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12.2016.32 • TRAC TI 12.2016.32 Generato dall'IA

Appellant Withdraws Appeal After Settlement, Case Removed from Roll

Numero d'incarto 12.2016.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant, challenging a lower court decision that partially upheld a claim for CHF 13,000 plus interest stemming from an enforcement order, subsequently withdrew the appeal after reaching an agreement with the respondent regarding the costs. The court, recognizing the withdrawal as a voluntary desistment under procedural law, ordered the case removed from the roll, stipulated that process costs would be borne by the party who caused them (the appellant), and confirmed the parties' agreement to compensate legal fees incurred during the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal After Settlement, Case Removed from Roll: The court, recognizing the withdrawal as a voluntary desistment under procedural law, ordered the case removed from the roll, stipulated that process costs would be borne by the party who caused them (the appellant), and confirmed the parties' agreement to compensate legal fees incurred during the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro a seguito di transazione decisione d'esecuzione spese legali revoca dell'opposizione decisioni incidentali domanda di ricusazione Appello - ritiro dell'appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG

Identifies the judge (the President of the Second Civil Chamber) acting as a single judge.

art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for treating the withdrawal of the appeal as a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the rule for allocating court costs (to the party that caused them).

art. 21 LTG

Cited for determining the amount of costs based on the proceedings conducted.

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Testo completo

Incarto n. 12.2016.32 · Lugano 24 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 17 febbraio 2016 presentato da

AP 1 (rappr. dall’ RA 1)

contro la sentenza 31 dicembre 2015 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa inc. n. SE.2013.361 promossa in data 24 settembre 2013 da

AO 1 (rappr. dall’ RA 2)

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 24 settembre 2013 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 a versargli l’importo di fr. 16'000.–, oltre interessi in ragione del 5% dal 9 giugno 2006 con conseguente rigetto dell’opposizione interposta dallo stesso al PE no. __________ UE Lugano dell’8/15.4.2012;

che con risposta 6 febbraio 2014 AP 1 ha chiesto il totale respingimento della petizione;

che con sentenza 31 dicembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione condannando AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 13'000.–, oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ UE Lugano limitatamente al medesimo importo;

che con atto di appello 17 febbraio 2016 AP 1 ha chiesto l’annullamento e la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione 24 settembre 2013 di AO 1 e di mantenere l’opposizione interposta al PE n. __________ UE Lugano;

che con risposta 12 aprile 2016 AO 1 ha chiesto di respingere l’appello;

che con lettera 9 marzo 2017 l’appellante, d’accordo con la controparte, ha comunicato di ritirare l’appello presentato in data 17 febbraio 2016, compensate le ripetibili, spese a carico di chi le ha anticipate;

che il ritiro dell’appello configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno spinto l’interessato a recedere dalla lite;

che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC);

che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate (v. art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in proporzione degli atti compiuti (v. art. 21 LTG);

che, come concordato dalle parti, le ripetibili sono compensate, non essendovi motivo per scostarsi da questa pattuizione.

Per questi motivi

decide: 1. L’appello del 17 febbraio 2016 di AP 1 __________ è stralciato dai ruoli.

2. Le spese processuali in complessivi fr. 300.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Il maggior anticipo versato sarà restituito. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).