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12.2017.22 • TRAC TI 12.2017.22 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Estate Liquidation; Appellant Bears Costs

Numero d'incarto 12.2017.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court declared an appeal against a lower court's dismissal of a debt disavowal action (seeking disavowal of a debt of over 957,000 CHF) moot because the appellant's estate was subsequently liquidated, and the opposing party's claim was recognized in the creditor ranking, causing the appeal to become without interest. The court reasoned that since the cessation of the appeal was caused by the appellant's side (the estate's representative choosing not to pursue the claim), the estate must bear the appeal costs, setting the procedural fee at 2,500 CHF and awarding the appellee 12,000 CHF for costs incurred, despite the case not reaching a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 207 cpv. 1 LEF, Art. 242 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 21 LTG, Art. 108 CPC, Art. 7 cpv. 1 LTG; Appeal Moot Due to Estate Liquidation; Appellant Bears Costs: The court reasoned that since the cessation of the appeal was caused by the appellant's side (the estate's representative choosing not to pursue the claim), the estate must bear the appeal costs, setting the procedural fee at 2,500 CHF and awarding the appellee 12,000 CHF for costs incurred, despite the case not reaching a final judgment on the merits.

Parole chiave

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liquidazione dell'eredità spese di procedura legittimazione a ricorrere liquidazione ordinaria del fallimento perdita dell'interesse giuridico accertamento della qualità di erede

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Cited as the general procedural basis for declaring the appeal without interest and striking it from the roll.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the basis allowing the court to depart from standard distribution principles for costs and reimbursement when a case becomes moot (without interest).

art. 108 CPC

Applied by analogy to determine the reimbursement of procedural costs (ripetibili) to the appellee.

art. 21 LTG

Cited to justify the moderation of the judicial fee because the appeal procedure ended without a final judgment.

art. 7 cpv. 1 LTG

Used to determine the initial potential range for the judicial fee based on the value in dispute.

art. 93 LTF

Cited in the section on legal remedies as a provision governing the admissibility of appeals against final decisions to the Federal Tribunal.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section on legal remedies as the set of articles defining the decisions appealable to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies as the articles specifying the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the admissibility threshold for appeals in pecuniary matters to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal when a civil appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the suspension of appeal deadlines during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 12.2017.22 · Lugano 15 gennaio 2020/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Fiscalini, presidente,

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.695 (azione di disconoscimento del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell’ 8/11 novembre 2002 da

AP 1 , ora eredità giacente (già rappr. dall’ ) rappr. dall’Ufficio dei fallimenti, Viganello contro

giudicando sull'appello del 31 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 dicembre 2016;

ritenuto

in fatto:

A. Con sentenza del 20 dicembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto la petizione dell’ 8/11 novembre 2002 con la quale AP 1 aveva convenuto in giudizio AO 1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 957 516.– oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2001 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La tassa di giustizia di fr. 28 000.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 55 000.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2017, volto ad ottenere in via principale l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per l’emanazione (previa assunzione di una testimonianza) di un nuovo giudizio e in via subordinata la sua riforma nel senso dell’accoglimento della petizione.

Su richiesta di AO 1, con decisione del 15 settembre 2017 AP 1 è stato obbligato a depositare fr. 12 000.– in garanzia delle ripetibili presunte in caso di soccombenza. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2017 AO 1 ha poi proposto di respingere l'appello, postulando il versamento di ripetibili.

C. AP

1 è deceduto il 29 marzo 2018 a __________, in pendenza di appello, e con decreto del 5 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha disposto la liquidazione dell'eredità giacente, affidandone l'amministrazione all'Ufficio dei fallimenti di Viganello. La procedura di appello è rimasta così sospesa per legge (art. 207 cpv. 1 LEF), finché il 4 dicembre 2019 l'Ufficio dei fallimenti ha comunicato a questa Camera che la causa può essere stralciata “senza spese e ripetibili”,

essendo stato riconosciuto a AO 1 un credito di

fr.

1 784 969.41 nella terza classe della graduatoria. Invitato dal presidente di questa Camera a esprimersi sull'attribuzio­ne di spese e ripetibili in caso di stralcio dell'appello dal ruolo, AO 1 ha comunicato il 9 dicembre 2019 di non rinunciare alla rifusione di “congrue ripetibili”.

considerando

in diritto:

1. A seguito dell’iscrizione nella terza classe della graduatoria relativa all'eredità giacente di un credito di AO 1 per l'ammontare di fr. 1 784 969.41 e della comunicazione del 4 dicembre 2019 dell'Ufficio dei fallimenti in base alla quale la causa poteva così essere stralciata dai ruoli, è evidente che l'appello presentato da AP 1 a questa Camera deve essere dichiarato senza interesse.

2. Nel caso in cui una causa diventi senza interesse e sia stralciata dal ruolo (art. 242 CPC) rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle cause divenute senza oggetto – e, per analogia, alle cause divenute senza interesse – stabilisce che in frangenti del genere il giudice “può prescindere dai principi di ripartizio­ne” e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente, di regola, quale

sarebbe stato il presumibile esito del processo (FF 2006 pag. 6669; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,

n. 25 ad art. 107). Se tuttavia la caducità della causa è provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.2).

3. In concreto l'Ufficio dei fallimenti ha dichiarato di rinunciare a continuare il processo di secondo grado intentato da AP 1 con l'appello del 31 gennaio 2017. Gli atti confermano del resto che alla seconda assemblea dei creditori nessuno ha chiesto la cessione della pretesa. La causa è divenuta così senza interesse per il comportamento della parte attrice, non per eventuali circostanze fortuite. Ne discende che l'eredità giacente fu AP 1 va chiamata ad assumere i costi dovuti all'introduzione dell'appello. L'Ufficio dei fallimenti chiede di non prelevare spese e di non attribuire ripetibili, ma la proposta non può essere seguita. La tassa di giustizia può essere sì moderata, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG), ma AO 1 ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, avendo egli formulato osservazioni di cui non poteva prevedere l'inutilità (art. 108 CPC per analogia).

4. Per quanto riguarda l'ammontare della tassa di giustizia, è incontestabile che nella fattispecie il valore litigioso ammontava a fr. 957 516.–. Ora, per cause ordinarie dal valore litigioso compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.– l'art. 7 cpv. 1 LTG prevede una tassa di giustizia variante tra fr. 15 000.– e fr. 40 000.–. Se la procedura di appello fosse giunta a sentenza, nel caso specifico la tassa di

giustizia sarebbe ammontata pertanto ad almeno fr. 25 000.–. Considerato che il procedimento si è concluso anzitempo,

ancorché abbia richiesto un esame approfondito degli atti, la tassa di giustizia può essere ridotta a fr. 2 500.–. L'appellante avendo depositato un anticipo di fr. 25 000.–, la differenza di fr. 22 500.– sarà retrocessa all'Ufficio dei fallimenti.

5. Per quel che è delle ripetibili, nell'istan­za di cauzione del 9 febbraio 2017 AO 1 ha chiesto a titolo di cauzione il deposito di fr. 12 000.–, importo che è stato giudicato corretto da questa Camera con decisione 15 settembre 2017. La cauzione di fr. 12 000.– prestata dall’appellante il 18 ottobre 2017 va quindi liberata a favore dell’appellato.

Per questi motivi,

decreta:

1. L'appello del

31 gennaio 2017 di AP 1, ora eredità giacente, è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese processuali di appello, ridotte a fr. 2 500.–, sono poste a carico della parte appellante, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 12 000.– per ripetibili. Il maggior anticipo versato a titolo di spese processuali sarà restituito all’Ufficio dei fallimenti.

3. La cauzione processuale di fr. 12 000.– depositata da AP

1 il 18 ottobre 2017 in ottemperanza alla decisione emessa il 15 settembre 2017 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello è liberata in favore di AO 1.

4. Le spese processuali e le ripetibili di primo grado rimangono invariate.

5. Notificazione:

– Ufficio dei fallimenti, Viganello; – ; – .

Comunicazione: all , e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).