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12.2017.135 • TRAC TI 12.2017.135 Generato dall'IA

Restaurant Lease Eviction Appeal Dismissed for Lack of Specific Contestation

Numero d'incarto 12.2017.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lessee appealed an immediate eviction order issued by the lower court following the extraordinary termination of a restaurant lease, requesting a postponement of the surrender of the premises until the end of December due to personal and business circumstances, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the reasoning of the lower court's decision, which was based on the lessee's default, instead merely reiterating his plea for a longer timeframe; consequently, the appeal was dismissed for lack of proper substantiation, although the court noted that the requested postponement was effectively granted as the eviction could not be enforced prior to the end of the year.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 257 CPC, Art. 310 CPC, Art. 311 CPC, Art. 66 CPC, Art. 68 cpv. 2 lett. d CPC; Restaurant Lease Eviction Appeal Dismissed for Lack of Specific Contestation: che per lo stesso motivo si può soprassedere all’esigenza di chiarire la facoltà di rappresentanza nel processo (segnatamente di quella professionale ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC) e alla richiesta di sanare il vizio (art.

Parole chiave

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ordine di sfratto locazione per uso commerciale validità della disdetta di locazione prelazione del conduttore omesso versamento della cauzione riduzione del canone locativo Espulsione - appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG

The decision to decide the appeal under the simplified procedure by a single judge was based on this provision.

art. 106 CPC

This provision was cited as the basis for allocating court costs according to the outcome of the decision.

art. 9 cpv. 3 LTG

This provision was cited for fixing the amount of the court costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2017.135 · Lugano 27 dicembre 2017/lb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.118 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 20 luglio 2017 da

AO 1. e AO 2 rappresentati da RA 1 contro

AP 1

chiedente l’espulsione immediata del convenuto, domanda alla quale il conduttore si è opposto e che il Pretore ha accolto con decisione 28 agosto 2017;

appellante il convenuto, con appello del 9 settembre 2017, con il quale si duole del giudizio impugnato e chiede di posticipare la riconsegna dei locali;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 5 agosto 2006 è stato stipulato un “*contratto di locazione per esercizio pubblico*” avente per oggetto un immobile denominato “__________”, sito a __________, composto da una serie di locali ad uso ristorante e da due appartamenti, sottoscritto dal conduttore AP 1 e dalla fiduciaria RA 1 in rappresentanza della proprietà, indicata con la denominazione “AO 1” (doc. A);

che, previa diffida del 3 aprile 2017 (doc. B), la rappresentante dei locatori, indicati sul modulo ufficiale con la dicitura “AO 1”, ha notificato al conduttore in data 8 maggio 2017 la disdetta straordinaria del contratto per il 30 giugno 2017 (doc. D);

che in assenza di riconsegna dell’ente locato, con istanza di sfratto 20 luglio 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la summenzionata rappresentante dei locatori, in quell’occasione indicati come “AO 1”, ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione del conduttore, assortita delle comminatorie atte a esigerne l’esecuzione effettiva;

che entro il termine assegnatogli dal Pretore (atto II) con scritto 17 agosto 2017 il convenuto ha esposto la situazione personale e aziendale e le prospettive di cessazione a breve dell’attività e chiesto “*di respingere l’istanza almeno fino a fine di dicembre 2017*” (atto III);

che, con giudizio 28 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione immediata del conduttore, con le comminatorie di rito;

che con appello

9 settembre 2017 il convenuto ha contestato l’espulsione immediata ordinata dal Pretore e chiesto, considerata la situazione famigliare e aziendale, “*la grazia di accogliere la mia richiesta almeno fino alla fine di dicembre 2017*”;

che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando con una non entrata nel merito di un’impostazione manifestamente inammissibile, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del

diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che l’appellante ha presentato un breve testo di appello con il quale non confuta la circostanza posta alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute; a ben vedere, egli neppure contesta di dover riconsegnare il bene locato a seguito di un’anticipata rescissione del contratto, limitandosi sostanzialmente a ribadire le circostanze che lo vedrebbero in procinto di cessare l’attività professionale con un autofallimento, a sottolineare la drammatica situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di uno sfratto immediato e a chiedere di concedergli un periodo più lungo per riconsegnare i locali, ovvero fino a fine dicembre;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il giudizio impugnato;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che ciò malgrado, la richiesta dell’appellante, benchè irricevibile, risulta concretamente soddisfatta, l’espulsione non avendo potuto essere eseguita prima di tale data;

che, visto l’esito del giudizio, per ragioni di economia processuale si può prescindere da un esame dell’imprecisa e incostante indicazione della parte istante nel procedimento, che il giudice di prime cure ha omesso di far precisare alla rappresentante, tenuto conto della mancanza di capacità processuale di una comunione ereditaria e quindi dell’esigenza delle singole persone fisiche di comparire quali parti nel procedimento (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, nota 4 ad art. 66 CPC);

che per lo stesso motivo si può soprassedere all’esigenza di chiarire la facoltà di rappresentanza nel processo (segnatamente di quella professionale ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC) e alla richiesta di sanare il vizio (art.

132 cpv. 1 CPC) costituito dall’assenza di una formale procura come richiesto dall’art. 68 cpv. 3 CPC (op. cit., nota 38 ad art. 68 CPC);

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, non indicato dal Pretore, supera ampiamente la soglia di fr. 15'000.- determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 9 settembre 2017 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).