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12.2013.1 • TRAC TI 12.2013.1 Generato dall'IA

Application to Appoint Arbitrator President Struck as Moot Following Arbitrator Challenge

Numero d'incarto 12.2013.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party sought the appointment of the president of an arbitral tribunal following an initial request for arbitration initiated under a contract's arbitration clause, which included a dispute regarding the challenging of the initiating party's appointed arbitrator. Following the successful challenge to the initial arbitrator, both parties subsequently agreed that the request for the appointment of the tribunal president was moot, as the invalidation of the first arbitrator necessitated a restart of the appointment process according to the contractually agreed procedure, thereby rendering the prior judicial application without object. Consequently, the court struck the application from the roles, imposing costs on the initiating party because the procedure became unnecessary due to the disqualification of its appointed arbitrator.

Regesto Legislator

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Art. 179 cpv. 1 LDIP, Art. 242 CPC, Art. 362 pag, Art. 106 CPC, art. 17 LTG, art. 21 LTG; Application to Appoint Arbitrator President Struck as Moot Following Arbitrator Challenge: Following the successful challenge to the initial arbitrator, both parties subsequently agreed that the request for the appointment of the tribunal president was moot, as the invalidation of the first arbitrator necessitated a restart of the appointment process according to the contractually agreed procedure, thereby rendering the prior judicial application without object. Consequently, the court struck the application from the roles, imposing costs on the initiating party because the procedure became unnecessary due to the disqualification of its appointed arbitrator.

Parole chiave

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nomina dell'arbitro clausola compromissoria parte contraente domanda di designazione annullamento del lodo arbitrale autorità con potere di nomina Nomina di arbitro, stralcio per mancanza di oggetto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Used as the legal basis for declaring the arbitration nomination request moot and striking it from the record.

art. 106 CPC

Cited regarding the decision on procedural costs (spese processuali).

art. 17 LTG

Cited for the regulation of court fees (spese processuali).

art. 21 LTG

Cited for the regulation of court fees (spese processuali).

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Testo completo

Incarto n. 12.2013.1 · Lugano 6 settembre 2013/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 7 e 9 LOG

vista l’istanza 21 dicembre 2012 presentata dall’avv. IS 1, __________, nella procedura arbitrale avviata il 26 novembre 2012

da

PI 1, PI 2, tutti rappr. dall’avv. RA 3, e/o avv. RA 4, contro IS 1, rappr. dal suo Municipio e patrocinato dall’avv. dott. RA 3 per chiedere la designazione del presidente del tribunale arbitrale collegiale;

richiamata l’ordinanza 30 luglio 2013 con la quale le parti sono state invitate a comunicare se la procedura di nomina fosse ancora attuale, dopo la decisione 18 giugno 2013 inc. 12.2012.218;

preso atto che tutte le parti hanno concordemente ritenuto priva di oggetto la procedura avviata il 21 dicembre 2012;

considerato

in fatto e in diritto:

che il IS

1 (quale committente) e il Consorzio __________ (quale delibatario), composto di CO 1, __________ (Spagna), CO 2, __________, ed __________, __________, hanno concluso il 26 novembre 2009 un contratto di appalto relativo all’edificazione del Nuovo Centro Culturale di __________ al prezzo globale di CHF 128'687'614.- IVA inclusa (doc. I), contenente la clausola compromissoria 14.5 denominata “Controversie e foro applicabile e diritto applicabile”;

che in base a tale clausola arbitrale le parti hanno concordato di sottoporre le controversie che dovessero sorgere tra il committente e il delibatario al giudizio esclusivo di un tribunale arbitrale composto di tre membri “e meglio da due tecnici, designati da ognuna delle due parti, e da un terzo membro obbligatoriamente giurista con funzione di Presidente. La procedura è avviata con notifica di una parte all’altra della volontà di adire il Tribunale arbitrale e con la designazione dell’arbitro di parte; il destinatario ha dieci giorni di tempo per nominare il proprio arbitro, ritenuto che in caso di mancata designazione la causa farà il suo corso con il solo arbitro di nomina del denunciante”;

che il Consorzio ha avviato il 26 novembre 2012 una procedura arbitrale, nel cui ambito sono sorte divergenze per quel che concerne la designazione dell’arbitro di parte istante, ricusato il 17 dicembre 2012 dalla committente per mancanza delle qualifiche previste contrattualmente (inc. 12.2012.218 di questa Camera);

che nel frattempo l’arbitro designato dal consorzio aveva chiesto al giudice statale di appoggio, in nome del Consorzio, di designare il presidente del tribunale arbitrale, le parti non avendo raggiunto un’intesa al riguardo, in particolare a causa della procedura di ricusazione in corso;

che con decisione 18 giugno 2013 la giudice unica della Camera ha ammesso la ricusazione dell’arbitro di parte istante;

che con decisione ordinatoria del 30 luglio 2013 la giudice unica della Camera ha chiesto alle parti di comunicare entro il 30 agosto 2013 se la procedura di nomina del presidente del tribunale arbitrale era ancora attuale o se poteva essere stralciata dai ruoli;

che con scritti 26, 27 e 28 agosto 2013 l’arbitro ricusato, il Consorzio istante e il committente hanno comunicato che la procedura di nomina dell’arbitro poteva essere stralciata dai ruoli, il committente protestando altresì spese e ripetibili;

che l’intervento del giudice statale d’appoggio è sussidiario al sistema di designazione del presidente del tribunale arbitrale scelto dalle parti nella clausola 14.5 del contratto;

che dopo la ricusazione del precedente arbitro di parte istante, le parti devono avere la possibilità di scegliere il nuovo arbitro conformemente alle modalità pattuite con la clausola 14.5, riservato il ricorso al giudice d’appoggio statale in caso di necessità, nel rispetto del principio di autonomia delle parti previsto dall’art. 179 cpv. 1 LDIP;

che la procedura avviata il 21 dicembre 2012 è così diventata priva di oggetto e può essere stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);

che le spese processuali possono essere contenute al minimo (art. 17 e 21 LTG) e vanno poste a carico della parte istante, la procedura essendo diventata priva di oggetto dopo la ricusazione dell’arbitro da essa designato;

che la parte convenuta (il committente) ha protestato spese e ripetibili, ma non ha fornito indicazioni sull’importo rivendicato a tale titolo;

che tenuto conto dei parametri indicati nel Regolamento per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1, art. 11, 12 e 13), un importo di fr. 400.- appare adeguato alla fattispecie;

che la decisione non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art.

362 pag. 1509);

Per questi motivi

visti per le spese l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide: 1. L’istanza di nomina di arbitro (presidente del tribunale arbitrale) del 21 dicembre 2012 è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste in solido a carico di CO 1, e CO 2, che rifonderanno al Comune di __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- - e/o - -

La presidente della seconda Camera civile

Epiney-Colombo