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12.2014.31 • TRAC TI 12.2014.31 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee

Numero d'incarto 12.2014.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed an appeal against a lower court decision that had dismissed their debt disavowal action as inadmissible due to a finding of territorial incompetence, and the appellate court subsequently declared the appeal itself inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of CHF 2,000 despite being granted an initial and a final extension, thus precluding the court from reviewing the merits of the appeal as per procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 48b lett. a LOG, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee: Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

Parole chiave

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controllo della procedura esame nel merito spese legali tardivo pagamento delle spese legittimazione a ricorrere pignoramento del salario Stralcio di appello per mancato versamento di anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance, as explicitly mentioned in the reasoning leading to the order.

art. 101 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning indicating that the chamber could not examine the merits of the appeal because the required advance was not paid.

art. 101 cpv. 3 CPC

This provision dictates the procedure for declaring the appeal inadmissible following the failure to pay the advance.

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Testo completo

Incarto n. 12.2014.31 · Lugano 30 aprile 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

visto l'appello 6 febbraio 2014 presentato da

AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro

la decisione 7 gennaio 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa OR.2013.119 (azione di disconoscimento del debito) promossa dall'appellante il 17 giugno 2013 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

premesso che con decisione 7 gennaio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto in quanto inammissibile la petizione 17 giugno 2013, dopo aver accertato la propria incompetenza territoriale, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’000.- a carico dell’attrice, condannata inoltre a versare alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili;

preso atto che con atto di appello 6 febbraio 2014 l’attrice ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza 18 luglio 2013 della convenuta e di assegnare a quest’ultima il termine per presentare la risposta di merito, con protesta di spese e ripetibili;

constatato

che l’appellante è stata invitata il 7 febbraio 2014 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 24 febbraio

2014 l’importo di fr. 2’000.- in garanzia delle spese processuali presumibili;

accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 2 aprile 2014 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il

14 aprile 2014 per versare l’anticipo di fr. 2’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso il 14 aprile 2014;

considerato che la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può dunque entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

osservato che le spese processuali vanno poste a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato assegnato il termine per presentare una risposta all’appello;

considerato che il valore litigioso ammonta a fr. 226'810.10;

decide: 1. L'appello 6 febbraio 2014 di AP 1 è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

(giudice Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).