativa diritto al lavoro determinazione del salario lavoro non remunerato violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro diritto all'indennità di disoccupazione Contratto di lavoro: maternità, incapacità lavorativa, onere dell aprova

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis for deeming certain parts of the appeal inadmissible due to deficient motivation.

art. 317 CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis for deeming certain arguments inadmissible because they were raised for the first time on appeal.

art. 108 n. 1 CO

Mentioned in the reasoning to justify why a formal demand to return to work would have been useless.

art. 35a cpv. 1 della Legge sul lavoro

Cited in the reasoning regarding the employee's right not to work during pregnancy, even without proving an objective impediment.

art. 114 lett.c CPC

Cited in the decision to exempt the parties from paying court fees because the litigation value was below CHF 30,000.

art. 106 CPC

Cited in the decision as the basis for allocating the legal costs (attorney's fees) to the losing appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court in monetary labor law cases.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the condition for filing an appeal to the Federal Supreme Court based on a fundamental question of law.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of filing a subsidiary appeal on constitutional matters.

art. 117 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of filing a subsidiary appeal on constitutional matters.

art. 119 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the requirement to file ordinary and constitutional appeals simultaneously.

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Testo completo

Incarto n. 12.2018.157 · Lugano 12 novembre 2019/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera: · Ceschi Corecco

sedente

per statuire nelle cause a procedura semplificata - inc. n. SE.2015.83 e SE.2015.84 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promosse con petizioni 7

ottobre 2015 da

AP 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

AO 1 patrocinata dall’ PA 2

chiedenti, la prima, l’accertamento dell’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 nonché la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'203.67 a titolo di salari da aprile 2014 a giugno 2015 e per la perdita dovuta al cambio euro-franco, oltre interessi, rispettivamente, la seconda, l’accertamento dell’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 fino al 31 ottobre 2015 nonché la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'344.60 a titolo di salari da luglio 2015 a ottobre 2015 e di “un’indennità per le vacanze maturate nel corso del contratto di lavoro e non godute”;

domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 31 ottobre 2018 ha parzialmente accolto, accertando l’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 rispettivamente del 50% dal 23 maggio 2014 e condannando la convenuta al pagamento di fr. 3'299.86 a titolo di salari da aprile 2014 a giugno 2015 (dispositivo n. 1; inc. SE.2015.83) rispettivamente accertando l’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 rispettivamente del 50% dal 23 maggio 2014 al 24 agosto 2015 e condannando la convenuta al pagamento di fr. 433.13 per il mese di luglio 2015 (dispositivo n. 2, inc. SE.2015.84);

appellante l’attrice con appello 5 dicembre 2018, con cui chiede la riforma del dispositivo n. 1 (inc. SE.2015.83) della decisione impugnata, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per un importo complessivo pari a fr. 13'429.29, oltre interessi, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 24 gennaio 2019 postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con contratto di lavoro 1°settembre 2011 (doc. B) l’AO 1 ha assunto AP 1 in qualità di educatrice. Il contratto, di durata indeterminata con la possibilità di disdetta nel rispetto dei termini di preavviso e delle scadenze secondo il CO, prevedeva un salario mensile di fr. 3'300.- lordi e un grado di occupazione del 100% per 40 ore settimanali (doc. B).

2. Dopo avere beneficiato di un congedo maternità dal 17 agosto 2013 fino a fine marzo 2014, AP

1 è rientrata al lavoro a inizio aprile 2014. Dal 23 maggio 2014 la dipendente è rimasta assente dal posto di lavoro, presentando di volta in volta diversi certificati medici attestanti una sindrome ansioso depressiva (doc. 2, 3, 6, 7). Con certificato medico 10 settembre 2014 AP 1, accertata una nuova gravidanza dal 28 giugno 2014, ha chiesto di poter beneficiare di un periodo di “*maternità anticipata*” fino alla data del parto causa “*disturbo dell’adattamento con ansia e depressione*” (doc. J, 12). Dal 5 aprile 2015 al 12 luglio 2015 AP

1 ha beneficiato del congedo maternità, terminato il quale ella non si è più ripresentata sul posto di lavoro (doc. F, G inc. SE.2015.84; doc. 14 inc. SE.2015.83/84).

3. Nel frattempo, con scritto 11 luglio 2014 e dopo avere effettuato le opportune verifiche, l’assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia __________ __________ Assicurazioni SA, a cui la datrice di lavoro si era affiliata, ha comunicato a AP 1 di ritenerla abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 22 luglio 2014 e del 100% dal 12 agosto 2014. Questa valutazione è stata successivamente sempre confermata dalla compagnia di assicurazione, malgrado i certificati medici di parere opposto inoltrati dalla dipendente (incarto richiamato n. __________ della __________ Assicurazioni SA).

4. Con scritto 27 agosto 2014 l’AO 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2014 (doc. 9). Preso atto che il licenziamento era stato inviato durante il periodo di gravidanza, nel frattempo accertata con certificato medico del 10 settembre 2014 (doc. J, 12), la datrice di lavoro con scritto 23 settembre 2014 ha comunicato alla dipendente che la stessa avrebbe esplicato i suoi effetti al termine del periodo di congedo maternità (doc. 12). Con scritto 26 luglio 2015 l’AO 1 ha notificato a AP 1 una nuova disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 settembre 2015 (doc. 13). Il 24 agosto 2015 la datrice di lavoro, vista l’assenza ingiustificata della dipendente dal 12 luglio 2015 malgrado le diffide a presentarsi sul posto di lavoro, le ha notificato il licenziamento immediato per gravi motivi (doc. 22).

5. Con due distinte petizioni entrambe di data 7 ottobre 2015 AP 1, al beneficio delle necessarie autorizzazioni ad agire (inc. CM.2015.90 e CM.2015.105), ha convenuto in giudizio l’AO 1 chiedendo, con la prima, l’accertamento dell’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'203.67 a titolo di salari da aprile 2014 a giugno 2015 e di perdita dovuta alla svalutazione del cambio euro-franco, oltre interessi, rispettivamente, con la seconda, l’accertamento dell’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal

10 marzo 2014 fino al 31 ottobre 2015 nonché la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'344.60 a titolo di salari da luglio 2015 a ottobre 2015 e di “un’indennità per le vacanze maturate nel corso del contratto di lavoro e non godute”.

6. Con le risposte 18 novembre 2015 la convenuta si è opposta integralmente alle pretese attoree. A suo dire, dal 26 maggio 2014 il grado di occupazione della dipendente era stato concordato dalle parti nella misura del 50%, dal 22 luglio 2014 ella sarebbe inoltre stata assente dal posto di lavoro senza avere provato una sua inabilità lavorativa e il rapporto di lavoro sarebbe in ogni caso terminato al più tardi il 24 agosto 2015 con la notifica del licenziamento immediato, di modo che all’attrice non spetterebbe più nulla.

7. Esperita l’istruttoria in forma congiunta per le due cause (SE.2015.83 e SE.2015.84), le parti hanno inoltrato i loro allegati conclusivi in forma scritta. L’attrice ha rinunciato alla sua pretesa fatta valere a titolo di indennità per vacanze mentre ha aumentato quella per la svalutazione dell’euro a fr. 2'902.10, postulando complessivamente, per le due domande di causa, il versamento di fr. 34'287.63, oltre interessi.

8. Con decisione 31 ottobre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto le petizioni. In riferimento alla causa SE.2015.83 egli ha accertato l’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 rispettivamente del 50% dal 23 maggio 2014 e condannato la datrice di lavoro al pagamento di fr. 3'299.86 netti a titolo di pretese salariali per il periodo aprile 2014 – giugno 2015, obbligando la dipendente a versare alla datrice di lavoro fr. 4'000.- a titolo di ripetibili ridotte (dispositivo n. 1). Per quanto concerne la causa SE.2015.84 il primo giudice, oltre ad avere accertato l’esistenza del rapporto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 rispettivamente del 50% dal 23 maggio 2014 al 24 agosto 2015, ha condannato la datrice di lavoro al versamento di fr. 433.13 netti a titolo di salario per il mese di luglio 2015, obbligando l’attrice a versare a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili ridotte (dispositivo n. 2). Il Pretore, in sintesi, ha accertato che l’attrice ha lavorato presso la convenuta con un grado di occupazione del 100% sino al 9 marzo 2014, dell’80% per il periodo dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 e al 50% dal 23 maggio 2014. Il primo giudice, sulla base della perizia giudiziaria, ha concluso per un’inabilità lavorativa dell’attrice nella misura del 100% dal 27 maggio 2014 al 21 luglio 2014, mentre, tenuto conto del suo grado di occupazione del 50%, l’ha ritenuta completamente in grado di svolgere la sua attività a partire dal 22 luglio 2014. Egli ha in seguito ritenuto valido il licenziamento con effetto immediato notificato il 24 agosto 2015, poiché l’attrice, benché diffidata dalla datrice di lavoro a presentarsi sul posto di lavoro, è rimasta assente senza valida giustificazione.

9. Con appello 5 dicembre 2018 l’attrice ha chiesto la riforma della decisione impugnata, limitatamente al dispositivo n. 1 concernente la causa SE.2015.83, nel senso di condannare la datrice di lavoro al versamento in suo favore dell’importo di fr. 13'429.29 netti a titolo di salario per il periodo aprile 2014 – giugno 2015, con l’obbligo per controparte di rifonderle fr. 2'000.- a titolo di ripetibili parziali, protestando spese e ripetibili di questa sede.

Nel suo appello l’attrice si limita in sostanza a criticare il Pretore di averla ritenuta abile al lavoro dal 22 luglio 2014.

10. L’appellante rimprovera anzitutto il primo giudice di avere fondato il proprio giudizio sulla perizia giudiziaria che confermava in sostanza quanto stabilito dal medico di fiducia dell’assicurazione perdita di guadagno della datrice di lavoro. A suo dire, il perito avrebbe analizzato i certificati medici inoltrati dalla dipendente successivamente al primo referto del medico di fiducia dell’assicurazione del 3 luglio 2014, senza tenere conto del fatto che “la diagnosi differisce tra il primo periodo di malattia (maggio 2014) e il secondo (agosto 2014)” (appello, ad 3 pag. 4) e non sarebbe mai entrato nel merito del suo stato di salute durante la gravidanza (appello, ad 2 pag. 3).

.

10.1. L’appello su questo punto risulta irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica si limita alla semplice enunciazione di opinioni personali non suffragate da alcun riscontro oggettivo agli atti, senza alcun confronto con le motivazioni in fatto e in diritto espresse dal primo giudice nella decisione impugnata. La stessa è pure irricevibile nella misura in cui sostiene per la prima volta in questa sede (art. 317 CPC), e con ciò tardivamente, che la diagnosi sarebbe diversa a partire da agosto 2014.

10. 2 La censura è comunque infondata nel merito. Agli atti non vi è infatti alcun elemento oggettivo atto a confermare la tesi esposta dall’appellante, secondo cui la diagnosi sarebbe cambiata con la gravidanza. Il certificato medico 10 settembre 2014 prodotto dall’attrice, con il quale è stata confermata la sua gravidanza e chiesta la concessione della “*maternità anticipata*”, indica come motivo un “*disturbo dell’adattamento con ansia e depressione*” (doc. J, 12 inc. SE.2015.83), ovvero lo stesso disturbo che ha determinato l’assenza dal posto di lavoro fino a quel momento e che era già stato oggetto di indagine da parte del medico fiduciario dell’assicurazione. Del resto le ragioni di salute addotte dalla dipendente durante la gravidanza a sostegno della sua assenza dal posto di lavoro, poi riprese in causa, concernevano il suo stato ansioso. L’attrice non ha mai sostenuto che la sua assenza fosse attribuibile a altre patologie o che il lavoro a seguito della gravidanza fosse diventato troppo gravoso o pericoloso. Contrariamente a quanto pretende l’appellante poi, sia il perito giudiziario sia il medico fiduciario della compagnia di assicurazione hanno esaminato la questione del suo stato di salute durante la seconda gravidanza, concludendo per una capacità lavorativa del 50% a partire dal 22 luglio 2014 e del 100% dal 12 agosto 2014, riconfermando quindi quanto già espresso in precedenza. In particolare, il perito giudiziario, premesso come la gravidanza “abbia costituito un fattore distraente e protettivo nei confronti del disturbo da disadattamento e abbia rappresentato una via d’uscita da una diatriba che era già sul finire”, ha confermato le conclusioni del perito fiduciario della __________ Assicurazioni SA, rilevando pure come i certificati medici presentati dall’attrice dopo la sua visita del luglio 2014 (quindi pure quello relativo al suo stato di gravidanza) “non giustificavano una presa di posizione differente da parte del perito né un potenziale pregiudizio per la salute della peritanda con una ripresa lavorativa a tempo parziale, né portavano elementi nuovi tali da indicare una nuova valutazione peritale” (perizia giudiziaria, pag. 31, 35).

11. L’appellante sostiene in seguito che l’assenza dal posto di lavoro dopo il 22 luglio 2014 sarebbe giustificata dai numerosi certificati medici prodotti, da lei ritenuti in buona fede sufficienti allo scopo. Tanto più che, a suo dire, il suo stato di salute sarebbe stato chiarito solo con la perizia giudiziaria del 9 febbraio 2017. La censura, oltre che irricevibile per carente motivazione, limitandosi all’esposizione di soggettive opinioni, senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto per cui sarebbe errata la decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC), è infondata. Dall’istruttoria è infatti emerso come l’assicurazione ha informato a più riprese sia l’appellante sia i suoi medici curanti di ritenerla abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 22 luglio 2014 rispettivamente del 100% dal

12 agosto 2014, e ciò malgrado l’inoltro da parte sua di ulteriori certificati medici, compreso quello del 10 settembre 2014 in cui veniva accertata la sua gravidanza e richiesta la “maternità anticipata”. La compagnia di assicurazione ha inoltre di volta in volta inviato alla dipendente e ai medici estensori dei certificati i rapporti di contenuto opposto del medico fiduciario, sottolineando come le attestazioni mediche prodotte, generiche, non entravano “in contestazione documentale ed esaustiva” con i vari rapporti estesi dal loro perito (incarto richiamato n. __________ della __________ Assicurazioni SA). In particolare, in relazione alla gravidanza accertata con certificato medico 10 settembre 2014 (doc. J e 12), la compagnia di assicurazione ha più volte ribadito la sua presa di posizione, specificando come il motivo indicato in quel certificato medico era il medesimo di quello addotto precedentemente (sindrome da disadattamento) e che pertanto non emergeva nulla di differente rispetto alla valutazione del suo perito e sottolineando inoltre come la maternità non era considerata una malattia (incarto richiamato n. __________ della __________ Assicurazioni SA). A fronte di queste chiare prese di posizione, la dipendente non poteva in buona fede ritenere sufficienti a provare la sua pretesa inabilità lavorativa i diversi certificati medici da lei prodotti allo scopo.

12. Anche l’ultimo argomento addotto dall’appellante a sostegno della sua tesi, secondo cui la datrice di lavoro, non avendola diffidata a riprendere il lavoro, è tenuta a versargli il salario, è privo di fondamento, oltre che irricevibile poiché nuovo (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto una diffida a riprendere il lavoro sarebbe stata verosimilmente inutile (art. 108 n. 1 CO), visto l’atteggiamento tenuto dalla dipendente che a fronte della decisione dell’assicurazione di ritenerla abile al lavoro dal 22 luglio 2014, ha invece sempre preteso il contrario, fondandosi e producendo di volta in volta dei certificati medici. Un richiamo a riprendere il lavoro sarebbe pure stato in contrasto con l’art. 35a cpv. 1 della Legge sul lavoro, ritenuto che in base a tale norma in caso di gravidanza la dipendente non può essere obbligata a prestare il lavoro e ha il diritto di decidere se continuare o meno l’attività lavorativa anche senza dover provare un impedimento oggettivo al lavoro (in quest’ultima evenienza il datore di lavoro non è tuttavia tenuto a versare il salario: Perrenoud, Les obligations salariales de l’employeur pendant

la maternité, in Panorama III en droit du travail, 2017, pag. 65 segg.; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,

Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, n. 16 ad art. 324a/b CO).

13. Ne discende che l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett.c CPC). Le ripetibili, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 13'429.-, rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’attrice (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 5 dicembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Non si prelevanospese processuali.

L’appellante rifonderà all’AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).