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12.2012.48 • TRAC TI 12.2012.48 Generato dall'IA

Appellate Reversal of Company Dissolution Based on Post-Judgment Correction of Legal Representation

Numero d'incarto 12.2012.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court ordered the dissolution and liquidation of a company upon a request citing the company's lack of legally authorized representatives in the country after attempts to prompt compliance failed. The appellate court considered the company's appeal, which argued that the legal deficiency had been rectified by appointing a new sole director domiciled in the jurisdiction *after* the initial decision, treating this post-decision fact as a permissible new element under appellate procedure. Reasoning that the timely restoration of legal representation, even during the appeal phase, obviates the need for dissolution, the court accepted the appeal, overturned the lower court's order, and dismissed the initial request, while apportioning the appeal costs between the parties due to the delay in correcting the initial organizational defect.

Regesto Legislator

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Art. 718 cpv. 4 CO, Art. 154 cpv. 3 ORC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 731b OR, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Appellate Reversal of Company Dissolution Based on Post-Judgment Correction of Legal Representation: The appellate court considered the company's appeal, which argued that the legal deficiency had been rectified by appointing a new sole director domiciled in the jurisdiction *after* the initial decision, treating this post-decision fact as a permissible new element under appellate procedure. Reasoning that the timely restoration of legal representation, even during the appeal phase, obviates the need for dissolution, the court accepted the appeal, overturned the lower court's order, and dismissed the initial request, while apportioning the appeal costs between the parties due to the delay in correcting the initial organizational defect.

Parole chiave

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scioglimento della società onorari legali revisione di una decisione beni scoperti successivamente risanamento finanziario ripetibili

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Applied to equitably distribute half of the advanced judicial costs between the parties in the second instance.

art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC

Considered because federal law prohibits charging procedural costs to the petitioner (the applicant in the original request) in this context.

art. 405 cpv. 1 CPC

Determined that the provisions of the new federal procedure are applicable as the decision was rendered in a civil case initiated after its entry into force.

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Testo completo

Incarto n. 12.2012.48 · Lugano 16 aprile 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera: · Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.40 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 13 gennaio 2012 da

AO 1 contro

AP 1 ora rappr. dall’ RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito

della quale il Pretore, con decisione 20 febbraio 2012, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con appello 1° marzo 2012, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l'istante non ha presentato risposta all’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 gennaio 2012 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud la AP 1, chiedendo che nei confronti della medesima, priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B1) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art.

154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 17 gennaio 2012 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine per esprimersi sull’istanza;

che il termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione

20 febbraio 2012, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha dichiarato lo scioglimento della convenuta (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento (dispositivo n. 2), senza prelevare né tasse né spese (dispositivo n. 3);

che con l’appello 1° marzo 2012 la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, adducendo di aver nel frattempo ripristinato la situazione di legalità con la nomina di un nuovo amministratore unico domiciliato in Svizzera;

che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv.

1 CPC);

che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

che, visto quanto precede, la censura d’appello secondo cui la situazione di legalità sarebbe comunque stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata ricevibile;

che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (*nova*) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369; sentenze della II CCA del 13 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.183, del 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206, del 27 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.212);

che nel caso di specie la nomina di __________ quale amministratore unico dell’appellante, debitamente provata dal doc. B allegato all’impugnativa, costituisce un vero e proprio *novum*, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della decisione pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747);

che pertanto il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta

dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de

la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit

civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010

p. 362; sentenze della II CCA del 13 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.183, del 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206, del 27 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.212);

che, in definitiva, l’appello dev’essere accolto nel senso che l’istanza va respinta;

che per quanto riguarda le tasse e le spese di primo e secondo grado, esse sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 16 novembre 2009 inc. n. 12.2009.153, 7 gennaio 2010 inc. n. 12.2009.217,

16 marzo 2010 inc. n. 12.2010.39, 2 aprile 2010 inc. n. 12.2010.58, 27 agosto 2010 inc. n. 12.2010.134, 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.213, 13 aprile 2011 inc. n. 12.2011.67, 14 giugno 2011 inc. n. 12.2011.43, 28 giugno 2011 inc. n. 12.2011.89);

che visto il ripristino della situazione di legalità solo nella procedura di appello (doc. B di appello), non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto più che il Pretore non aveva caricato alle parti né tasse né spese né ripetibili e in questa sede l’appellante nemmeno ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità per ripetibili da essa pretesa;

che per le spese e le ripetibili di seconda istanza, va da una parte considerato che per

diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), mentre dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì risultata vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri processuali (Machado, op. cit. p. 57);

che nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima metà delle spese giudiziarie anticipate (di fr. 900.-), senza attribuzione di ripetibili per la procedura di secondo grado;

Per i quali motivi

decide:

I. L’appello 1° marzo 2012 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione

20 febbraio 2012 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

1-2. L’istanza è respinta.*

3. (invariato)*

II. La tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 450.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

- -

Comunicazione a:

- Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

- Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-.