Declaratory Judgment of Non-Debt Barred by Prior Objection to Payment Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought a declaratory judgment via summary proceedings to establish the non-existence of a debt of 90,000 Swiss francs, which was the subject of an ongoing enforcement procedure initiated by the opposing party, and to annul that enforcement, but the lower court dismissed the claim as inadmissible because the claimant had already filed an objection to the payment order, thereby halting the enforcement proceedings. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that established jurisprudence dictates that an obligor who has filed an objection to an enforcement order cannot use the action for declaratory judgment of non-debt under the relevant statute (Art. 85a LEF) when the creditor has not initiated proceedings to reject the objection, and this inadmissibility holds regardless of whether the summary procedure chosen was appropriate, thus affirming the lower court's decision not to proceed to the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 85a LEF, Art. 257 CPC, Art. 257 cpv. 3 CPC, Art. 312 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF; Declaratory Judgment of Non-Debt Barred by Prior Objection to Payment Order: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that established jurisprudence dictates that an obligor who has filed an objection to an enforcement order cannot use the action for declaratory judgment of non-debt under the relevant statute (Art. 85a LEF) when the creditor has not initiated proceedings to reject the objection, and this inadmissibility holds regardless of whether the summary procedure chosen was appropriate, thus affirming the lower court's decision not to proceed to the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court determined that the lower court correctly issued a decision of non-entry into the merits based on the inadmissibility of the action.
The appeal was decided without notifying the counterparty because it was manifestly unfounded.
The initial claim was brought under the summary procedure of 'tutela dei casi manifesti' (simplified procedure for clear cases).
This article is incorrectly cited in the provided text as the costs provision is usually regulated by specific procedural articles like Art. 66 LTF for the Federal Supreme Court, but since the decision is from a cantonal court of appeal, the cost decision relates to cantonal rules or Art. 66 LTF style rules if applied analogously. Given the constraints, and seeing only procedural/cost articles in the final orders, if a federal procedural article for costs must be inferred from the context of the remedies section, Art. 66 LTF would typically apply to costs at the Federal level, but since the orders only specify 'spese processuali' and do not cite a specific cost article for the appeal decision itself, only the explicitly cited procedural rules or the general reference to costs in order 2 stand. I will rely strictly on what is explicitly cited in orders 1, 2, or 3. As no cost/legal aid provision is cited in orders 1, 2, or 3, I will omit them.
Testo completo
Incarto n. 12.2012.56 · Lugano 4 maggio 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera: · Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.1112 (procedura sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 1° marzo 2012 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro
AO 1
chiedente l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 90'000.- oltre interessi di cui al PE n. __________ inviato da AO 1 e l’annullamento dell’esecuzione medesima, con la procedura sommaria della tutela dei casi manifesti;
domanda che il Pretore ha respinto siccome irricevibile con decisione 22 marzo 2012;
appellante l’istante, che con atto di appello 6 aprile 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza, accertare l’inesistenza del debito e annullare l’esecuzione in corso, con protesta di tasse e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 1° marzo 2012 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, la società AO 1 con un atto denominato “azione di accertamento di inesistenza del debito (art. 85a LEF e 257 CPC)” per ottenere mediante la procedura sommaria della tutela dei casi manifesti l’accertamento dell’inesistenza del debito a suo carico posto in esecuzione con il PE n. __________ e il conseguente annullamento dell’esecuzione medesima;
che il Pretore, dopo aver accertato che l’istante aveva interposto opposizione al PE e che la procedura esecutiva era ferma a tale stadio, ha dichiarato irricevibile l’istanza e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- a carico dell’istante, senza interpellare la parte convenuta;
che con atto di appello 6 aprile 2012 l’istante chiede che il giudizio pretorile sia riformato nel senso di accogliere l’istanza, accertare l’inesistenza del debito di cui al PE n. __________ e annullare la procedura di esecuzione in corso, con protesta di spese e ripetibili;
che l’atto di appello non è stato notificato alla controparte;
che l’appellante, dopo aver riprodotto nell’appello il testo della propria istanza, rimprovera al Pretore l’errata applicazione del diritto per aver applicato la giurisprudenza pubblicata in DTF 125 III 149 e 128 III 334 e sostiene che la procedura di tutela dei casi manifesti è quella idonea a garantire gli interessi della persona escussa ingiustificatamente;
che a detta dell’istante il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito dell’applicabilità dell’art. 85a LEF, la giurisprudenza federale sulla quale il primo giudice si è fondato essendo “vecchia di oltre un decennio”, mentre il nuovo istituto della tutela dei casi manifesti consente di dare protezione immediata a chi come lui è stato escusso ingiustificatamente;
che la procedura esecutiva avviata con il PE n. __________ è ferma allo stadio dell’opposizione interposta dall’escusso (doc. D), ciò che quest’ultimo non nega;
che per costante giurisprudenza (DTF 125 III 149, 128 III 334, RtiD II-2005 82c pag. 785) l’escusso che ha interposto opposizione al PE non può avvalersi dell’azione prevista dall’art. 85a LEF qualora il procedente non promuova la procedura di rigetto dell’opposizione;
che la fattispecie è chiara, come afferma l’appellante, ma proprio per questo è palese che l’azione promossa il 1° marzo 2012 era improponibile;
che il genere di procedura scelta dall’istante nulla muta, poiché l’irricevibilità dell’azione promossa dall’istante con esplicito riferimento all’art. 85a LEF rimane qualunque sia la procedura seguita, sia quella ordinaria (art. 219 seg. CPC, visto il valore di fr. 90'000.-), sia quella sommaria di tutela dei casi manifesti scelta nella fattispecie (art. 257 CPC);
che pertanto dopo aver constatato che l’azione di accertamento di inesistenza di debito ai sensi dell’art. 85a LEF promossa il 1° marzo 2012 dall’istante era irricevibile per l’esistenza di una procedura esecutiva ferma all’opposizione, il Pretore poteva solo emanare una decisione di non entrata nel merito, come prescritto dall’art. 257 cpv. 3 CPC;
che di conseguenza l’appello, manifestamente infondato, può essere deciso senza notificazione alla controparte (art. 312 CPC);
che le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello;
che il valore litigioso ammonta a fr. 90'000.- (doc. D);
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
6 aprile 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).