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12.2016.161 • TRAC TI 12.2016.161 Generato dall'IA

Vehicle Repair Claim Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Fee Payment

Numero d'incarto 12.2016.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The lower court struck a conciliation procedure initiated over vehicle repair claims because the appellant failed to pay the required advance court fees, leading the appellant to file an appeal focusing generally on the damage to their vehicle without addressing the specific reason for the procedural dismissal. The appellate court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation because it failed to contest the reasoning for the lower court's decision—the non-payment of the advance—as required by procedural rules concerning the grounds for appeal, thus upholding the lower court's action.

Regesto Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 48b lett. b cfr, Art. 310 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF; Vehicle Repair Claim Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Fee Payment: The appellate court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation because it failed to contest the reasoning for the lower court's decision—the non-payment of the advance—as required by procedural rules concerning the grounds for appeal, thus upholding the lower court's action.

Parole chiave

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pagamento dell'emolumento esperimento di conciliazione norme di procedura spese di ripristino indennità per inconvenienze soddisfacimento del credito Appello irricevibile

Disposizioni normative citate

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Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr
12.2016.161 · Lugano 7 dicembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr.
Art. 48b lett. b cfr
che l’atto non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b cfr.
Art. 310 CPC
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art.
Art. 311 cpv. 1 CPC
The appeal was declared inadmissible due to insufficient grounds, failing to meet the requirements of this article.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr.30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Art. 119 LTF
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG
This article allowed the Second Civil Chamber to decide the case as a single judge.
art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
This article allowed the Chamber to decide the case as a single judge because it did not raise issues of principle.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to insufficient grounds, failing to meet the requirements of this article.

art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG

This article allowed the Second Civil Chamber to decide the case as a single judge.

art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

This article allowed the Chamber to decide the case as a single judge because it did not raise issues of principle.

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Testo completo

Incarto n. 12.2016.161 · Lugano 7 dicembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG) visto l'appello 4 ottobre 2016 presentato da AP 1

contro la decisione 27 settembre 2016 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, inc. CM.2014.67, nella causa promossa in data 30 aprile 2014 contro

AO 1 patrocinato dall’ PA 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisione 27 settembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, preso atto del mancato versamento dell’anticipo richiesto, ha stralciato dai ruoli la procedura di conciliazione promossa da AP 1 contro AO

1 avente quale oggetto le pretese avanzate in relazione alla riparazione di un autoveicolo;

che con appello 4 ottobre 2016 AP 1 è insorto contro la decisione pretorile considerata ingiusta, esponendo una serie di circostanze a seguito delle quali il suo veicolo, consegnato per la riparazione, avrebbe subito un danno totale imputabile all’appellato;

che l’atto non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b cfr. 3 LOG);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore: inammissibile per insufficiente motivazione è pertanto l’appello che contiene solo critiche generiche alla decisione impugnata;

che nel caso concreto l’appellante ha presentato un breve testo di appello con il quale si duole per il danno subito in relazione alla pretesa disavventura in cui sarebbe incorso dopo aver affidato il suo veicolo per la riparazione, senza minimamente confrontarsi con la motivazione esposta dal Pretore per dichiarare lo stralcio della procedura, ovvero il mancato versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC: la sentenza impugnata è pertanto confermata;

che le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma, visto le particolari circostanze del caso, si può eccezionalmente prescindere da ogni prelievo;

che non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili, l’atto di appello non essendo stato notificato all’appellato.

Per questi motivi

decide: 1. L'appello 4 ottobre 2016 di Francesco Daprà è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr.30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).