Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2016.140 • TRAC TI 12.2016.140 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs

Numero d'incarto 12.2016.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant, who was ordered by the lower court to pay a substantial sum to the respondent, appealed the decision but failed to remit the required CHF 15,000 advance payment for court costs after being granted an extension, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible without considering its merits, pursuant to procedural rules concerning the failure to pay such guarantees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b cpv. 1 lett. a cfr, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs: decide: 1. L'appello 16 settembre 2016 di AP 1, __________ contro la sentenza 10 agosto 2016 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, inc. OR.2013.23, è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese garanzie procedurali precetto esecutivo arretrati alimentari opposizione tardiva risarcimento per errore giudiziario Appello - stralcio per mancato pagamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 101 cpv. 3 CPC

This provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance required under the previous warning.

art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG

Cited to identify the President as the sole judge who heard the case.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2016.140 · Lugano 17 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 16 settembre 2016 presentato da

AP 1 (rappr. dall’ RA 1)

contro la sentenza 10 agosto 2016 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, inc. OR.2013.23, nella causa ad azione ordinaria promossa in data 28 gennaio 2013 da

AO 1 (rappr. da RA 2)

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con sentenza 10 agosto 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto la petizione 28 gennaio 2013 di AO 1 e ha condannato AP 1 a versarle USD 472'413.62, oltre a interessi, rigettando in paritempo in via definitiva l’opposizione del convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

che con appello 16 settembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la suddetta petizione;

che l’appellante è stato invitato il 21 settembre 2016 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 15'000.00 entro il 7 ottobre 2016 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 25 ottobre 2016 all’appellante, tramite il suo patrocinatore, è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 7 novembre 2016 per versare l’anticipo di fr. 15'000.00, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate;

che non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili, l’atto di appello non essendo stato notificato per osservazioni;

che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi

decide: 1. L'appello 16 settembre 2016 di AP 1, __________ contro la sentenza 10 agosto 2016 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, inc. OR.2013.23, è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).