Lease Termination Mootness Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tenant appealed a lower court decision that upheld the validity of the landlord's termination of a lease but granted an initial extension until December 31, 2014, after the tenant had sought to have the termination declared null or extended until March 31, 2017. The appellate court struck the appeal from the docket because the tenant subsequently issued an early termination of the lease for September 1, 2014, rendering the dispute moot; consequently, the court ordered the tenant to bear the appeal costs and pay the landlord's appeal legal fees, as the tenant's action caused the cessation of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b lett. a LOG, Art. 242 CPC, Art. 111 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF; Lease Termination Mootness Appeal: The appellate court struck the appeal from the docket because the tenant subsequently issued an early termination of the lease for September 1, 2014, rendering the dispute moot; consequently, the court ordered the tenant to bear the appeal costs and pay the landlord's appeal legal fees, as the tenant's action caused the cessation of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for striking the appeal from the roll because it became devoid of object.
Cited as the procedural basis for determining the allocation of costs when the case was struck due to settlement/withdrawal.
Cited regarding the procedure for covering court costs from the advance payment.
Cited in relation to costs, referring to the Cantonal Law on the Organization of the Courts (governing court fees/costs).
Cited in relation to costs, referring to the Cantonal Regulation on Party Cost Reimbursement.
Testo completo
Incarto n. 12.2014.51 · Lugano 17 settembre 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto l'appello 4 marzo 2014 presentato da
AP 1 rappr. dall’avv. RA 1 contro
la decisione 7 febbraio 2014 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura semplificata SE.2013.26 (locazione, contestazione della disdetta) da lei promossa l’8 settembre 2013 nei confronti di
AO 1 rappr. dall’avv. dott. RA 2
con cui l’attrice ha chiesto di accertare la nullità della disdetta 12 febbraio 2013 del contratto di locazione, subordinatamente di prorogare il contratto di locazione almeno sino al 31 marzo 2017;
domande che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto con decisione 7 febbraio 2014, con la quale ha accertato la validità della disdetta del contratto di locazione e ha concesso una prima proroga del contratto di locazione fino al 31 dicembre 2014, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 300.- a carico del locatore in ragione di 1/5 e a carico della conduttrice in ragione di 4/5, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 300.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attrice con atto di appello 4 marzo 2014, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di annullare la disdetta del contratto di locazione, in via subordinata di prorogare il contratto almeno fino al 31 marzo 2017, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre nella rispsota del
19 aprile 2014 l’appellato propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con scritto 24 luglio 2014 il patrocinatore dell’appellato ha comunicato di aver ricevuto dall’appellante la disdetta anticipata del contratto di locazione per il 1° settembre 2014, di modo che la procedura d’appello era diventata priva di oggetto e doveva essere stralciata dai ruoli, protestando spese e ripetibili;
che il 1° settembre 2014 il patrocinatore dell’appellante ha confermato l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto della vertenza e ha chiesto lo stralcio della lite senza spese e con la compensazione delle ripetibili;
che in questa sede l’appellante ha contestato la validità della disdetta, ammessa dal Pretore aggiunto, e in via subordinata ha chiesto una prima protrazione del contratto almeno fino al
31 marzo 2017; , ritenendo troppo breve quella concessa dal Pretore aggiunto fino al 31 dicembre 2014;
che l’appellante ha disdetto di propria iniziativa il contratto di locazione, prorogato dal Pretore aggiunto fino al 31 dicembre 2014, per il 1° settembre 2014, rendendo così priva di oggetto la procedura di seconda sede;
che l’appello deve dunque essere stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);
che nella sua comunicazione del 1° settembre 2014 l’appellante si riferisce a una transazione che sarebbe stata raggiunta dalle parti, ma che non è stata prodotta in questa sede, di modo che le ripetibili vanno attribuite in applicazione degli art. 106 a 108 CPC;
che le spese processuali, contenute al minimo della tariffa, vanno prelevate dall’anticipo a suo tempo versato (art. 111 cpv. 1 CPC) e sono poste a carico dell’appellante, che con la sua disdetta ha posto di fatto fine alla vertenza;
che altrettanto vale per le ripetibili, la disdetta essendo intervenuta dopo la presentazione della risposta all’appello, per la quale l’appellato si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto nell’Albo cantonale;
che l’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), tenendo conto del tipo di procedura (semplificata), del valore di causa di fr. 67'470.- e della relativa semplicità della vertenza;
Per questi motivi,
vista, per le spese, la vigente LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 4 marzo 2014 di AP
1 è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. AP
1 verserà ad AO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- avv. - avv.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).