Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision, which rejected their objection to an enforcement procedure initiated by a claimant seeking payment under a mediation contract, and which also ruled on procedural costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit (anticipo) for procedural costs by two consecutively set deadlines, which mandates inadmissibility under the relevant procedural rule, resulting in the appellant being ordered to cover the court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b lett. a LOG, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit (anticipo) for procedural costs by two consecutively set deadlines, which mandates inadmissibility under the relevant procedural rule, resulting in the appellant being ordered to cover the court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning describing the warning given to the appellant regarding the consequence of failing to pay the advance, which led to the inapplicability of the appeal on the merits.
This provision governs the imposition of court costs, which were applied to the appellant in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 12.2014.139 · Lugano 28 ottobre 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto l'appello 26 agosto 2014 presentato da
AP 1 Italia rappr. dall’ RA 1 contro
la decisione 23 giugno 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa a procedura creditoria (contratto di mediazione) promossa nei suoi confronti da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
per ottenere la condanna al pagamento di EUR 94'328.89 e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. 804537 dell’UEF di Mendrisio;
premesso che con decisione incidentale 23 giugno 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata il 31 marzo 2014 dal convenuto e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 1'500.- a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attore l’importo di fr. 3'000.- per ripetibili;
preso atto che 26 agosto 2014 AP 1 ha interposto appello contro la decisione del Pretore, rimproverando al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentito per aver emanato la decisione incidentale prima ancora di aver deciso sulla contestazione relativa all’autenticità del contratto di cessione di cui si prevale l’attore, e nel merito di non aver tenuto conto di fatti e documenti rilevanti;
constatato
che AP 1 è stato invitato il 29 agosto 2014 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 15 settembre 2014 l’importo di
fr. 2’000.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 30 settembre 2014 a AP 1 è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il
13 ottobre 2014 per versare l’anticipo di fr. 2’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso;
considerato che la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può dunque entrare nel merito del rimedio e deve dichiararlo inammissibile;
rilevato che le spese processuali vanno poste a carico di AP 1, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato assegnato il termine per presentare una risposta al rimedio di diritto;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 113'193.60;
ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico, riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 1 e 3 LTF);
decide: 1. L'appello 26 agosto 2014 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 200.- sono a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
(giudice Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).