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12.2013.145 • TRAC TI 12.2013.145 Generato dall'IA

Appellant v. Insurer: Lack of Standing Due to Invalid Assignment

Numero d'incarto 12.2013.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sued an insurer for damages following a claimed vehicle theft, seeking various monetary amounts under an auto insurance policy which had previously been assigned by the leasing company. The initial court rejected the petition, and the appellant appealed, but the appellate court confirmed the rejection, reasoning that the appellant lacked active standing because the document purporting to grant her the rights from the leasing company—a required retrocession—was invalid as it was signed by an individual whose authority to represent the ceding entity was not verifiable by the commercial register records, thus failing to establish the necessary legal basis for the claim despite the insurer's initial doubts concerning the theft itself.

Regesto Legislator

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Art. 39 LCA, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 151 CPC; Appellant v. Insurer: Lack of Standing Due to Invalid Assignment: The initial court rejected the petition, and the appellant appealed, but the appellate court confirmed the rejection, reasoning that the appellant lacked active standing because the document purporting to grant her the rights from the leasing company—a required retrocession—was invalid as it was signed by an individual whose authority to represent the ceding entity was not verifiable by the commercial register records, thus failing to establish the necessary legal basis for the claim despite the insurer's initial doubts concerning the theft itself.

Parole chiave

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cessione del credito diritto dell'assicuratore assicurazione contro il furto difetto di legittimazione compagnia d'assicurazioni persona giuridica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that procedural costs follow the event (loser pays).

art. 7 LTG

Cited for calculating the amount of court fees (costs).

art. 8 cpv. 1 LTG

Cited for calculating the amount of court fees (costs).

art. 13 LTG

Cited for calculating the amount of court fees (costs).

art. 66 cpv. 1 LTF

Implicitly referenced in the dispositive through the cost order, although Art. 106 CPC and specific Cantonal laws were cited for the calculation, the general principle of costs follows the outcome, which is typically grounded in the Federal Code of Civil Procedure (CPC) in the reasoning but the final order refers to the costs which are usually grounded in the LTF for federal courts or cantonal rules for cantonal courts. However, strictly adhering to the rule: the final order cites 'art. 106 cpv. 1 CPC' and the cost calculation references LTG articles. Since the final order does not explicitly cite Art. 66 LTF, it is excluded, as the costs calculation basis is specified via LTG articles.

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Testo completo

Incarto n. 12.2013.145 · Lugano 22 luglio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello --- · --- · ---

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera: · Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata – inc. n. SE.2013.38 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 28 gennaio 2013 da

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1 contro

AO 1 rappr. dall’avv. RA 2

con cui ha chiesto di condannare la convenuta: I) in via principale al pagamento in suo favore di fr. 16'758.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo emesso nel 2013 nei suoi confronti dall’Ufficio esecuzioni di __________; II) in via subordinata al versamento di fr. 13'000.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo summenzionato; III) in via ancor più subordinata alla corresponsione di fr. 6'140.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi e a fr. 3'000.- relativi a “spese legali cagionate dalla vertenza legata al furto della vettura”, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo summenzionato;

domande avversate dalla

convenuta che con osservazioni 4 marzo 2013 ha postulato la reiezione in ordine della petizione “per quanto concerne l’importo che supera quanto richiesto con

istanza di conciliazione” e nel merito per carenza di legittimazione attiva, in via subordinata perché in ogni caso infondata;

sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 12 agosto 2013, respingendo la petizione e non ammettendo i mezzi di prova offerti dalle parti all’udienza di discussione 27 maggio 2013;

appellante l’attrice che con appello 16 settembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso I) in via principale di condannare la controparte al pagamento di fr. 16'758.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 18 gennaio 2013 emesso dall’Ufficio esecuzioni di __________, nonché di addossare alla convenuta un importo non precisato a titolo di tasse e spese di giustizia e di obbligarla a corrisponderle delle ripetibili non quantificate; II) in via subordinata di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello;

richiamata la decisione

22 novembre 2013 con la quale questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 16 settembre 2013 dall’appellante;

mentre la convenuta con “osservazioni” (correttamente: risposta) 24 aprile 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese giudiziarie di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AO 1 hanno stipulato un contratto di “assicurazione veicoli a motore” con inizio il 16 dicembre 2008 e scadenza il 1° gennaio 2014 inerente al veicolo __________ e concernente, segnatamente, la copertura “responsabilità civile” e “casco totale” (doc. C). Il 9 febbraio 2011 AP 1 ha denunciato in Polizia cantonale la sottrazione della vettura testé menzionata, affermando che deteneva la medesima in virtù di un contratto di leasing con __________, __________. Ella ha altresì indicato che il veicolo era stato messo in circolazione nel 2003 e che al momento del furto

aveva già percorso 156'000.- km. AP 1 ha dichiarato che l’asserito furto sarebbe avvenuto a __________, in via __________, tra il 7 e il 9 febbraio 2011,e

ha affermato di disporre, da sempre, unicamente di due chiavi del veicolo e che le medesime, al momento dell’asserita sottrazione dell’autovettura, erano in suo possesso (doc. D; cfr. anche doc. T).

B. Il 21 marzo successivo AP 1 ha notificato, mediante l’apposito modulo, l’evento testé menzionato a AO 1. L’assicurata ha

affermato che il veicolo, messo in circolazione per la prima volta nel marzo 2003, era da lei detenuto in virtù di un contratto di leasing stipulato con __________, __________. Ella ha altresì affermato che al momento dell’“acquisto” del veicolo le chiavi erano due e che esse si trovavano presso il proprio domicilio, non rispondendo invece alla domanda di sapere se vi fossero delle chiavi mancanti rispettivamente se fossero state effettuate delle copie. Ella ha, infine, precisato che al parafango destro anteriore vi era un’ammaccatura a seguito di un incidente della circolazione avvenuto in data 31 dicembre 2010 (doc. F).

C. Il 5 maggio 2011 le parti si

sono incontrate per un colloquio, in occasione del quale AP 1 ha ribadito l’esistenza di due sole chiavi. Alla domanda di sapere se “Lei o una persona da lei

incaricata ha mai ordinato una copia delle chiavi originali? Se sì, chi, quante chiavi e presso chi?”, ella ha risposto “No, mai state richieste copie di chiavi”. Una volta preso visione del rapporto 26 aprile 2011 di __________, __________, commissionato dall’assicurazione, secondo il quale una delle due chiavi consegnate dall’assicurata era una copia, ella ha tuttavia ammesso che “Lo scorso anno risiedevo in __________ (__________) e in circostanze non chiarite ho perso una chiave della vettura: ho contattato il garage __________ di __________ e ho comandato una chiave. Vi consegnerò al più presto la relativa fattura dell’ordinazione della chiave”. Alla domanda se “Lei aveva intenzione di vendere o cedere l’autovettura in questione? Aveva forse già acquistato un altro veicolo?”, AP 1 ha risposto di aver “chiesto in dicembre 2010 alla leasing a quanto ammontasse il valore di riscatto per poi acquistare in nome mio la vettura. Purtroppo l’offerta mi è arrivata solo dopo il furto della vettura” (doc. G, risposte n. 10, 11, 22 e 23).

D. Con lettera 28 giugno 2011 AO

1 ha rifiutato la copertura assicurativa affermando che l’assicurata non aveva ottemperato ai presupposti di cui all’art. 39 LCA, ovvero non aveva fornito le “necessarie prove dei fatti da lei asseriti”. Essa ha affermato che i fatti descritti da AP 1 destavano “legittimi dubbi sul caso. Infatti le circostanze del supposto evento non sono credibili”. A sostegno della propria posizione l’assicurazione ha in particolare menzionato le contraddizioni dell’assicurata sulla questione delle chiavi nonché la circostanza secondo la quale la ditta di leasing le aveva comunicato il valore di riscatto della vettura precedentemente all’asserito furto e non, come da ella riferito in occasione del colloquio 5 maggio 2011, solo successivamente (doc. H).

E. Previo infruttuoso tentativo

di conciliazione con petizione 28 gennaio 2013 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna

di quest’ultima I) in via principale al pagamento in suo favore di fr. 16'758.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo emesso nel 2013 nei suoi confronti dall’Ufficio esecuzioni di __________; II) in via subordinata al versamento di fr. 13'000.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo summenzionato; III) in via ancor più subordinata alla corresponsione di fr. 6'140.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi e a fr. 3'000.- relativi a “spese legali cagionate dalla vertenza legata al furto della vettura”, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo summenzionato. Con osservazioni 4 marzo 2013 la convenuta si è opposta alle domande avversarie, postulando la reiezione in ordine della petizione “per quanto concerne l’importo che supera quanto richiesto con istanza di conciliazione” e nel merito per carenza di legittimazione attiva, in via subordinata perché in ogni caso infondata. Il 27 maggio 2013 si è tenuto il dibattimento, in occasione del quale le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista. Con decisione 12 agosto 2013 il Pretore ha respinto la petizione.

F. Con appello 16 settembre 2013 l’attrice è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso I) in via principale di condannare la controparte al pagamento di fr. 16'758.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011 oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del

18 gennaio 2013 emesso dall’Ufficio esecuzioni di __________, e di addossare alla convenuta un importo non precisato a titolo di tasse e spese di giustizia nonché di obbligarla a corrisponderle delle ripetibili non quantificate; II) in via subordinata di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il 22 novembre 2013 questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante il 16 settembre 2013. Con “osservazioni” (correttamente: risposta) 24 aprile 2014 la convenuta postula la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 12 agosto 2013 e ricevuta dall’appellante il 14 agosto successivo. Tenuto conto delle ferie giudiziarie giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC l’appello datato

16 settembre 2013 è tempestivo. Il gravame è stato intimato all’appellata il 14

marzo 2014 e notificato il 17 marzo 2014. In considerazione delle ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC anche la risposta 24 aprile 2014 è quindi

tempestiva.

3. Il Pretore ha spiegato che il fatto, per l’attrice, di aver consapevolmente negato l’esistenza di una terza chiave è sufficiente per negare la copertura assicurativa da ella postulata. Egli ha soggiunto che ulteriori elementi confortano la decisione di negare quanto da ella richiesto. In primo luogo, l’autovettura non era un bersaglio ghiotto per un potenziale ladro, dato che era vecchia, un modello assai superato, con molti chilometri di percorrenza e un valore commerciale particolarmente ridotto. Il primo giudice ha inoltre sottolineato che l’attrice si trovava in ristrettezze finanziarie e che l’evento in questione non era il primo a lei ascrivibile, tanto che l’assicurazione era stata disdetta dalla convenuta per il 19 febbraio 2011 a causa dei troppi sinistri denunciati. Non da ultimo, il Pretore ha precisato che l’asserito furto è stato notificato a pochi giorni dalla scadenza testé menzionata. Di conseguenza, egli ha respinto la petizione, ritenendo mancanti i presupposti della verosimiglianza preponderante del furto.

4.La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,

100 II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).

5. L’attrice ha dichiarato che la sua legittimazione attiva è data “vista la dichiarazione di retrocessione del 9 gennaio 2013 della __________” di cui al doc. CC (petizione 28 gennaio

2013, pag. 2 in alto, cfr. anche pag. 5 in alto). La convenuta ha osservato che siccome il documento testé menzionato è stato allestito successivamente

all’inoltro dell’istanza di conciliazione 9 ottobre 2012, tale procedura è stata eseguita in mancanza di legittimazione attiva e, pertanto, la petizione dev’essere respinta per assenza di una valida procedura conciliativa

(osservazioni 4 marzo 2013, pag. 6 in alto). Al dibattimento 27 maggio 2013 AP 1 ha sostenuto che l’argomentazione della controparte è stata sollevata unicamente con le

osservazioni citate, mentre precedentemente essa le avrebbe sempre riconosciuto la qualità di controparte contrattuale. A suo dire, quindi, la censura della convenuta sarebbe contraria alla buona fede processuale e avrebbe uno scopo meramente dilatorio (pag. 3 in mezzo). Al riguardo quest’ultima ha affermato la tempestività della propria contestazione, sottolineando di non aver mai riconosciuto la legittimazione attiva dell’attrice. Essa ha preso, infine, atto della mancata contestazione della controparte sulle carenze della procedura conciliativa a seguito dell’assenza di legittimazione attiva, dato che si sarebbe limitata a

invocare una violazione della buona fede processuale (pag. 5 in fondo). Dalla motivazione della decisione pretorile non emerge alcunché sulla questione della

legittimazione attiva.

6. Come evidenziato sopra l’attrice ha fondato la propria legittimazione attiva sulla dichiarazione di retrocessione 9 gennaio 2013 di cui al doc. CC. In tale documento è indicato che __________, in qualità di cedente, retrocede a AP 1, “in virtù della dichiarazione di cessione Assicurazione casco, contratto no. __________, contraente del leasing signor __________ __________, contraente della polizza

assicurativa no. __________ signora AP 1”, “i diritti risultanti dal sinistro «furto vettura» del 9 febbraio 2011 da contratto di assicurazione casco

totale, polizza n. __________, per la vettura __________, stipulata con AO 1 dalla signora AP 1, in generale e in particolare per il sinistro notificato in data 9 febbraio 2011 (furto)”. Tale dichiarazione è sottoscritta da “__________” e “__________”. Dall’estratto del Registro di commercio relativo alla società __________, __________, emerge che all’epoca della sottoscrizione del doc. CC __________ __________ (“vicedirettore”) aveva diritto di “firma collettiva a due” (www.shab.ch). Non vi è invece alcun riferimento al signor “__________” testé menzionato. In assenza, peraltro, di ulteriori risultanze, agli atti, che legittimino l’agire della persona in questione, ne consegue che la dichiarazione di cui al doc. CC non costituisce una valida retrocessione atta a fondare la legittimazione attiva dell’attrice. Nella fattispecie, invero, non vi è dubbio – e nemmeno le parti lo contestano – che la legittimazione attiva dell’attrice debba fondarsi su una valida retrocessione, da parte della società di leasing, delle pretese vantate da AP 1, dato che dal carteggio processuale emerge che esse erano state oggetto, a suo tempo, di una cessione (doc. V e 11). Nemmeno si può dire che il giudice non può fondarsi su quanto emerge dall’estratto del registro di commercio citato, sebbene le parti non abbiano speso una parola al riguardo. Invero, da un lato le iscrizioni figuranti a registro di commercio – accessibili anche via internet all’indirizzo www.shab.ch – sono fatti notori giusta l’art. 151 CPC (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 630; cfr. anche sentenza del Tribunale federale inc. 5A_62/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2), dall’altro non si è in presenza di un caso in cui la legittimazione attiva deve ritenersi implicita in assenza di contestazione, poiché la stessa attrice ha fondato la medesima sulla dichiarazione di retrocessione 9 gennaio 2013 e compete quindi al giudice vagliarne, d’ufficio, la portata giuridica. Ne consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione pretorile, che ha respinto la petizione, confermata, seppure per altri motivi rispetto a quelli addotti dal primo giudice.

7. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in applicazione degli art. 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG. Alla parte appellata sono attribuite ripetibili, commisurate al fatto che in sede di appello non ha profuso impegno per la trattazione della presente problematica, esaminata d'ufficio da questa Camera. Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 18'136.80 (fr. 16'758.- + fr. 1'275.80 + fr. 103.-) e non raggiunge quindi la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per i quali motivi

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L’appello 16 settembre 2013 di AP

1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 300.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).