Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2017.97 • TRAC TI 12.2017.97 Generato dall'IA

Landlord Eviction Upheld on Failure to Refute Rent Arrears

Numero d'incarto 12.2017.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a landlord-initiated summary proceeding for immediate expulsion following an extraordinary termination due to rent arrears, the lower court ordered the tenants to vacate within 20 days; the tenants appealed, seeking a longer surrender term based on personal/family needs and a temporary health issue, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to properly confront or refute the factual and legal reasoning of the initial decision, specifically the established fact of the payment default, thus upholding the expulsion order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 257 CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 310 CPC, Art. 311 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC; Landlord Eviction Upheld on Failure to Refute Rent Arrears: che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 54’000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato notificato.

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto del conduttore pigione iniziale coinquilino abbandono definitivo del procedimento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento regolamentazione degli affitti Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - sfratto - appello irricevibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr
12.2017.97 · Lugano 18 settembre 2017/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr.
Art. 257 CPC
CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n.
Art. 314 cpv. 1 CPC
che contro la decisione pretorile pronunciata in procedura sommaria è proponibile l’appello nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC);
Art. 310 CPC
fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
Art. 311 CPC
The appeal was declared inadmissible due to insufficient reasoning, failing to comply with the requirements of this article.
Art. 317 cpv. 1 CPC
che nulla muta a questo riguardo l’invocato stato di salute di uno dei conduttori, peraltro definito quale momentanea inabilità a seguito di infortunio di cui nulla di più preciso è stato indicato, motivo per il quale neppure occorre chinarsi sulla ricevibilità (art. 317 cpv.
Art. 106 CPC
The procedural costs were imposed on the appellants based on the rule of losing the case (soccombenza).
Art. 9 cpv. 3 LTG
106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 311 CPC

The appeal was declared inadmissible due to insufficient reasoning, failing to comply with the requirements of this article.

art. 106 CPC

The procedural costs were imposed on the appellants based on the rule of losing the case (soccombenza).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2017.97 · Lugano 18 settembre 2017/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.2600 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 17 maggio 2017 da

AO 1 contro

AP 1 e AP 1

chiedente l’espulsione immediata dei convenuti, domanda alla quale i conduttori si sono opposti e che il Pretore ha accolto con decisione 12 giugno 2017;

appellanti i convenuti, con appello del 23 giugno 2017, con il quale chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di poter disporre di un termine più lungo per la riconsegna del bene locato;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che dal 1° dicembre 2016 AP 2 e AP 1 conducono in locazione un appartamento di 3.5 locali nello stabile sito in via __________ a __________ (doc. A);

che, previe diffide del 25 gennaio 2017 (doc. B) e 9 febbraio 2017 (doc. C), la locatrice AO 1 ha notificato ai conduttori in data 29 marzo 2017, con modulo ufficiale e separatamente, la disdetta straordinaria del contratto per il 30 aprile 2017 (doc. D);

che in assenza di riconsegna dell’ente locato, con istanza 17 maggio 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione dei conduttori, assortita delle comminatorie atte a esigerne l’esecuzione effettiva;

che, in occasione dell’udienza del 7 giugno 2017 (atto II), i convenuti hanno riconosciuto la situazione di mora, sottolineando il parziale pagamento e preannunciando l’intenzione di provvedere entro breve a saldare il dovuto;

che, con giudizio 12 giugno 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione dei conduttori entro 20 giorni, con le comminatorie di rito;

che con appello

23 giugno 2017 i convenuti hanno chiesto la riforma del giudizio pretorile e la concessione di un termine per la riconsegna di 30 giorni a decorrere dall’emanazione della sentenza di secondo grado;

che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto il suo esito, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);

che contro la decisione pretorile pronunciata in procedura sommaria è proponibile l’appello nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto gli appellanti hanno presentato un breve testo di appello con il quale, oltre a non aver formulato esplicita domanda di annullamento o riforma del giudizio pretorile, non hanno neppure tentato di confutare le circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, limitandosi a esporre una serie di considerazioni a supporto della richiesta di avere un tempo maggiore per tenere conto delle loro esigenze personali e familiari;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: gli appellanti non si confrontano infatti minimamente con il giudizio impugnato;

che nulla muta a questo riguardo l’invocato stato di salute di uno dei conduttori, peraltro definito quale momentanea inabilità a seguito di infortunio di cui nulla di più preciso è stato indicato, motivo per il quale neppure occorre chinarsi sulla ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC), sulla portata e sulla rilevanza della prova che gli appellanti hanno offerto con la produzione del certificato medico 20 giugno 2017 del dott. med. __________;

che abbondanzialmente va rilevato come, visto il lasso di tempo trascorso, i conduttori avrebbero comunque già dovuto essere in grado di provvedere alla liberazione dei locali, secondo quanto da essi stessi sostenuto e con la tempistica invocata;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 54’000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 23 giugno 2017 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-; - a; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).