Appellant v. Respondent: Procedural Deposit Deadline and Case Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sued for damages of 200,000 currency units, but the lower court struck the case from the rolls because the appellant failed to pay the required 13,000 currency unit procedural deposit within the prescribed 30-day deadline, which was ordered after the opposition was filed. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that since the procedural deposit order was not subject to a suspensive appeal remedy, the 30-day payment term commenced upon notification (June 7th at the latest), expiring on July 6th, rendering the appellant's subsequent request for installment payments or a reduction as untimely, thus justifying the dismissal of the action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 CPC, Art. 103 CPC, Art. 325 CPC, Art. 312 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF; Appellant v. Respondent: Procedural Deposit Deadline and Case Dismissal: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that since the procedural deposit order was not subject to a suspensive appeal remedy, the 30-day payment term commenced upon notification (June 7th at the latest), expiring on July 6th, rendering the appellant's subsequent request for installment payments or a reduction as untimely, thus justifying the dismissal of the action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify dismissing the appeal without communicating it to the opposing party because it was manifestly unfounded.
Cited in the reasoning to establish that the applicable remedy against the decision on security for costs was the appeal ('reclamo').
Cited in the reasoning to establish the appealability of the decision on security for costs.
Cited in the reasoning to establish that the appeal against the security order does not have suspensive effect.
Implied by the order regarding court costs, although the exact article for cantonal costs is not cited in the dispositive, the practice is to cite costs articles. However, since the decision explicitly mentions *LTG* (Legge sul Tributo Cantonale) and the order concerns cantonal costs, and no LTF cost article is explicitly named in the dispositive other than the reasoning reference to the cantonal law ('richiamata la LTG'), I will rely only on the explicitly cited provisions regarding costs if they existed. Since the dispositive orders themselves only mention the outcome ('rimangono a suo carico') and the amount, and do not explicitly cite a procedural cost rule in the numbered orders, no provision will be listed under costs unless explicitly cited in 1, 2, or 3.
Testo completo
Incarto n. 12.2012.171 · Lugano 2 ottobre 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera: · Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.6 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 25 giugno 2007 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2004, domanda alla quale si è opposta la convenuta;
procedura che il Pretore del Distretto di Blenio ha stralciato dai ruoli con decisione 13 agosto 2012, in seguito al mancato pagamento della cauzione processuale nel termine impartito con il decreto 31 maggio 2012;
appellante
l’attore che con atto 13 settembre 2012 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Pretura per l’assegnazione di un
nuovo termine di 30 giorni per il pagamento della cauzione processuale;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
petizione 25 giugno 2007 AP 1, all’epoca rappresentato dall’avv. __________, ha convenuto in causa AO 1 per ottenere il versamento dell’importo di fr.
200'000.- a titolo di risarcimento del danno causato come organo di fatto di una SA;
che la convenuta si è opposta all’azione;
che dopo svariati passi processuali che non mette conto qui indicare, con decreto 31 maggio 2012 (act. XXXIV) il Pretore del Distretto di Blenio ha accolto un’istanza di cauzione processuale presentata dalla convenuta e ha imposto all’attore di versare entro 30 giorni la somma di fr. 13'000.- sul conto corrente postale della Pretura o mediante garanzia nelle forme indicate nella decisione, con l’avvertenza che la mancata prestazione della cauzione avrebbe comportato lo stralcio della causa dai ruoli;
che la decisione è stata notificata lo stesso giorno e la Posta ha depositato il 1° giugno 2012 l’avviso postale nella casella postale del patrocinatore, il quale ha ritirato il plico il 6 giugno 2012 (fascicolo cauzione processuale);
che la decisione sulla cauzione non è stata impugnata;
che con lettera 6 luglio 2012, consegnata per plico raccomandato alla Posta svizzera il
9 luglio 2012 (vedi busta) l’attore ha chiesto alla Pretura di poter versare un importo ridotto di fr. 9'000.- oppure di dilazionare in tre rate la cauzione;
che con decisione 13 agosto 2012 il Pretore ha preso atto che la domanda di dilazione, rispettivamente di modifica della cauzione, era stata presentata dopo la scadenza del termine assegnato il 31 maggio 2012, e ha quindi stralciato la procedura dai ruoli, non essendo intervenuto tempestivamente il pagamento dell’importo di fr. 13'000.-;
che con atto di appello del 13 settembre 2012 l’attore chiede di annullare la decisione di stralcio siccome intempestiva e di rinviare gli atti alla Pretura affinché gli sia assegnato un nuovo termine di 30 giorni per il versamento della cauzione di fr. 13'000.-;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
che l’appellante, dopo aver ripercorso la cronistoria della vicenda, afferma che la decisione di stralcio era intempestiva, perché il termine di 30 giorni stabilito il 31 maggio 2012 aveva preso avvio non dalla data di ricezione (6 giugno 2012), ma dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di reclamo di 10 giorni previsto dall’art. 321 CPC, vale a dire dal 18 giugno 2012, sicché il termine per versare la cauzione era stato riportato dalle ferie giudiziarie al
20 agosto 2012;
che la procedura davanti al Pretore, avviata nel 2007, è ancora retta dal CPC-TI, mentre i rimedi di diritto contro ogni tipo di decisione emanata dopo il 1° gennaio 2011 sono retti dalla legge nuova (DTF 137 III 424);
che contro la decisione 31 maggio 2012 sulla cauzione processuale era possibile solo il rimedio di diritto del reclamo (art. 103 CPC, 319 lett. b n. 1 CPC), il quale non ha effetto sospensivo (art. 325 CPC);
che nel caso in cui il rimedio di diritto non ha effetto sospensivo il termine assegnato nella decisione decorre dalla data della notificazione, senza essere sospeso dal termine di ricorso (DTF 127 III 569 consid. 4b pag. 571);
che di conseguenza nella fattispecie il termine di 30 giorni fissato dalla decisione
31 maggio 2012 è iniziato a decorrere nell’ipotesi più favorevole all’appellante il 7 giugno 2012, ed è giunto a scadenza il 6 luglio 2012, senza che sia stata versata la cauzione di fr. 13'000.-;
che l’attore ha presentato la domanda di dilazione/riduzione della cauzione solo il
9 luglio 2012, dopo la scadenza del termine, sicché a giusta ragione il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;
che l’appello, manifestamente infondato, è da respingere senza che sia necessario comunicarlo alla controparte per la risposta (art. 312 CPC);
che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è nemmeno stato notificato;
che nella commisurazione delle spese processuali si tiene conto sia del valore di causa di fr. 200'000.-, sia delle precarie condizioni economiche e personali dell’attore;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 13 settembre 2012 di AP 1 è respinto.
2 Le spese processuali in complessivi fr. 500.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).