Enforceability of Final International Arbitration Award Pending Federal Tribunal Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves a request to attest to the enforceability of a final international arbitration award issued on September 23, 2013, stemming from a dispute between one party and two others, despite the opposing parties having lodged an appeal with the Federal Tribunal and submitting a second, unresolved request for a stay of execution. The Court reasoned that the final arbitration award was definitive, and since the President of the Federal Tribunal had not granted suspensive effect to the appeal, the conditions for issuing the certificate of enforceability under applicable law were met, noting that any subsequent decision by the Federal Tribunal granting a stay could lead to a revocation or modification of the enforceability certificate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 248 lett. e CPC, Art. 190 cpv. 1 LDIP, Art. 256 cpv. 2 CPC, Art. 193 LDIP, Art. 193 cpv. 2 LDIP, Art. 100 cpv. 1 LTF; Enforceability of Final International Arbitration Award Pending Federal Tribunal Appeal: The Court reasoned that the final arbitration award was definitive, and since the President of the Federal Tribunal had not granted suspensive effect to the appeal, the conditions for issuing the certificate of enforceability under applicable law were met, noting that any subsequent decision by the Federal Tribunal granting a stay could lead to a revocation or modification of the enforceability certificate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the introduction to the dispositive section concerning the costs for issuing the enforcement certificate.
This provision governed the allocation of costs for issuing the enforcement certificate.
Testo completo
Incarto n. 12.2013.186 · Lugano 13 gennaio 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello statuente quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere: · Bettelini
vista l’istanza 5 novembre 2013 intesa al deposito e all’attestazione di esecutività del lodo arbitrale finale emanato il 23 settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di arbitrato internazionale CCA n. __________ nella vertenza che oppone
IS 1 rappr. dall’ RA 1 a
CO 1 CO 2 tutti rappr. dall’ RA 2
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 5 novembre 2013 BSI SA ha chiesto alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello di attestare l’esecutività del lodo arbitrale finale emanato il 23 settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di arbitrato internazionale CCA n. __________ nella vertenza che la oppone a CO 1 e CO 2;
che la procedente ha prodotto l’originale del lodo finale 23 settembre 2013 (composto di 84 pagine), la lettera di trasmissione del lodo originale a cura dell’arbitra, la comunicazione del Tribunale federale 25 ottobre 2013 e il ricorso in materia civile 23 ottobre 2013 presentato da CO 2 e CO 2 (inc. incarto 4A_530/2013);
che CO 1 e CO 2, invitati a esprimersi sull’istanza 5 novembre 2013 (ordinanza 11 novembre 2013 della giudice delegata all’istruzione) vi si sono opposti con memoriale 29 novembre 2013;
che la Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto con decisione 10 dicembre 2013 la domanda di effetto sospensivo;
che il legale di CO 1 e CO 2 ha comunicato il 14 dicembre 2013 di aver presentato al Tribunale federale una seconda domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso in materia civile, chiedendo a questa Camera di respingere l’istanza
5 novembre 2013, fino alla decisione del Tribunale federale sulla seconda istanza;
che nella fattispecie si applica la procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (Sutter-Somm, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., n. 18 ad art. 386);
che le parti hanno avuto ampie opportunità di esprimersi sull’istanza 5 novembre 2013;
che è indubbia la qualità di lodo arbitrale finale della decisione 23 settembre 2013 e la sua spedizione alle parti, di modo che il lodo è definitivo (art. 190 cpv.
1 LDIP);
che il ricorso in materia civile al Tribunale federale inibisce l’esecutività del lodo arbitrale solo se il Presidente della Corte conferisce effetto sospensivo al rimedio (Commentaire romand LDIP, n. 4 ad art. 193), ciò che non è stato il caso nella fattispecie;
che la seconda domanda di concessione dell’effetto sospensivo, presentata il 19 dicembre 2013, non risulta essere stata accolta, per quanto noto a questa Camera;
che non vi è pertanto motivo per negare il rilascio dell’attestato di esecutività, ritenuto che dovesse il Tribunale federale concedere effetto sospensivo al ricorso, lo stesso potrà essere revocato o modificato a istanza di parte (art.
256 cpv. 2 CPC);
che le spese dell’attestazione di esecutività sono a carico della parte istante, conformemente all’art. 193 LDIP;
che nella determinazione delle spese processuali si tiene conto del valore della vertenza, di oltre due milioni di CHF e del tipo di procedura;
che trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere dall’attribuzione di ripetibili;
in applicazione dell’art. 193 cpv. 2 LDIP, attesta: 1. Il lodo arbitrale finale emanato il 23 settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di arbitrato internazionale CCA n. 500022-2009 nella vertenza che oppone IS 1 a CO 1 e CO 2 è esecutivo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’istante IS
1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).