Commercial Registry Office v. Company: Appeal on Dissolution Reversal Based on Post-Petition Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Commercial Registry Office petitioned for the dissolution and liquidation of a company lacking a sole administrator and legal domicile, leading the lower court to grant the request. The company appealed, arguing that it had reinstated its legal situation by appointing a new administrator and domicile before the lower court's decision, though this information could not be submitted earlier due to procedural timing. The appellate court reasoned that the re-establishment of legal compliance, even if presented as new facts on appeal, warrants the reversal of the dissolution order, provided the procedural rules allow for the consideration of such *nova*; consequently, the appeal was granted, and the initial request for dissolution was rejected.
Regesto Legislator
UfficialeScioglimento di società anonima per carenze organizzative (assenza di AU e di recapito legale), ripristino della situazione legale dopo la decisione del pretore
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final decision preamble, this provision authorized the President to rule as a single judge.
Cited in the final decision preamble, this procedural rule likely governed the handling of the appeal.
Cited in the final decision preamble, this law likely governs aspects of the appellate court's procedure.
Cited in the reasoning section regarding costs, this provision dictates that procedural costs cannot be charged to the claimant (the Canton/URC) by federal law.
Testo completo
Incarto n. 12.2013.176 · Lugano 2 dicembre 2013/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.3297 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 12 agosto 2013 da
AO 1 contro
AP 1 ora rappr. da RA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’amministratore unico e senza più domicilio legale, che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione 11 ottobre 2013, pronunciando lo scioglimento della società convenuta e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare tasse né spese;
appellante la nuova amministratrice unica della convenuta con atto 22 ottobre 2013, con cui chiede di annullare la sentenza pretorile e di ripristinare la situazione della società, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre l’istante non ha presentato una risposta all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 agosto 2013 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto
dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la società AP 1 in __________, chiedendo che nei confronti della società, priva di amministratore unico e senza
domicilio legale, e invano diffidata (tramite pubblicazione sul FUSC: doc. B dell’inc. SO.2013.3297) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b e 941a cpv. 1 CO);
che con decisione 11 ottobre 2013 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO in accoglimento dell’istanza ha pronunciato lo scioglimento della AP 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare tasse né spese;
che con atto 22 ottobre 2013 la nuova amministratrice unica della società chiede di “annullare la sentenza pretorile e di ripristinare la situazione della società, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza”, adducendo che la situazione legale era stata ripristinata il 4 ottobre 2013 con la nomina di un nuovo amministratore unico e la designazione di un domicilio legale (doc. A, B e C prodotti con con il rimedio), ma che non era stato più possibile iscrivere le modifiche a Registro di Commercio (doc. B, comunicazione 15 ottobre 2013 dell’Ufficio del Registro di commercio);
che contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile con valore di fr. 100'000.- (pari al capitale sociale della convenuta) è dato il rimedio dell’appello (art. 308 CPC), che ha effetto sospensivo (art. 315 CPC);
che la causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il
diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (*nova*) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che nel caso concreto la nomina della nuova amministratrice unica e la designazione del domicilio legale sono avvenuti il 4 ottobre 2013, prima che il Pretore emanasse la decisione qui impugnata, ma i relativi documenti non potevano essere presentati in precedenza, il primo giudice non avendo assegnato alla convenuta un termine per esprimersi sull’istanza;
che di conseguenza la nuova documentazione può essere tenuta in considerazione in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747);
che in definitiva il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta
dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de
la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit
civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010
p. 362; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che l’appello deve dunque essere accolto e la decisione di prima istanza riformata nel senso che l’istanza dell’URC va respinta;
che visto il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 253 CPC da parte del Pretore, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di oneri processuali;
che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);
Per questi motivi
richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG
decide: I. L’appello 4 ottobre 2013 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza la decisione 11 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. n. SO.2013.3297, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. L’istanza 12 agosto 2013 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.*
II. Non si prelevano spese processuali di appello e non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).