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12.2014.128 • TRAC TI 12.2014.128 Generato dall'IA

Procedural Cost Waiver Denial and Installment Grant for Recusal Challenge

Numero d'incarto 12.2014.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, who had been ordered to pay CHF 400 in procedural costs following the rejection of their challenge to a judge's recusal, sought a complete waiver of these expenses based on alleged lack of economic means. The court reasoned that a complete waiver requires proof of permanent indigence, which the appellant, despite receiving social benefits, did not sufficiently demonstrate, and further noted that the modest sum allowed for installment payments over a year. Consequently, the court rejected the full request for condonation but granted payment in twelve monthly installments, and exceptionally waived the procedural costs for the current installment application itself.

Regesto Legislator

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Art. 112 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, dispositivo n. 2 della sentenza 10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191; Procedural Cost Waiver Denial and Installment Grant for Recusal Challenge: The court reasoned that a complete waiver requires proof of permanent indigence, which the appellant, despite receiving social benefits, did not sufficiently demonstrate, and further noted that the modest sum allowed for installment payments over a year. Consequently, the court rejected the full request for condonation but granted payment in twelve monthly installments, and exceptionally waived the procedural costs for the current installment application itself.

Parole chiave

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spese di procedura pagamenti rateali indigenza processuale non provata pagamento delle prestazioni domanda di ricusazione rinuncia al dibattimento orale Istanza di condono di tassa di giustizia di fr. 400.-, respinta

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of granting payment deferral or remission for procedural costs in case of permanent indigence.

dispositivo n. 2 della sentenza 10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191

Cited in order 2, identifying the specific debt whose payment schedule is being decided.

art. 48b lett. b n. 3 LOG

Cited to establish the authority of the single judge of the Second Civil Chamber of the Court of Appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2014.128 · Lugano 12 agosto 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)

vista la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 13 marzo 2014 da

IS 1 relativa

alla decisione 12.2013.191 della seconda Camera civile del tribunale di appello, dispositivo n. 2 (spese giudiziarie)

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisione 10 marzo 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la sentenza 29 ottobre 2013 (inc. SO.2013.664) del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, che respingeva la domanda di ricusa nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, e ha posto a carico della reclamante le spese processuali di complessivi fr. 400.-;

che con istanza 13 marzo 2014 IS

1 ha chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non avere mezzi economici con cui “anticipare alcuna tassa giudiziaria”;

che la situazione economica dell’istante risulta, oltre che dalla decisione 25 febbraio 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, dalla documentazione da lei prodotta nell’ambito della procedura incarto 12.2013.27 presso questa Camera;

che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);

che il condono, vale a dire la rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo Stato, a eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 112);

che la Legge sulla tariffa giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe essere competente per decidere sul condono relativo alle spese processuali dovute nella procedura di appello (Tappy, in CPC commenté, n. 12 ad art. 112);

che il condono delle spese processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante;

che per decidere sul condono è rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se l’istante è nell’impossibilità permanente di far fronte alle spese giudiziarie di seconda sede di complessivi fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza 10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191);

che nella fattispecie l’istante ha invero addotto di non poter versare l’importo di fr. 400.- e di essere a beneficio di prestazioni assistenziali, ma ciò non equivale ancora a dimostrare di essere in stato di indigenza permanente;

che a ogni modo, visto l’ammontare delle spese processuali di seconda istanza in complessivi fr. 400.-, si può ragionevolmente esigere dall’istante che abbia a pagare tale importo sull’arco di un anno, ciò che corrisponde a un onere mensile di fr. 34.-, pari a meno di fr. 1.05 al giorno;

che la domanda di condono deve dunque essere accolta limitatamente alla possibilità di versare l’importo in undici rate mensili di fr. 33.50 e una rata finale di fr. 31.50;

che viste le particolarità del caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per questa procedura;

Per questi motivi

decide: 1. La domanda di condono 14 marzo 2014 di IS 1 è respinta.

2. È accordato il pagamento rateale della tassa di giustizia di fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza

10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191) in undici rate mensili di fr. 33.50 e una rata mensile finale di fr. 31.50.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Notificazione:

-.

Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

(giudice Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).