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12.2016.188 • TRAC TI 12.2016.188 Generato dall'IA

Lease Dispute Damages Appeal Inadmissibility

Numero d'incarto 12.2016.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought damages of over 81,000 Swiss Francs against a lessor based on alleged losses incurred due to disputes and issues arising from the construction of a new stable on the leased agricultural property, following a lower court's dismissal of the claim due to a lack of causal link and proof of damages. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant's submission failed to critically engage with the reasoning of the lower court's decision, offering only generic and subjective factual assertions instead of specific legal and factual challenges as required by procedural rules; furthermore, the court denied the request for an extension of time to better formulate the appeal, upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 310 CPC, Art. 311 cpv. 1 CP, Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 144 cpv. 1 CPC, Art. 119 LTF; Lease Dispute Damages Appeal Inadmissibility: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant's submission failed to critically engage with the reasoning of the lower court's decision, offering only generic and subjective factual assertions instead of specific legal and factual challenges as required by procedural rules; furthermore, the court denied the request for an extension of time to better formulate the appeal, upholding the original judgment.

Parole chiave

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protrazione della locazione concedente di leasing affitto agricolo credito contestato pretesa abusiva del locatore risarcimento contrattuale del danno Motivazione dell'appello

Disposizioni normative citate

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Art. 312 cpv. 1 CPC
Art. 310 CPC
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art.
Art. 311 cpv. 1 CP
The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to meet the requirements for reasoned submission set out in this article.
Art. 312 cpv. 2 CPC
The request for an extension of the deadline to appeal was rejected because the legal deadline of 30 days set by law must be respected.
Art. 144 cpv. 1 CPC
2 CPC) e non è prorogabile (art. 144 cpv. 1 CPC);
Art. 119 LTF
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
art. 66 cpv. 1 LTF
The court costs were imposed on the appellant according to the applicable legal framework (although the text cites the decision result as point 2, without explicitly citing LTF articles for costs, the reasoning mentions costs being 'fissati in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)' but the final order item 2 merely states costs are imposed. Since no LTF article for costs is explicitly cited in the dispositive, only Art. 66 LTF or its Cantonal equivalent would be relevant if cited. Since the text mentions LTG for setting costs but doesn't cite a specific LTF provision for costs in the dispositive, I must check if any procedural article cited elsewhere is used for costs. Art. 66 LTF governs court costs in federal proceedings; given this is a cantonal appeal decision ruling on costs, and no specific procedural article imposing costs on this type of decision is cited in the dispositive other than the general cost imposition in point 2, I must stick strictly to cited provisions in the dispositive. Since the dispositive orders only state costs are imposed without citing a specific LTF/CPC article for the cost imposition itself, I exclude it unless it was explicitly listed in orders 1 or 2 with an article reference.)
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CP

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to meet the requirements for reasoned submission set out in this article.

art. 312 cpv. 2 CPC

The request for an extension of the deadline to appeal was rejected because the legal deadline of 30 days set by law must be respected.

art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant according to the applicable legal framework (although the text cites the decision result as point 2, without explicitly citing LTF articles for costs, the reasoning mentions costs being 'fissati in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)' but the final order item 2 merely states costs are imposed. Since no LTF article for costs is explicitly cited in the dispositive, only Art. 66 LTF or its Cantonal equivalent would be relevant if cited. Since the text mentions LTG for setting costs but doesn't cite a specific LTF provision for costs in the dispositive, I must check if any procedural article cited elsewhere is used for costs. Art. 66 LTF governs court costs in federal proceedings; given this is a cantonal appeal decision ruling on costs, and no specific procedural article imposing costs on this type of decision is cited in the dispositive other than the general cost imposition in point 2, I must stick strictly to cited provisions in the dispositive. Since the dispositive orders only state costs are imposed without citing a specific LTF/CPC article for the cost imposition itself, I exclude it unless it was explicitly listed in orders 1 or 2 with an article reference.)

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Testo completo

Incarto n. 12.2016.188 · Lugano 3 febbraio 2017/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera: · Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.31 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 10 luglio 1998 da

AP 1 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 1

chiedente la condanna del convenuto al versamento di fr. 81'797.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subito nell’ambito di un contratto di affitto agricolo;

domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore, preso atto di replica e duplica ed esperiti vari accertamenti istruttori, ha respinto con decisione 3 ottobre 2016;

appellante l’attore che, con atto di appello 10 novembre 2016, formula una serie di considerazioni critiche e chiede di avere più tempo per esporre le sue censure, siccome non avrebbe potuto trovare un legale disposto a patrocinarlo in questa sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuto

in fatto e in diritto:

che tra AP 1 e il AO 1 (in seguito: AO 1) è stato stipulato nel corso del 1988 un contratto di affitto agricolo con oggetto un’intera azienda e i relativi stabili situati nel Comune di C (fondi agricoli peraltro già in precedenza gestiti dal medesimo contadino sin dal 1961);

che, a seguito della costruzione di una nuova stalla, i cui lavori di edificazione sono stati avviati nel 1995 da parte del AO 1 proprietario intenzionato ad adeguare l’azienda alle esigenze legali in materia d’igiene e protezione degli animali, sono sorte contestazioni da parte dell’affittuario, sia sulle scelte imposte dai preposti uffici del Cantone, sia per asseriti ritardi, disagi e difetti della stalla che gli avrebbero causato perdite aziendali e danni di cui ha preteso il risarcimento;

che la petizione inoltrata dall’affittuario il 10 luglio 1998, chiedente la condanna del AO

1 al pagamento di complessivi fr. 81'797.- oltre interessi, è stata oggetto di una complessa vertenza in Pretura, protrattasi fino al 2016 a causa di parecchie circostanze che qui non occorre riepilogare;

che, con giudizio 3 ottobre 2016, il Pretore ha respinto la domanda ritenendo ingiustificate le pretese relative agli asseriti danni subiti durante la costruzione della stalla (perdita del bestiame e di colture, costo per l’affitto di stabili sostitutivi e per la manodopera supplementare, minor valore delle macchine agricole) e negando altresì il risarcimento di asseriti danni successivamente patiti dall’affittuario per la perdita di bestiame, la riduzione della redditività aziendale e per i costi sostenuti al fine di rimediare ai problemi sanitari;

che, in breve, il primo giudice non ha ravvisato alcun nesso causale tra i danni invocati e il preteso inadempimento contrattuale del proprietario, rilevando peraltro la mancanza della prova relativa all’entità del danno asseritamente subito;

che con appello 10 novembre 2016 l’attore insorge contro il giudizio pretorile formulando una serie di critiche e lamentele sull’operato del primo giudice che, visto l’esito del giudizio, è superfluo riassumere;

che l’appello non è stato intimato alla controparte in applicazione dell’art.

312 cpv. 1 CPC;

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che la dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (decisione del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311); inammissibile per insufficiente motivazione è l’appello che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.3);

che nel caso concreto l’appellante, non patrocinato, presenta un breve testo di appello con il quale espone confusamente un elenco schematico di considerazioni, senza un puntuale confronto con il giudizio impugnato, omettendo concretamente una specifica contestazione delle tesi del Pretore, siccome ripropone sostanzialmente semplici circostanze di fatto esposte peraltro in modo del tutto soggettivo;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CP;

che non può essere accolta la richiesta dell’appellante di avere più tempo per meglio formulare o completare l’atto d’appello poiché considera il termine imposto troppo breve e sproporzionato rispetto ai quasi venti anni a disposizione della Pretura per prendere la decisione contestata; il termine di 30 giorni è fissato dalla legge (art. 312 cpv. 2 CPC) e non è prorogabile (art. 144 cpv. 1 CPC);

che nulla muta al riguardo l’invocazione della circostanza, rimasta peraltro non dimostrata, di non aver trovato un avvocato disposto a patrocinarlo dopo il decesso del suo precedente legale;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che peraltro, a prescindere dalla questione della ricevibilità, pure nel merito le censure sarebbero destinate all’insuccesso poiché l’appellante fonda la sua richiesta sull’erronea convinzione di poter richiedere a questa Camera di eseguire una nuova istruttoria completa e di ignorare le risultanze dell’accertamento peritale posto alla base del giudizio pretorile;

che all’appellante sono accollate spese processuali di fr. 200.-, già anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), tenuto conto delle particolari circostanze, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato;

che l’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 81'797.-.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 10 novembre 2016 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-, -;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).