Appeal Withdrawal Due to Settlement of Lease Extension Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought judicial prolongation of a commercial lease until December 31, 2021, after the lower court granted a final extension only until March 31, 2017, and the appellant subsequently appealed this decision seeking a longer extension or a two-stage prolongation. The court struck the appeal from the record because the appellant officially withdrew the appeal after reaching an agreement with the opposing party regarding costs and settlement of fees, leading the court to note the withdrawal as a desistment, mandate the case be removed from the docket, and assign procedural costs to the party who incurred them, while compensating legal fees as agreed upon by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 273 cpv. 3 CO, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG; Appeal Withdrawal Due to Settlement of Lease Extension Dispute: The court struck the appeal from the record because the appellant officially withdrew the appeal after reaching an agreement with the opposing party regarding costs and settlement of fees, leading the court to note the withdrawal as a desistment, mandate the case be removed from the docket, and assign procedural costs to the party who incurred them, while compensating legal fees as agreed upon by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for treating the withdrawal of the appeal as a desistment.
Cited for the procedural step of striking the case from the roll following the withdrawal.
Cited as the rule governing the allocation of procedural costs (placing them on the party who caused them).
Cited as the rule governing the fixing of costs in proportion to the acts performed.
Testo completo
Incarto n. 12.2016.145 · Lugano 27 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 22 settembre 2016 presentato da
AP 1 (rappr. dall’ RA 1)
contro la decisione 19 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa inc. n. SE.2016.9 da essa promossa con petizione 15 gennaio 2016 nei confronti di
AO 1 (rappr. dall’ RA 2)
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 15 gennaio 2016 AP 1 ha chiesto la protrazione giudiziale del contratto di locazione fino al 31 dicembre 2021 di locali ad uso commerciale siti nell’immobile part. 656 RFD __________ di proprietà di AO 1, con contestuale domanda di provvedimenti supercautelari e cautelari riferita all’uso di aree di parcheggio;
che con risposta 5 febbraio 2016 AO 1 ha chiesto l’integrale reiezione della petizione nella misura in cui il contratto di locazione è inderogabilmente scaduto il 31 dicembre 2015; contestualmente ha chiesto che sia fatto ordine all’inquilina di riconsegnare immediatamente tutte le superfici occupate nel bene locato, con le usuali comminatorie;
che con decisione 19 agosto 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione concedendo una protrazione della locazione unica e definitiva fino al 31 marzo 2017 e ha respinto la domanda di espulsione, stabilendo il grado di soccombenza in ragione ¾ a carico dell’attrice e di ¼ a carico della convenuta, con l’obbligo alla prima di rifondere alla seconda fr. 2'000.- a titolo di parziali ripetibili;
che con atto di appello 22 settembre 2016 AP 1 ha chiesto in via principale l’accoglimento della petizione 15 gennaio 2016, con conseguente concessione di una protrazione della locazione unica fino al 31 dicembre 2021 e in via subordinata l’accoglimento parziale della petizione con conseguente concessione di una prima protrazione fino al 1° ottobre 2017, con facoltà di richiederne una seconda con le modalità di cui all’art. 273 cpv. 3 CO; ha altresì postulato che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 3'000.- siano poste a carico di AO 1 con l’obbligo di rifonderle fr. 4'000.- per ripetibili;
che con risposta 15 dicembre 2016 AO 1 ha chiesto di respingere l’appello;
che nei successivi allegati spontanei le parti hanno mantenuto le loro tesi e domande;
che con lettera 9 marzo 2017 l’appellante, d’accordo con la controparte, ha dichiarato di ritirare l’appello del 22 settembre 2016, spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate;
che il ritiro dell’appello configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno indotto l’interessato a recedere dalla lite;
che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG);
che, come concordato dalle parti, le ripetibili sono compensate, non essendovi motivo per scostarsi da questa pattuizione.
Per questi motivi
decide: 1. L’appello del 22 settembre 2016 di AP 1 __________ è stralciato dai ruoli.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 600.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Il maggior anticipo versato sarà restituito. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente
A. Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).