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12.2016.80 • TRAC TI 12.2016.80 Generato dall'IA

Debt Acknowledgment Validity Appeal Dismissed

Numero d'incarto 12.2016.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to have an established debt of approximately fr. 28,000, confirmed by the rejection of their opposition to an enforcement procedure based on a signed debt acknowledgment, declared non-existent, arguing the signature was improperly obtained while under the influence of alcohol and unaware of the contents. The appellate court dismissed the appeal as largely inadmissible due to insufficient reasoning against the lower court's findings, which had upheld the debt based on the clear and valid written acknowledgment and the appellant's failure to prove any vitiating factors, consequently rejecting the appeal and the related request for free legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 243 CPC, Art. 244 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 318 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 117 lett. b CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Debt Acknowledgment Validity Appeal Dismissed: 28,000, confirmed by the rejection of their opposition to an enforcement procedure based on a signed debt acknowledgment, declared non-existent, arguing the signature was improperly obtained while under the influence of alcohol and unaware of the contents. The appellate court dismissed the appeal as largely inadmissible due to insufficient reasoning against the lower court's findings, which had upheld the debt based on the clear and valid written acknowledgment and the appellant's failure to prove any vitiating factors, consequently rejecting the appeal and the related request for free legal aid.

Parole chiave

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riconoscimento di debito validità dell'esecuzione gratuito patrocinio ritiro dell'istanza giudiziaria annullamento della dichiarazione di fallimento abbandono del procedimento per truffa Azione di inesistenza del debito - appello irricevibile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 318 cpv. 1 lett. a CPC

This provision was used to uphold the decision of the lower court following the dismissal of the appeal.

art. 117 lett. b CPC

This provision was used to dismiss the request for free legal aid due to the clear lack of a favorable outcome for the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was applied to order the appellant to pay the court costs due to being unsuccessful.

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Testo completo

Incarto n. 12.2016.80/82 · Lugano 27 settembre 2017/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2015.32 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 13 aprile 2015 (azione di accertamento dell’inesistenza del debito, procedura semplificata ex art. 243 CPC) da

AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro

AO 1

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito nei confronti del convenuto di fr. 28’089,90 oltre interessi, accessori e spese della procedura di rigetto dell’opposizione interposta al PE;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 9 maggio 2016;

appellante l'attrice, con appello 10 giugno 2016 (inc. n. 12.2016.80), con cui ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, confermando l’opposizione al PE;

formulando contestualmente domanda di gratuito patrocinio e di esenzione dall’obbligo di versare anticipi a garanzia delle presumibili spese giudiziarie (inc. n. 12.2016.82);

appello e domanda di gratuito patrocinio non intimati alla controparte;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1.Il 28 maggio 2014 AO 1 ha promosso una procedura esecutiva nei confronti di AP 1 per un importo di fr. 28'089,90 oltre interessi, indicando quale titolo un riconoscimento di debito del 9 gennaio 2013 per una somma di Euro 23'000.-, ad un tasso di cambio Euro/Franco pari a 1.22. L’opposizione interposta al PE in questione è stata rigettata in via provvisoria con giudizio 20 marzo 2015 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. n. SO.2014.1113).

2.Con petizione senza motivazione (ai sensi dell’art. 244 CPC) del 13 aprile 2015 AP

1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinnanzi alla medesima Pretura postulando l’accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione. In occasione dell’udienza del 29 maggio 2015 essa ha esposto i motivi per i quali non sussisterebbe debito alcuno verso il convenuto, precisando le circostanze della sottoscrizione del documento a torto invocato quale riconoscimento di debito e puntualizzando altre circostanze relative ai rapporti economici e relazionali tra le parti. Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestando le tesi dell’attrice e ribadendo la richiesta fondata sul riconoscimento di debito scritto.

3.Con decisione 9 maggio 2016 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione rienendo comprovata la venuta in essere di un contratto di mutuo tra le parti, con

diritto del mutuante a richiederne la restituzione. Il giudice di prime cure ha rilevato come l’attrice non abbia contestato di aver apposto la sua firma, da considerare pertanto autentica e valida, in calce ad una dichiarazione manoscritta dal chiaro tenore, non avendo peraltro la debitrice apportato prova alcuna dell’asserito vizio di volontà, le sue dichiarazioni in merito alle circostanze della sottoscrizione del documento risultando addirittura contraddittorie. A mente del primo giudice non è atta a scalfire la portata della dichiarazione, in cui l’attrice si è riconosciuta debitrice dell’importo in questione, neppure la questione relativa ad un bonifico bancario del 17 dicembre 2012 con il quale il convenuto le avrebbe donato Euro 14'000.-, siccome la natura di tale versamento non ha potuto essere meglio chiarita. Irrilevante ai fini del giudizio sarebbe pure, a mente del primo giudice, la modalità con la quale il convenuto si sarebbe procurato la somma mutuata, non dovendosi chiarire oltre le circostanze di un prelevamento bancario che avrebbe a suo dire permesso una consegna di Euro 9'000.- in contanti.

4.Con l’appello 10 giugno 2016 che qui ci occupa, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e accertare l’inesistenza del debito di fr. 28'089,90 oltre interessi e accessori, confermando l’opposizione interposta al relativo PE. Contestualmente all’appello l’attrice ha pure formulato istanza di gratuito patrocinio, integrata il 6 settembre 2016 con la documentazione preannunciata. L’appello e l’istanza non sono stati intimati alla controparte.

5.L’appellante ribadisce la falsità del documento da lei sottoscritto ritenendo di poter contestualizzare le modalità con le quali la firma le sarebbe stata estorta, mentre era sotto l’effetto di sostanze alcooliche ignara dei contenuti della scrittura di cui non poteva comprendere il significato e la portata. La stesura della dichiarazione manoscritta da parte del creditore sarebbe quindi “*indiziaria su come l’appellante poteva facilmente non essere a conoscenza del contenuto*”. La considerazione così esposta non si confronta con le argomentazioni pretorili e risulta pertanto manifestamente irricevibile per carente motivazione (art.

311 cpv. 1 CPC). Senza formulare espliciti rimproveri al Pretore aggiunto, con ragionamenti che non si confrontano direttamente con le argomentazioni del giudizio impugnato, l’appellante ripropone in modo parimenti irrito una serie di considerazioni nell’intento di provare la falsità della dichiarazione sottoscritta, siccome non sussiterebbe prova alcuna dell’avvenuta consegna della somma mutuata alla debitrice. Le tesi espresse al proposito, in modo peraltro confuso, si limitano a deduzioni soggettive e interpretazioni delle circostanze emerse, nell’erronea convinzione che un onere probatorio al riguardo del motivo posto alla base dell’accordo incomba al creditore. Il Pretore aggiunto ha infatti indicato gli elementi di giudizio che permettono di concludere per l’esistenza di un debito come risulta da una valida e chiara dichiarazione scritta che lo attesta. Le censure, in buona parte irricevibili siccome motivate in modo inadeguato (art. 311 cpv. 1 CPC), sono inconsistenti e infondate.

6.Ne discende che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione del Pretore aggiunto (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

7.A fronte della manifesta assenza di possibilità di esito favorevole dell’appello, senza necessità di approfondire oltre la questione dell’invocata indigenza, deve essere respinta pure la domanda di gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).

8.Le spese processuali di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 28'089,90, determinante anche ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili al convenuto, al quale l’appello e l’istanza di gratuito patrocinio non sono stati notificati.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide:

I. L’appello 10 giugno 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. L’istanza di gratuito patrocinio 10 giugno 2016 è respinta.

III. Le spese processuali d’appello di fr. 500.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

IV. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).