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12.2012.134 • TRAC TI 12.2012.134 Generato dall'IA

Appeal Against Authorization to Sue After Failed Conciliation Adjudged Inadmissible

Numero d'incarto 12.2012.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party initiating a mandatory conciliation procedure concerning a dispute over the assignment of a purchase right and claiming a significant reduction in the property sale price, subsequently received authorization to proceed after conciliation failed. The opposing party appealed this authorization, requesting its annulment, but the Appellate Court dismissed the appeal as inadmissible because the authorization to sue, issued by the conciliation authority upon failure to settle, is not a final or incidental decision by a first-instance court under the relevant procedural code, but merely confirms the lack of agreement and is a prerequisite for the actual judicial procedure.

Regesto Legislator

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Art. 3 LACPC, Art. 209 CPC, Art. 308 CPC, Art. 210 CPC, Art. 308 pag, Art. 209 pag; Appeal Against Authorization to Sue After Failed Conciliation Adjudged Inadmissible: The opposing party appealed this authorization, requesting its annulment, but the Appellate Court dismissed the appeal as inadmissible because the authorization to sue, issued by the conciliation authority upon failure to settle, is not a final or incidental decision by a first-instance court under the relevant procedural code, but merely confirms the lack of agreement and is a prerequisite for the actual judicial procedure.

Parole chiave

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autorizzazione ad agire esperimento di conciliazione questioni processuali cessione del credito ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione risoluzione alternativa delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 3 LACPC
che il Pretore della Sezione 3 ha citato le parti per l’udienza di conciliazione per il 7 maggio 2012 (art. 3 LACPC);
Art. 209 CPC
che l’autorizzazione ad agire giusta l’art. 209 CPC è stata rilasciata il 27 giugno 2012 ed è pacificamente soggetta al Codice di codice di procedura civile svizzero;
Art. 308 CPC
che ai sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv.
Art. 210 CPC
che l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag.
Art. 308 pag
che l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734, n. 6 Art. 308 pag. 1755);
Art. 209 pag
che il rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 209 pag. 1248);
Art. 312 CPC
Cited in the reasoning section regarding the simplified procedure used to declare the appeal inadmissible without notifying the appellee, which corresponds to the final decision structure.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Cited in the final order (2) to impose court costs on the appellant following the inadmissibility of the appeal.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the final order (2) to impose court costs on the appellant following the inadmissibility of the appeal.

art. 312 CPC

Cited in the reasoning section regarding the simplified procedure used to declare the appeal inadmissible without notifying the appellee, which corresponds to the final decision structure.

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Testo completo

Incarto n. 12.2012.134 · Lugano 14 agosto 2012/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc. n. CM.2012.108 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 17 febbraio 2012 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2 contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 17 febbraio 2012 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione la società __________ e in litisconsorzio facoltativo AP 1, per una vertenza relativa alla cessione di un diritto di compera;

che il Pretore della Sezione 3 ha citato le parti per l’udienza di conciliazione per il 7 maggio 2012 (art. 3 LACPC);

che l’istante ha presentato il 28 febbraio 2012 istanza di ricusa del Pretore;

che essa ha ritirato l’istanza di conciliazione nei confronti della convenuta __________ il 14 maggio 2012 e ha chiesto al Segretario assessore la riattivazione della procedura, sospesa a suo tempo per l’evasione dell’istanza di ricusa del Pretore;

che all’udienza di conciliazione tenutasi il 27 giugno 2012 la parte istante ha fatto valere un credito di fr. 2'034'061.- in riduzione del prezzo pattuito per una compravendita immobiliare e la parte convenuta si è opposta alla richiesta;

che il Segretario assessore, preso atto della mancata conciliazione, ha rilasciato seduta stante l’autorizzazione ad agire in calce al verbale di udienza;

che il 27 luglio 2012 il convenuto ha presentato appello contro il rilascio dell’autorizzazione ad agire, chiedendone la nullità, previo divieto con effetto sospensivo all’istante di promuovere la causa di merito in pendenza della procedura di appello;

che l’atto non è stato notificato alla controparte;

che l’autorizzazione ad agire giusta l’art. 209 CPC è stata rilasciata il 27 giugno 2012 ed è pacificamente soggetta al Codice di codice di procedura civile svizzero;

che l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire rilasciata dal Segretario assessore (autorità di conciliazione giusta l’art. 3 LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);

che ai sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);

che nella fattispecie il requisito del valore litigioso è adempiuto, visto che la vertenza riguarda una riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare dell’ordine di fr. 2'034'061.- (due milionitrentaquattromilasessantuno franchi svizzeri);

che l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734, n. 6 Art. 308 pag. 1755);

che l’autorizzazione ad agire rilasciata dal Segretario assessore non è una decisione sul merito della controversia e si limita a constatare l’assenza di una conciliazione tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza 27 giugno 2012;

che il rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 209 pag. 1248);

che nella fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da avviare;

che l’appello 27 luglio 2012 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera può statuire con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto all’appellata e senza necessità di esaminare le censure esposte dall’appellante, non potendo entrare nel merito;

che le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;

che nella commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di diritto;

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello

27 luglio 2012 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 500.- sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).