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12.2017.41 • TRAC TI 12.2017.41 Generato dall'IA

Arbitrator Appointment Jurisdiction Under SIA 150 Directives

Numero d'incarto 12.2017.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party filed a request to appoint the presiding arbitrator pursuant to a contract's dispute resolution clause, which specified arbitration under SIA 150 directives, with the legally binding contract being the Italian version over the German, while the opposing party argued that the territorial jurisdiction for the appointment lay with a court in a different canton. The court reasoned that clause 8 of the Italian contract, referencing SIA 150 directives, designated the seat of the arbitral tribunal to be the Swiss seat (or branch) of the respondent party, unless otherwise agreed, and that the specific reference in the contract pointed to this directive, thereby placing jurisdiction for the appointment with the higher court of the canton where the respondent was seated, necessitating the rejection of the initial application.

Regesto Legislator

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Art. 10 delle, Art. 106 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 90 LTF; Arbitrator Appointment Jurisdiction Under SIA 150 Directives: The court reasoned that clause 8 of the Italian contract, referencing SIA 150 directives, designated the seat of the arbitral tribunal to be the Swiss seat (or branch) of the respondent party, unless otherwise agreed, and that the specific reference in the contract pointed to this directive, thereby placing jurisdiction for the appointment with the higher court of the canton where the respondent was seated, necessitating the rejection of the initial application.

Parole chiave

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nomina dell'arbitro clausola compromissoria competenza territoriale parte contraente domanda di designazione direttiva Nomina di arbitro - competenza per territorio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. b n. 7 LOG

This provision justified the President of the Second Civil Chamber acting as a single judge (although the claim was ultimately rejected because the competent court was elsewhere).

art. 106 CPC

This article was cited in the final order to mandate that procedural costs follow the event (the losing party pays).

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Testo completo

Incarto n. 12.2017.41 · Lugano 27 luglio 2017/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48 lett. b n. 7 LOG)

sedente per statuire, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. c CPC, sull’istanza di nomina di arbitro promossa il 14 marzo 2017 da

IS 1 rappr. da RA 1 contro

CO 1 rappr. da RA 2

domanda avversata dalla convenuta, che con osservazioni 1° maggio 2017 ha postulato la reiezione in ordine dell’istanza, protestando spese e ripetibili;

preso atto della replica 15 maggio 2017 dell’istante e della duplica 26 maggio 2017 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 7 / 13 dicembre 2011 la società zurighese CO 1 e la società ticinese IS 1 hanno sottoscritto due contratti di appalto, uno in lingua italiana (doc. B) e uno in lingua tedesca, quest’ultimo denominato “*Übersetzung vom Italienisch*” (doc. F), ritenuto che la versione giuridicamente vincolante era la prima (cfr. doc. F);

che, per quanto qui interessa, il punto 8 del contratto in lingua italiana disponeva, in materia di “competenza giudiziaria”, che “*per il giudizio su controversie di qualsiasi natura in merito a questo contratto, le parti convengono di dare competenza a*

*tribunale ordinario*

*un tribunale arbitrale secondo le direttive SIA 150* se in questo contesto le parti non trovano intesa, le parti si accordano sulla scelta del foro giudiziario, rispettivamente della sede del tribunale, secondo art. 10”;

che tra le parti è successivamente sorto un contenzioso a seguito del quale esse, rappresentate dai rispettivi patrocinatori, hanno designato ciascuna il proprio arbitro, nelle persone dell’avv. __________ (cfr. doc. C) rispettivamente dell’avv. __________ (cfr. doc. 5);

che con istanza 14 marzo 2017 IS 1 si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo di designare il presidente del tribunale arbitrale;

che con osservazioni 1° maggio 2017 CO 1 si è opposta all’istanza con protesta di spese e ripetibili, obiettando che la competenza territoriale a statuire sull’istanza spettasse all’Obergericht del Canton Zurigo;

che le parti si sono confermate nelle loro antitetiche domande con replica 15 maggio 2017 e duplica 26 maggio 2017;

che ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. c CPC la designazione del presidente del tribunale arbitrale è di competenza di un altro tribunale superiore o di un tribunale superiore composto in altro modo, agente quale istanza unica, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, ritenuto che giusta l’art. 355 cpv. 1 e 2 CPC la sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato, in subordine è stabilita dal tribunale stesso e in via ancor più subordinata si trova nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato;

che nel caso di specie il punto 8 del contratto in lingua italiana permette di chiarire quale debba essere la sede del tribunale arbitrale competente a dirimere le controversie tra le parti: in effetti l’indicazione secondo cui “*le parti convengono di dare competenza a un tribunale arbitrale secondo le direttive SIA 150*” rinvia per l’appunto a quelle direttive (prodotte quali doc. E), che, al loro art. 10, prevedono, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito altrimenti, che la sede del tribunale arbitrale è situata alla sede svizzera (o alla succursale svizzera) della parte convenuta, in subordine alla sede svizzera (o alla succursale svizzera) della parte attrice e in via ancor più subordinata nella città di Basilea; tale conclusione è per altro corroborata dalla successiva aggiunta contrattuale in grassetto, prevista per il caso in cui le parti non si fossero accordate sulla competenza del tribunale ordinario piuttosto che di quello arbitrale giusta le direttive SIA 150 - risolto, come detto, con la barratura del primo a favore del secondo -, secondo cui “se in questo contesto le parti non trovano intesa, le parti si accordano sulla scelta del foro giudiziario, rispettivamente della sede del tribunale, secondo art. 10”, tanto più che l’accenno a quest’ultimo articolo non può che essere riferito proprio alle direttive SIA 150, dato che il contratto non contemplava alcun punto 10;

che il fatto che nel punto 8 del contratto in lingua tedesca sia invece stato indicato, al titolo “Gerichtsbarkeit”, che “*Die Parteien erklären für die gerichtliche Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag als zuständigen*

*Gerichtsstand, bzw. Sitz des Schiedrichter*

von Locarno”,

non modifica quanto si è detto, ritenuto che le parti avevano pacificamente stabilito la preminenza della versione italiana rispetto a quella tedesca (cfr. doc. F); stante la chiarezza del punto 8 del contratto in lingua italiana, nemmeno può essere considerato rilevante il fatto che i due contratti possano essere stati allestiti dalla convenuta;

che nella presente fattispecie, dovendosi così applicare l’art. 10 delle direttive SIA 150, la sede del tribunale arbitrale va pertanto situata alla sede svizzera della parte convenuta, ovvero nel Canton Zurigo, di modo che la competenza territoriale a statuire sull’istanza di nomina del presidente del tribunale arbitrale spetta all’Obergericht del Canton Zurigo e non alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino;

che quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48 lett. b n. 7 LOG, non può che respingere in ordine l’istanza in esame;

che le spese processuali e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore di fr. 620'047.45 (pari alla pretesa litigiosa tra le parti, cfr. doc. C), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

per questi motivi

visti, per le spese, l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L'istanza di nomina di arbitro 14 marzo 2017 di IS 1 è respinta in ordine.

2. Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- -

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).