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12.2014.143 • TRAC TI 12.2014.143 Generato dall'IA

Dismissal for Non-Payment of Costs Due to Pretrial Detention Upheld

Numero d'incarto 12.2014.143
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant whose appeal was dismissed for failure to pay the required advance costs, despite being granted an initial and a supplementary deadline, sought a restoration of the deadlines, claiming inability to comply due to pretrial detention from July 30 to August 26, 2014. The court denied the request, reasoning that while the detention period prevented compliance with the supplementary deadline, the initial deadline notice arrived before detention began, meaning the appellant was aware of the requirement and failed to use available means, such as instructing counsel or informing the court of his detention, to ensure payment, thus failing to demonstrate the required lack of fault or only slight fault for the non-observance of the deadlines.

Regesto Legislator

Ufficiale

Domanda di restituzione dei termini per mancato pagamento di anticipo delle spese di appello, motivata dalla carcerazione preventiva, domanda respinta

Parole chiave

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anticipo delle spese spese di detenzione rispetto del termine anticipo termine di disdetta tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 48b lett. b LOG
12.2014.143 · Lugano 29 ottobre 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. b LOG)
Art. 48b lett. b cfr
che la causa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico in virtù dell’art. 48b lett. b cfr.
Art. 148 cpv. 1 CPC
The request for restitution of time limits was rejected because the requirements of this article (no fault or only slight fault for non-observance) were not met.
Art. 149 CPC
che, per l’art. 149 CPC, il giudice decide definitivamente;
Art. 148 CPC
3 CPC (Tappy in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, 12 ad art. 148 CPC);
Art. 101 CPC
148 CPC si applica anche ai termini per il versamento delle spese processuali (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 14 ad art. 101 CPC);
Art. 101 cpv. 3 CPC
che tale disposto è applicabile pure in caso di assegnazione di un termine suppletorio, quale ad esempio quello previsto all’art. 101 cpv. 3 CPC (Tappy in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, 12 ad art.
Art. 235 cpv. 1 CPP
che giusta l’art. 235 cpv. 1 CPP la libertà personale dell'incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CPC

The request for restitution of time limits was rejected because the requirements of this article (no fault or only slight fault for non-observance) were not met.

Art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the current proceedings were imposed on the unsuccessful applicant following the outcome of the case.

Art. 103 cpv. 1 LTF

This article was cited regarding the non-automatic suspensive effect of an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2014.143 · Lugano 29 ottobre 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. b LOG)

vista la domanda di restituzione dei termini presentata il 2 settembre 2014 da

IS 1 relativa

alla decisione 26 agosto 2014 della Presidente della seconda Camera civile inc. 12.2014.124, che stralciava dai ruoli l’appello da lui presentato il 21 luglio 2014 contro la decisione emanata l’8 luglio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria SO.2013.4418 da lui promossa il 17 ottobre 2013 contro

CO 1 rappr. dall’ RA 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisione 26 agosto 2014 (inc. 12.2014.124) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, statuendo nella composizione a giudice unico, ha stralciato dai ruoli l’appello di per mancato versamento dell’anticipo delle spese nei due termini di pagamento assegnati, e non è quindi entrata nel merito del gravame;

che con lettera datata 2 settembre 2014 IS 1 chiede la restituzione dei termini per il versamento

dell’anticipo, peraltro già eseguito, non avendo potuto ritirare “la Vostra raccomandata”, rispettivamente pagare l’anticipo, essendo stato detenuto presso il

carcere giudiziario __________ dal 30 luglio al 26 agosto 2014;

che a comprova delle sue affermazioni IS 1 produce la prima pagina del decreto d’accusa 26 agosto 2014 (DAC 257/2014);

che la causa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico in virtù dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

che a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che la domanda dev’essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, art. 148, pag. 620-621);

che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);

che, per l’art. 149 CPC, il giudice decide definitivamente;

che l’istanza è stata inoltrata a questa Camera il 2 settembre 2014, quindi entro dieci giorni dalla cessazione dell’asserito impedimento, ossia la carcerazione preventiva dell’istante;

che la decisione di questa Camera che dichiara l’appello dell’istante inammissibile per mancato versamento dell’anticipo è datata 26 agosto 2014;

che di conseguenza l’istanza 2 settembre 2014 è tempestiva;

che la normativa di cui all’art.

148 CPC si applica anche ai termini per il versamento delle spese processuali (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 14 ad art. 101 CPC);

che tale disposto è applicabile pure in caso di assegnazione di un termine suppletorio, quale ad esempio quello previsto all’art. 101 cpv. 3 CPC (Tappy in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, 12 ad art. 148 CPC);

che, tutt’al più, il fatto di non aver osservato per due volte il termine assegnato può far propendere, nel caso di specie, per l’esistenza di una colpa non leggera e, quindi, per l’inapplicabilità dell’art. 148 CPC, in particolare quando l’istante era a conoscenza della fissazione di almeno uno dei due termini in questione (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 148 CPC);

che il primo requisito posto dall'art. 148 cpv. 1 CPC è l'assenza di colpa o una colpa meramente lieve della parte richiedente;

che, va ricordato, la norma in questione dev’essere applicata in maniera restrittiva e presuppone, quindi,

l’esistenza di motivi eccezionali giustificanti l’inosservanza del termine (Frey, Berner Kommentar, Kommentar zur

Schweizerischen Privatrecht, Art. 1-149 ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 11 ad art.

148 CPC);

che nella fattispecie l’istante ha addotto, come indicato sopra, di essere stato impossibilitato a versare l’anticipo delle spese a causa della sua carcerazione preventiva dal 30 luglio 2014 al 26 agosto 2014;

che è vero che il termine suppletorio per il versamento dell’anticipo, di cui l’istante chiede la restituzione, gli è stato impartito il 13 agosto 2014, mentre egli era incarcerato;

che, tuttavia, il primo termine assegnato per il versamento delle spese processuali presumibili è stato fissato da questa Camera con raccomandata 23 luglio 2014;

che tale missiva è stata recapitata al destinatario il 29 luglio 2014 (estratto track & trace consultabile in internet), tant’è che la carcerazione preventiva è iniziata il giorno successivo, il 30 luglio 2014;

che IS 1 era quindi a conoscenza della richiesta di anticipo in questione;

che giusta l’art. 235 cpv. 1 CPP la libertà personale dell'incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario;

che i contatti tra l’incarcerato e altre persone devono essere autorizzati da chi dirige il procedimento (art.

235 cpv. 2 prima frase CPP);

che l’autorizzazione può essere negata unicamente in presenza di motivi concreti legati all’istruttoria penale (Hug in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 235 StPO);

che durante la carcerazione preventiva non è vietato all’incarcerato, di regola, lo scambio di corrispondenza in entrata e in uscita (art. 235 CPP; cfr. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 235 StPO);

che, inoltre, i contatti tra l’incarcerato e il suo difensore sono liberi, salvo le limitazioni previste all’art. 235 cpv. 4 CPC (cfr. Hug, op. cit., n. 11 segg. ad art. 235 StPO);

che l’istante non afferma di essere stato limitato nello scambio di corrispondenza o nei contatti con il proprio difensore d’ufficio o con un altro legale di fiducia;

che egli avrebbe potuto, quindi, ordinare a terzi il versamento dell’anticipo in questione, oppure incaricare il proprio difensore d’ufficio – che dal DAC allegato all’istanza risulta essere l’avv. __________ __________ – o un altro legale di fiducia di fungere da suo rappresentante in maniera tale che anche la corrispondenza futura inerente all’inc. 12.2014.124 (di cui alla richiesta di anticipo) sarebbe stata notificata al patrocinatore e, quindi, anche l’assegnazione del termine suppletorio di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC;

che avrebbe potuto, perlomeno, avvisare questa Camera della sua incarcerazione, affinché la futura corrispondenza gli fosse notificata presso il carcere giudiziario __________;

che egli non ha quindi fatto prova della diligenza necessaria al fine di rispettare i termini impartiti da questa Camera (cfr. Tappy, op. cit., n. 14 e 16 ad art. 148 CPC; Merz, Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n.

14 ad art. 148 CPC);

che, di conseguenza, l’istanza di restituzione del termine per versare l’anticipo delle spese processuali cui alla causa inc. 12 2014.124 dev’essere respinta;

che le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili;

che il valore litigioso ammonta a fr. 20'000.-, pari al valore nominale del capitale sociale di CO 1 che l’istante ha asserito detenere nella procedura di cui all’inc. 12.2014.124 (cfr. decisione 8 luglio 2014 del Pretore, pag. 1 in fondo);

che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

Per i quali motivi,

richiamati sulle spese giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’istanza 2 settembre 2014 di restituzione del termine di IS 1 è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 200.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-; -.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

(giudice Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).