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12.2017.177 • TRAC TI 12.2017.177 Generato dall'IA

Tenants' Eviction Appeal Moot Due to Vacating Property

Numero d'incarto 12.2017.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal by tenants challenging a lower court's summary decision ordering their immediate eviction following extraordinary termination due to rent arrears, where the tenants sought to extend the vacation period from ten to twenty days. The court determined that the appeal had become moot and must be stricken from the record because the landlord subsequently informed the court that the tenants had already vacated the rental property, thereby eliminating the legal interest required for the review of the eviction remedy, and consequently, the costs of the appeal were assessed against the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 9 cpv. 3 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF; Tenants' Eviction Appeal Moot Due to Vacating Property: The court determined that the appeal had become moot and must be stricken from the record because the landlord subsequently informed the court that the tenants had already vacated the rental property, thereby eliminating the legal interest required for the review of the eviction remedy, and consequently, the costs of the appeal were assessed against the appellants.

Parole chiave

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sfratto del conduttore coinquilino determinazione del canone locazione proprietà mobiliare arretrati di locazione locatore Locazione - espulsione - appello - stralcio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to order the costs to be borne by the appellants who acquiesced to the withdrawal of the case.

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Testo completo

Incarto n. 12.2017.177 · Lugano 27 novembre 2017/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4618 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 7 settembre 2017 da

AO 1 AO 2 AO 3 tutti patrocinati dall’ PA 1 contro

AP 1 AP 2

chiedente l’espulsione immediata dei convenuti, domanda ribadita in occasione dell’udienza del 27 settembre 2017 (alla quale i conduttori non si sono presentati), e che il Pretore ha accolto con decisione 28 settembre 2017;

appellanti i convenuti, con scritto del 16 ottobre 2017, con il quale chiedono la riforma del giudizio impugnato;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che AP 1 e AP

2 hanno condotto in locazione l’appartamento, con parcheggio esterno, nello stabile sito in via __________ a __________ (doc. D ed E);

che, previe diffide separate dell’8 giugno 2017 (doc. F e G), in data 20 luglio 2017 i locatori hanno notificato ai conduttori (separatamente e con modulo ufficiale) la disdetta straordinaria del contratto per mora a valere per il 31 agosto 2017 (doc. I e L);

che, con istanza 7 settembre 2017, nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, i locatori hanno chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione dei conduttori, con le comminatorie di rito;

che in occasione dell’udienza del 27 settembre 2017 gli istanti si sono riconfermati nella domanda, mentre i convenuti non sono comparsi benché regolarmente citati;

che con giudizio 28 settembre 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione dei conduttori entro dieci giorni, con le comminatorie di rito;

che con appello 16 ottobre 2017 i convenuti hanno chiesto di riformare la decisione pretorile “*nel senso che, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’ordine di liberazione dei locali sia fissato in 20 giorni*”;

che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando con lo stralcio della causa, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG);

che il 31 ottobre 2017 gli appellati hanno infatti comunicato che i conduttori avrebbero nel frattempo provveduto a liberare l’oggetto della locazione, auspicando di conseguenza un’evasione sollecita della procedura d’appello;

che gli appellanti non hanno formulato osservazioni allo scritto in questione;

che per costante giurisprudenza le procedure con cui viene contestata la decisione di espulsione di un conduttore sono da stralciare dai ruoli, siccome divenute prive d’oggetto, se nel frattempo la parte appellante ha lasciato l’ente locato, facendo così venir meno l’interesse giuridico all’esame del rimedio di diritto inoltrato (DTF 131 I 242 consid. 3.3; decreto 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1 con rinvii);

che le spese processuali, fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG e tenuto conto dello stralcio della lite, vanno poste a carico degli appellanti acquiescenti (art. 106 cpv. 1 CPC), le cui censure sono peraltro apparse di primo acchito irricevibili poiché manifestamente carenti nella motivazione (art. 311 cpv. CPC);

che il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, ammonta a fr. 64'800.- come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 16 ottobre 2017 di AP 1 e AP 2 è stralciato dai ruoli.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).