Appeal Against Conciliation Authorization Dismissed as Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the decision of a conciliation authority that issued an authorization to proceed following the failure of a mandatory conciliation attempt concerning a claim for moral damages of 50,000, asserting the authority should have ordered a new attempt with the personal appearance of the opposing party. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the issuance of an authorization to proceed after a failed conciliation is not a final or incidental judicial decision from a first instance authority against which an appeal under the relevant procedural code is permitted, as conciliation is merely a prerequisite to the actual judicial procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b lett. a LOG, Art. 35 cpv. 2 lett. a LOG, Art. 308 CPC, Art. 210 CPC, Art. 308 pag, Art. 312 CPC; Appeal Against Conciliation Authorization Dismissed as Inadmissible: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the issuance of an authorization to proceed after a failed conciliation is not a final or incidental judicial decision from a first instance authority against which an appeal under the relevant procedural code is permitted, as conciliation is merely a prerequisite to the actual judicial procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision as the basis for the single-judge composition used to decide the appeal, which was deemed inadmissible.
This procedural rule was cited as the basis for deciding the manifestly inadmissible appeal using a simplified procedure without notifying the appellee.
This provision was cited to rule that the appeal costs must be borne by the unsuccessful appellant.
Testo completo
Incarto n. 12.2014.1 · Lugano 2 gennaio 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc. n. CM.2013.470 della Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 9 agosto 2013 da
AP 1 contro
AO 1 (rappr. dall’__________, __________
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 9 agosto 2013 AP 1, rappresentata __________, si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione l’avv. AO 1, contro la quale intendeva procedere con una richiesta di risarcimento del torto morale di fr. 50'000.- nell’ambito di un rapporto di mandato;
che la Segretaria assessora della Pretura, autorità di conciliazione, ha convocato le parti per l’udienza di conciliazione indetta il 27 novembre 2013;
che all’udienza di conciliazione tenutasi a quella data sono comparse in udienza l’istante, assistita da __________, e l’avv. __________, in rappresentanza della convenuta, che aveva giustificato la propria assenza con inderogabili impegni professionali;
che dopo discussione le parti non hanno trovato un accordo, motivo per cui l’autorità di conciliazione ha preso atto della mancata conciliazione e ha rilasciato seduta stante a AP 1 l’autorizzazione ad agire;
che il 24 dicembre 2013 AP 1 ha presentato appello contro il rilascio dell’autorizzazione ad agire, chiedendo di annullarla e di rinviare l’incarto all’autorità di conciliazione, per procedere a un nuovo tentativo di conciliazione in presenza della parte convenuta personalmente;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire da parte della Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2 (autorità di conciliazione giusta l’art. 35 cpv. 2 lett. a LOG) nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);
che ai sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);
che nella fattispecie l’appellante intende agire nei confronti della convenuta per una pretesa di fr. 50'000.-, sicché è dato il requisito del valore litigioso;
che l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734, n. 6 Art. 308 pag. 1755);
che nella fattispecie il valore per cui vuole procedere l’appellante ammonta a fr.
50'000.-, di modo che dopo aver costatato la mancata intesa tra le parti, la Segretaria assessora poteva solo rilasciare un’autorizzazione ad agire;
che il rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (DTF 139 III 273, II CCA sentenza del 14 giugno 2013 inc. 12.2013.89);
che nella fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da avviare;
che l’appello 24 dicembre 2013 è pertanto manifestamente improponibile e la Camera, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può deciderlo con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto all’appellata e senza necessità di esaminare le censure esposte dall’appellante, non potendo entrare nel merito della vertenza (sentenza II CCA 14 agosto 2012 inc. 12.2012.134);
che le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale non è stato richiesto di esprimersi sull’appello;
che nella commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di diritto;
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello
24 dicembre 2013 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP
1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).