Appeal Against Precautionary Order Inadmissible Due to Procedural Defects and Extinguishment by Final Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants sought the annulment of a lower court's precautionary order, demanding payment for unpaid rent and hosting services, while also submitting new evidence concerning server ownership and alleging potential criminal conduct by the opposing counsel. The court found the appeal inadmissible because it was neither properly motivated according to procedural rules, as it relied on new evidence that should have been presented earlier, nor was it necessary, given that the main proceeding on the merits had concluded and the precautionary measures were automatically extinguished by operation of law upon the final judgment becoming res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b lett. a LOG, Art. 268 CPC, Art. 343 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 292 CP, Art. 311 CPC, Art. 317 CPC; Appeal Against Precautionary Order Inadmissible Due to Procedural Defects and Extinguishment by Final Judgment: The court found the appeal inadmissible because it was neither properly motivated according to procedural rules, as it relied on new evidence that should have been presented earlier, nor was it necessary, given that the main proceeding on the merits had concluded and the precautionary measures were automatically extinguished by operation of law upon the final judgment becoming res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe single-judge composition of the Chamber was based on this provision for ruling on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning section, indicating that the provisional measure could be modified, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to explain the requirement for appeal motivation, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility (Order 1).
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new evidence, which justified the declaration of inadmissibility (Order 1).
Cited in the reasoning to explain why the provisional measures automatically lapsed because the main action concluded, leading to the finding that the appeal was moot (no explicit citation in the orders themselves, but the finding of mootness is the premise for the final ruling).
Used to calculate the reduced court costs for the manifestly inadmissible appeal in summary proceedings.
Mentioned in the remedies section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Mentioned in the remedies section regarding the threshold for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Mentioned in the remedies section regarding the admissibility of appeals for matters of fundamental legal importance.
Mentioned in the remedies section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Mentioned in the remedies section regarding the requirement to file ordinary and constitutional appeals simultaneously.
Used to determine the quantum of court costs for the appeal.
Used to determine the quantum of court costs for the appeal.
Used to determine the quantum of court costs for the appeal.
Cited in the reasoning for setting a fine in a previous stage, not in the final orders.
Cited in the reasoning regarding sanctions in the main action, not in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 12.2013.174 · Lugano 19 febbraio 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nelle cause a procedura sommaria inc. n. CA.2013.227 (provvedimenti cautelari) e CA.2013.228 (provvedimenti superprovvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza 1° luglio 2013 da
CO 1 rappr. dall’ RA 1 contro
IS 1 IS 2 IS 3 IS 4
chiedente la modifica dell’assetto cautelare 26 marzo 2013, domande che il Pretore ha parzialmente accolto in via superprovvisionale il 2 luglio 2013 (CA.2013.228), confermandole dopo contraddittorio il 4 ottobre 2013 (CA.2013.227), “a valere quale misura cautelare sino a definizione del processo di merito o sino ad eventuale modifica ex art. 268 CPC”;
appellanti i convenuti, i quali con atto 14 ottobre 2013, integrato il 21 ottobre 2013 con la produzione di nuovi documenti, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento supercautelare, il pagamento di quanto dovuto a IS 1 per
mensilità impagate di aprile e marzo 2013 in fr. 9'031.60 e il pagamento per *hosting service* dal gennaio 2011 al gennaio 2013 in fr. 193'431.-;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza di misure cautelari e supercautelari inaudita parte del 20 febbraio 2013 la società CO 1 di Zürich ha convenuto in causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, IS 1, N__________, IS 2 e A__________, chiedendo di vietar loro una serie di comportamenti, con la comminatoria dell’azione penale e di una multa disciplinare;
che con provvedimento supercautelare del 21 febbraio 2013 (CA.2013.58) il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto divieto ai convenuti: di trasferire fisicamente direttamente o indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o indirettamente o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi attivi della parte istante che si trovano presso la società __________, o di impedire in qualsiasi altro modo che si possa accedere ai predetti server tramite Internet (dispositivo 2.1), di trasferire fisicamente direttamente o indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o indirettamente o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi attivit di IS
1 che si trovano presso la società __________, o di impedire in qualsiasi altro modo che si possa accedere ai predetti servizi tramite Internet (dispositivo 2.2), di modificare o di cancellare, direttamente o indirettamente, i servizi e i dati che in qualsiasi modo sono collegati o riconducibili a CO 1 e che si trovano sui server della parte istante o di IS 1 presso la società __________ (dispositivo 2.3), in genere di accedere in qualsiasi modo ai server conducibili a CO 1 e che si trovano sui server della parte istante o di IS 1 presso la società __________ USA (dispositivo 2.4); ha inoltre fatto divieto ad Al__________ di accedere, modificare o cancellare direttamente o indirettamente qualsiasi dato di CO 1, di __________ o di altre società appartenenti a __________ che si trovano sui server di CO 1 o di IS 1 presso la società __________ o su qualsiasi server situato nel mondo (dispositivo 3); infine ha fatto divieto a IS
2 e ad Al__________ di trasferire ulteriormente o di intestare a se stessi o a terzi o di modificare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, i dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società appartenente al gruppo __________ (dispositivo n. 4), disponendo l’immediata esecutività della decisione supercautelare, con la comminatoria dell’azione penale e della multa disciplinare prevista dall’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e convocando le parti per la discussione il giorno di giovedì 14 marzo 2013;
che all’udienza del 14 marzo 2013 il Pretore ha reso attente le parti convenute all’opportunità di essere rappresentate e ha rinviato la discussione al 25 marzo 2013 (inc. CA.2013.57 e CA.2013.58);
che in occasione della discussione tenutasi il 25 marzo 2013 alla presenza delle parti e dei rispettivi patrocinatori il Pretore ha proposto di risolvere il procedimento cautelare nel senso che la decisione supercautelare 21 febbraio 2013 (inc. CA.2013.58) valeva come come assetto cautelare, l’istante versava a IS
1 fr. 4'000.- mensili anticipatamente entro il 31 di ogni mese, la prima volta il 31 marzo 2013, a presentazione della fattura, ritenuto che il mancato pagamento comportava la decadenza dell’assetto cautelare, mentre la violazione del provvedimento cautelare da parte dei convenuti comportava una multa di fr. 1'000.- giornalieri fino al ripristino dello stato anteriore;
che le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno accettato seduta stante la proposta, limitata “alla vita del provvedimento cautelare”, e il Pretore ha assegnato alla parte istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito al foro competente;
che con petizione 27 maggio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, a conferma dei provvedimenti cautelari già ottenuti, l’accertamento dell’inesistenza di relazioni contrattuali tra IS 1 e/o IS 2 e CO 1, di far ordine ai convenuti IS 1 e IS 2 di consegnare i dati di accesso ai server situati presso la società __________, di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei dati presenti sui server __________ situati presso la società __________, di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei server fisici __________ situati presso la società __________, di consegnare i dati di accesso (nome utente e password) al servizio DNS concernente i dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società appartenente al gruppo __________ di non accedere in alcun modo ai server e ai servizi riconducibili a CO 1 e che si trovano sui server presso la società __________, o in qualsiasi altra parte del mondo, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP e comunicazione in lingua inglese alla società __________ (inc. OR.2013.104);
che nel frattempo l’attrice CO 1 ha chiesto con istanza 3 giugno 2013 la modifica, già in via supercautelare, dell’assetto cautelare vigente (inc. CA.2013.185 per i provvedimenti supercautelari e CA.2013.186 per i provvedimenti cautelari);
che con decisione supercautelare 3 giugno 2013 il Pretore ha designato un perito per chiarire le problematiche tecniche e ha convocato le parti all’udienza di discussione del 20 giugno 2013 (inc. CA.2013.186);
che con successiva decisione supercautelare del 13 giugno 2013 (inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) il Pretore ha designato la ditta __________ per provvedere alla manutenzione del DNS server e di scegliere un nuovo DNS Hosting Provider, nell’entità della ditta __________, sita negli USA, con ordine a __________ di modificare 4 Domain Name Servers (dispositivo 1), sui quali solo __________ avrà accesso esclusivo, come anche sul DNS Server (dispositivo 2), e ha regolato la situazione in caso di “shutdown” dell’Internet server (dispositivi
3 a 6), disponendo una multa giornaliera di fr. 1'000.- in caso di mancato ossequio dell’ordine da parte di __________ dispositivo n. 7), una multa giornaliera di fr. 1'000.- a carico di __________ e di ognuno dei convenuti in caso di mancato ossequio dell’ordine (dispositivo n. 8);
che
all’udienza di discussione cautelare (CA.2013.185 e CA.2013.186) CO 1 ha confermato le proprie domande 3 giugno 2013, mentre le parti convenute sono rimaste assenti
senza giustificazione;
che con istanza di modifica dell’assetto cautelare del 1° luglio 2013, promossa nei
confronti di IS 1, N__________, IS 2 e Al__________, CO 1 ha chiesto al Pretore provvedimenti urgenti, già in via supercautelare, in relazione ai server,
invocando violazioni dell’assetto cautelare approvato il 25 marzo 2013 (inc. CA.2013.56 e CA.2013.57);
che il Pretore ha accolto parzialmente le domande con decisione supercautelare 2 luglio 2013 (inc. CA.2013.228), assegnando alle parti convenute un termine di
15 giorni per presentare osservazioni alla domanda;
che con decisione 2 luglio 2013 il Pretore, preso atto della contumacia delle parti convenute, ha confermato il provvedimento supercautelare del 13 giugno 2013 (inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) quale assetto cautelare fino a definizione della causa di merito (OR.2013.104) o fino a un’eventuale modifica, ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 4'500.- a carico dei convenuti in solido, tenuti inoltre a versare all’istante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;
che le parti convenute hanno presentato il 1° ottobre 2013 nell’ambito delle procedure CA.2013.227 e CA.2013.228 richiesta di annullare tutti i provvedimenti a favore
di CO 1, postulando il pagamento di quanto dovuto a IS 1 in fr. 931.60, il pagamento per *hosting service* di fr. 193'431.- e l’invio degli atti al
Tribunale penale per quanto riguarda la posizione del patrocinatore di controparte;
che con decisione cautelare 4 ottobre 2013 (inc. CA.2013.227 e CA.2013.228) il Pretore ha confermato il provvedimento supercautelare del 2 luglio 2013 “a valere quale misura cautelare sino a definizione del processo di merito o sino ad eventuale modifica ex art. 268 CPC”, ha condannato i convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in favore dello Stato, i convenuti IS 1 e IS 2 oltre a __________, in solido per una multa disciplinare di fr. 1'000.- giornalieri dal 23 agosto 2013, e infine ha respinto l’istanza 1° ottobre 2013 dei convenuti;
che con richiesta 14 ottobre 2013 a questa Camera (inc. 12.2013.174) IS 1, N__________, IS 2 e Al__________, hanno proposto l’annullamento della decisione 4 ottobre 2013 nelle cause CA.2013.277 (correttamente: 227) e CA.2013.228;
che con decisione 4 ottobre 2013 il Pretore ha accertato nella causa di merito inc.
OR.2013.104 la contumacia dei convenuti IS 1 e IS 2, ha ritenuto che il procedimento di merito era maturo per il giudizio sulla base dei documenti
prodotti dall’attrice e dalle risultanze della perizia da lui ordinata nell’ambito del procedimento cautelare e ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- a carico dei convenuti in solido, tenuti inoltre a rifondere all’attrice l’importo di fr. 2'000.- per ripetibili;
che l’appello
15 ottobre 2013 dei convenuti nella causa di merito IS 1 e IS 3 è stato respinto da questa Camera il 19 novembre 2013 (inc. 12.2013.173);
che con la memoria aggiuntiva prodotta il 21 ottobre 2013 ancora nel termine di appello, i convenuti nelle procedure provvisionali IS 1, N__________, IS 2 e Al__________ hanno fatto valere nuova documentazione, relativa alla proprietà dei server, sia per la causa di merito sia per le cause provvisionali, chiedendo inoltre di verificare se nel comportamento del legale di controparte non fossero ravvisabili reati penali;
che gli atti non sono stati notificati alla controparte;
che nella fattispecie né le parti né il Pretore hanno indicato quale è il valore litigioso, che può essere stabilito in almeno fr. 100'000.-, viste le pretese vantate per lo *hosting service*;
che l’atto denominato “richiesta” del 14 ottobre 2013 va quindi trattato come appello;
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);
che gli appellanti chiedono di annullare la decisione supercautelare del Pretore per il motivo che l’istante non è la legittima proprietaria dei server oggetto della vertenza e chiedono il pagamento delle mensilità impagate di aprile e marzo 2013 oltre al pagamento per lo *hosting service*, il tutto producendo una serie di documenti a sostegno delle loro argomentazioni;
che nuovi mezzi di prova e nuovi fatti sono ammessi solo alle condizioni poste dall’art.
317 CPC, qui manifestamente non adempiute, poiché le allegazioni e i documenti di cui vorrebbero prevalersi gli appellanti nei loro scritti 14 e 21 ottobre 2013 potevano essere presentati al Pretore nell’ambito della procedura di prima istanza, dove i convenuti hanno lasciato decorrere infruttuosi i termini per la presentazione delle osservazioni nell’ambito della procedura provvisionale;
che nei loro scritti, inoltre, i convenuti non contestano gli accertamenti del Pretore né spiegano per quali motivi sarebbe errata la decisione presa dal primo giudice sulla base degli atti e delle allegazioni presentate nei tempi e nei modi previsti dal codice di procedura civile, e si limitano a presentare la loro versione dei fatti, sulla base di nuovi documenti, come detto irricevibili in questa sede;
che di conseguenza l’appello 14 ottobre 2013 con il memoriale aggiuntivo del 21 ottobre 2013 non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC ed è manifestamente irricevibile, di modo che la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare gli atti alla controparte;
che a ogni modo i provvedimenti superprovvisionali e cautelari erano stati emanati in attesa della definizione della causa di merito OR.2013.104, in seguito chiusa con la decisione emanata il 4 ottobre 2013 dal Pretore, confermata il 19 novembre 2013 (inc. 12.2013.173) da questa Camera;
che la decisione 4 ottobre 2013 del Pretore è passata in giudicato il 5 febbraio 2014, il Tribunale federale avendo dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro la decisione 19 novembre 2013;
che di conseguenza i provvedimenti superprovvisionali e cautelari emanati in pendenza di causa sono in ogni caso automaticamente decaduti, come prevede l’art. 268 cpv. 2 CPC, e l’appello è diventato privo di oggetto;
che le spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti con vincolo di solidarietà, mentre non si attribuiscono ripetibili all’attrice qui appellata, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;
che le spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti IS 1, IS 4, IS 3 e IS 2, con vincolo di solidarietà, mentre non si attribuiscono ripetibili all’istante qui appellata, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;
che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 100'000.-;
che nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG), ridotta per tenere conto del fatto che non si entra nel merito dell’appello;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. La “richiesta”
14 ottobre 2013, con l’aggiunta 21 ottobre 2013, trattata come appello, è irricevibile.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 600.- sono a carico di AP 2, RA 2, AP 3 e AP
4 con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- - - - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente:
giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).