Appellant Withdraws Appeal; Costs Determined Upon Non-Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, who had lost a case before the lower court regarding a claim for furniture delivery payments and whose counterclaim for storage costs was rejected, formally withdrew their appeal before it was served, which the court treated as a withdrawal equivalent to acquiescence, resulting in the appeal being struck from the roll. The court reasoned that withdrawal generally entails the appellant bearing the legal costs, setting the appeal costs at a minimum amount due to the withdrawal itself, and denying the opposing party the reimbursement of costs as the appeal had not yet been formally served for observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 94 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal; Costs Determined Upon Non-Service: The court reasoned that withdrawal generally entails the appellant bearing the legal costs, setting the appeal costs at a minimum amount due to the withdrawal itself, and denying the opposing party the reimbursement of costs as the appeal had not yet been formally served for observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for dismissing the appeal following its withdrawal, although not explicitly in the operative part, it justifies the action taken in order 1, which notes the withdrawal.
Cited in the reasoning as the general principle justifying the imposition of costs due to the withdrawal (desistenza), which is applied in order 2.
Cited in the resolution preamble as a basis for calculating the litigation value for costs.
Cited in the reasoning as the basis for containing the judicial costs, which is applied in order 2.
Testo completo
Incarto n. 12.2012.204 · Lugano 20 dicembre 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera: · Verda Chiocchetti
visto l'appello 26 novembre 2012 presentato da
AP 1 contro
la decisione 31 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa a procedura semplificata SE.2011.284 promossa nei suoi confronti da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
premesso che in esito a una petizione 6 settembre 2011 presentata da AO 1 contro AP 1 per ottenere il pagamento di fr. 25'245.- oltre accessori, relativi alla consegna di mobilio, e all’azione riconvenzionale promossa il 28 settembre 2011 da quest’ultimo nei confronti dell’attrice per ottenere la rifusione delle spese di deposito della merce, pari a fr. 900.- mensili, con decisione 31 ottobre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto la petizione per EUR 20'196.- oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 2010 e ha respinto l’azione riconvenzionale, ponendo a carico del convenuto tasse, spese e ripetibili per entrambe le azioni;
ricordato che con appello 26 novembre 2012 AP 1 è insorto contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, il tutto con protesta di spese e ripetibili in entrambe le istanze;
rammentato che l'atto non è stato oggetto di intimazione, non essendo ancora decorso il termine assegnato all’appellante per il pagamento dell’anticipo delle spese;
preso atto che il 13 dicembre 2012 AP 1 ha comunicato di ritirare l’appello;
considerato che il ritiro di un rimedio giuridico equivale a desistenza sicché esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);
ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
stabilito che il valore di causa per determinare le spese processuali ammonta almeno a fr. 46'845.- (valore dell’azione fr. 25'245.-, più valore della riconvenzione fr. 21'600.- [fr. 900.- per 24 mensilità], cfr. art. 94 cpv. 2 CPC) e che esse possono essere contenute al minimo (art. 21 LTG), per tenere conto del ritiro dell’appello;
osservato che non si pone problema di ripetibili, l’appello non essendo stato notificato alla parte appellata per osservazioni;
per questi motivi
richiamati per le spese gli art. 94 cpv. 2 CPC e la Legge sulla tariffa giudiziaria,
decide: 1. Si prende atto del ritiro dell’appello 26 novembre 2012. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).