Appeal Withdrawal in Sickness Salary Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, dissatisfied with a lower court ruling that partially granted their petition for outstanding sickness salary of CHF 2,400, appealed seeking an award of CHF 19,200 plus interest; however, following a suspension of proceedings pending related insurance litigation, the appellant subsequently communicated their decision to withdraw the appeal. The court, treating the withdrawal as a desistance under procedural rules, ordered the case removed from the docket without assessing court fees or awarding costs, as the dispute originated from an employment relationship valued under CHF 30,000 and the appeal had not yet been served to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b lett. a LOG, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 114 lett. c CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF; Appeal Withdrawal in Sickness Salary Dispute: The court, treating the withdrawal as a desistance under procedural rules, ordered the case removed from the docket without assessing court fees or awarding costs, as the dispute originated from an employment relationship valued under CHF 30,000 and the appeal had not yet been served to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for striking the appeal from the rolls due to withdrawal (desistenza).
Cited as the basis for deciding not to levy court costs due to the case relating to an employment contract and having a low value.
Testo completo
Incarto n. 12.2012.115 · Lugano 21 agosto 2013/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto l'appello 22 giugno 2012 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro
la decisione 22 maggio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) da lei promossa con petizione 1° luglio 2011 nei confronti di
AO 1
premesso che in esito a una petizione del 1° luglio 2011 promossa da AP 1, con decisione
22 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, l’ha parzialmente accolta e ha condannato la convenuta a versare all’attrice fr. 2'400.- lordi a titolo di salario per malattia, oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2010, senza prelevare tasse e spese e senza attribuire ripetibili;
ricordato che con appello 22 giugno 2012 AP 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 19'200.- oltre interessi al 5%;
rammentato che l'atto non è stato oggetto di intimazione e che su richiesta dell’appellante la procedura è stata sospesa nell’attesa di una decisione nelle procedure promosse dall’attrice contro l’assicuratore malattia;
preso atto che il 20 agosto 2013 il legale dell’appellante ha comunicato alla Camera di ritirare l’appello;
considerato che il ritiro di un rimedio giuridico equivale a desistenza sicché esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);
ritenuto che non si prelevano spese processuali, la vertenza derivando da un rapporto di lavoro e avendo un valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC);
osservato che non si pone problema di ripetibili, l’appello non essendo stato notificato alle controparti per osservazioni;
per questi motivi
decide: 1. Si prende atto del ritiro dell’appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano spese ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).