Judicial Cost Waiver Denial Based on Insufficient Proof of Permanent Indigence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing the rejection of an appeal and a request for legal aid, a party requested the waiver of CHF 600 in judicial costs based on an alleged inability to pay, which requires proof of permanent and lasting indigence, defined as an inability to pay within the ten-year prescription period. The court denied the waiver because the documentation provided, including social assistance status, did not sufficiently establish this permanent financial hardship, as the party failed to explain why payment over the next decade, possibly in installments, would be impossible or detail efforts to improve their economic situation, although in light of the circumstances, the court decided not to collect the judicial costs for the present proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 48b lett. b n. 3 LOG; Judicial Cost Waiver Denial Based on Insufficient Proof of Permanent Indigence: The court denied the waiver because the documentation provided, including social assistance status, did not sufficiently establish this permanent financial hardship, as the party failed to explain why payment over the next decade, possibly in installments, would be impossible or detail efforts to improve their economic situation, although in light of the circumstances, the court decided not to collect the judicial costs for the present proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article regarding the possibility of deferral or remission of judicial costs for permanent indigence is the primary subject of the request addressed in order 1.
This article establishes the authority of the President of the Second Civil Chamber as a single judge for the procedural matter addressed.
Although the text mentions this article regarding the exclusion of reciprocal party costs from remission, it is cited in the reasoning about the scope of remission, not in the dispositive orders themselves, so it is excluded based on strict rule application.
Testo completo
Incarto n. 12.2015.107 · Lugano 7 agosto 2015/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)
vista la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 13 giugno 2015 da
IS 1 relativa
alle decisioni 12.2015.70, 12.2015.71, 12.2015.53 e 12.2015.54 del 10 giugno 2015 della seconda Camera civile del Tribunale di appello, sulle spese giudiziarie
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisioni 10 giugno 2015 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la decisione che respingeva la sua domanda di gratuito patrocinio (inc. n. 12.2015.53 e 12.2015.54) e l’appello da lei presentato contro la decisione 26 marzo 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. 12.2015.70 e 12.2015.71), e ha posto a carico di IS 1 le spese giudiziarie di fr. 500.- (inc. 12.2015.70) e di fr. 100.- (inc. 12.2015.53);
che con istanza 13 giugno 2015 IS
1 ha chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non essere in condizione di assumere le spese giudiziarie;
che agli atti sono stati prodotti la decisione 2 febbraio 2015 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’integrazione (USSI), quella del 20 ottobre 2011 e le decisioni di tassazione 2013, 2012 e 2011;
che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);
che il condono, vale a dire la rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo Stato, ad eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 112);
che la Legge sulla tariffa giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe essere competente per decidere sul condono relativo alle spese processuali dovute nella procedura di appello (Tappy, in CPC commenté, n. 12 ad art. 112; sentenza 14 luglio 2015 della terza Camera civile del Tribunale d’appello inc. n. 13.2015.45);
che il condono delle spese processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante, requisito che si verifica quando la situazione finanziaria del richiedente non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in Sutter-Somm/Hasneböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 5 ad art. 112);
che per decidere sul condono è rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se l’istante è nell’impossibilità permanente e duratura di far fronte alle spese giudiziarie di seconda sede di complessivi fr. 600.-;
che nella fattispecie l’istante ha addotto di essere a beneficio di prestazioni assistenziali e di non avere mezzi per far fronte alle spese giudiziarie, non assunte dall’USSI, ma ciò non equivale ancora a dimostrare di essere in stato di indigenza permanente e duraturo;
che l’istante non ha spiegato per quale motivo non sarebbe in grado, sull’arco dei prossimi 10 anni, di versare, se del caso anche a rate, le spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- poste a suo carico;
che tutto si ignora della situazione personale della richiedente, già esercente di un garni, in particolare sugli sforzi intrapresi per migliorare la sua situazione economica con la ricerca di un posto di lavoro;
che l’USSI ha subordinato l’erogazione di prestazioni assistenziali dopo il 30 giugno 2015 alla presentazione di giustificativi sul pagamento della pigione, sulle ricerche di lavoro e sui saldi del conto corrente postale bancario (non prodotto in questa sede);
che la domanda di condono deve dunque essere respinta, non essendo provato uno stato di indigenza duraturo e permanente tale da giustificare il condono delle spese giudiziarie;
che viste le particolarità del caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per questa procedura;
Per questi motivi
decide: 1. La domanda di condono 13 giugno 2015 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione:
- __________
Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
(giudice Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).