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12.2012.106 • TRAC TI 12.2012.106 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing of Summary Proceeding Appeal

Numero d'incarto 12.2012.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the urgent revocation and nullification of a lower court's decision, which had upheld an earlier super-provisional order appointing a temporary administrator for a company to ensure compliance with fiscal and legal obligations pending a dispute over a share certificate, contrary to the appellant's position as the existing sole administrator. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day deadline prescribed for summary proceedings; the court reasoned that statutory notification rules—which deem a registered dispatch delivered seven days after an unsuccessful delivery attempt, regardless of the recipient's instructions to hold mail at the post office—established that the appeal term expired on June 12, rendering the June 15 filing untimely, thus precluding any review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 128 CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 106 CPC, Art. 119 LTF, Art. 98 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing of Summary Proceeding Appeal: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day deadline prescribed for summary proceedings; the court reasoned that statutory notification rules—which deem a registered dispatch delivered seven days after an unsuccessful delivery attempt, regardless of the recipient's instructions to hold mail at the post office—established that the appeal term expired on June 12, rendering the June 15 filing untimely, thus precluding any review of the merits.

Parole chiave

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deposito tardivo termine legale notificazione della decisione procedura pendente preclusione per tardività legittimazione a ricorrere Sentenza - notificazione - "posta a trattenere" - appello - tardività

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 CPC

Cited as the legal basis for distributing court costs based on the outcome (soccombenza).

art. 128 CPC

Cited by the appellee as a basis for punishing the appellant (RA 1) with a warning or fine, although the court ultimately applied cost rules.

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Testo completo

Incarto n. 12.2012.106 · Lugano 5 febbraio 2013/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2012.95 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza supercautelare e cautelare 6 marzo 2012 da

AO 1 rappr. da RA 2 contro

AP 1 c/o RA 1

chiedente, gia in via supercautelare, di nominare con effetto immediato S__________ B__________ quale amministratore pro tempore di AP 1 con il compito di consentire alla società di far fronte ai propri obblighi fiscali e legali finché non sarà definitivamente risolta la vertenza relativa alla consegna del certificato azionario di AP 1, di conseguenza di far ordine all’Ufficio del Registro di commercio di iscrivere S__________ B__________ quale amministratore unico della società procedendo alla cancellazione in tale funzione dell’RA 1;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con decreto supercautelare 7 marzo 2012, dichiarato immediatamente esecutivo, confermato con decisione cautelare 23 maggio 2012, con cui ha nel contempo assegnato alla parte istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito con l’avvertenza del decadimento del provvedimento in caso di inosservanza del termine e ha caricato all’RA 1 gli oneri processuali di fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'300.-;

appellante la convenuta con atto di appello 15 giugno 2012 con cui chiede in via cautelare urgente di ordinare al Pretore di revocare il decreto (decisione) cautelare 23 maggio 2012 e nel merito di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo, protestate tasse, spese e ripetibili;

mentre l’istante con risposta 18 luglio 2012 postula la reiezione dell’appello e chiede che l’RA 1 sia punita con l’ammonimento o con una multa in applicazione dell’art. 128 CPC, protestate tasse, spese e ripetibili;

vista la replica 9 agosto 2012 dell’RA 1, le osservazioni di duplica 13 agosto 2012 dell’istante nonché il successivo scritto 3 settembre 2012 dell’RA 1;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. In data 6 marzo 2012 l’AO 1, , nella sua qualità di trustee di __________ (qualità oggetto di contestazione: v. II CCA 11 gennaio 2012, inc. 12.2011.186), ha presentato un’istanza nei confronti di AP 1, presso l’RA 1, con cui ha chiesto in via supercautelare e in via cautelare di nominare con effetto immediato S__________ B__________ quale amministratore pro tempore della società con il compito di consentire alla medesima di far fronte ai propri obblighi fiscali e legali finché non sarà definitivamente risolta la vertenza relativa alla consegna del certificato azionario di AP 1 (inc. SO.2011.829/ CA.2011.49 della Pretura di Lugano, sezione 1; inc. 11.2011.51 della prima Camera civile del Tribunale di appello), di conseguenza di far ordine all’Ufficio del Registro di commercio di iscrivere S__________ B__________ quale amministratore unico della società procedendo alla cancellazione in tale funzione dell’RA 1. Il Pretore ha accolto la domanda di provvedimenti supercautelari con decreto 7 marzo 2012, dichiarato immediatamente esecutivo, convocando le parti per procedere al contraddittorio il 20 aprile 2012.

2. L’RA 1, dichiarando di agire in nome e per conto di se stessa, in qualità di azionista necessario/legale di AP 1 e di amministratrice unica della società, ha introdotto il 30 marzo 2012 una controdomanda cautelare d’urgenza con cui ha chiesto in via cautelare urgente la revoca del decreto 7 marzo 2012 del Pretore e nel merito il ripristino della situazione antecedente, ossia la sua iscrizione quale amministratrice unica di AP 1 con contestuale cancellazione di S__________ B__________.

Il Pretore, con decisione 4 aprile 2012, ha respinto la controdomanda cautelare d’urgenza, ha annullato l’udienza fissata per il 20 aprile 2012, ha assegnato alla parte istante un termine di 10 giorni per depositare una replica e a S__________

B__________ identico termine per presentare osservazioni a entrambe le istanze. Con replica 16 aprile 2012 l’AO 1 ha postulato l’accoglimento della sua istanza

6 marzo 2012 e la reiezione della controdomanda cautelare urgente della controparte. Con osservazioni 16 aprile 2012 S__________ B__________ ha espresso la disponibilità a proseguire l’incarico quale amministratore provvisorio di AP 1 e ha postulato la reiezione delle richieste dell’RA 1. In sede di duplica l’RA 1 ha contestato le argomentazioni della replica e chiesto di giudicare come nella memoria 30 marzo 2012.

3. Con sentenza 8 maggio 2012, (inc. n. 12.2012.67), la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha dichiarato irricevibile il reclamo 16 aprile 2012 dell’RA 1 che chiedeva in via cautelare urgente di far ordine al Pretore di revocare la decisione supercautelare 7 marzo 2012 e nel merito di accertare la nullità delle decisioni 7 marzo 2012 e 4 aprile 2012, rispettivamente di annullarle.

4. Con decisione 23 maggio 2012 il Pretore ha accolto l’istanza 6 marzo 2012 dell’AO 1 e di conseguenza ha confermato il provvedimento supercautelare 7 marzo 2012; alla parte istante è stato quindi assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito mentre gli oneri processuali e le ripetibili sono stati posti a carico dell’RA 1.

5. L’RA 1, per sé, asseritamente quale azionista e amministratrice

unica nonché nell’interesse di AP 1, con atto di appello 15 giugno 2012 ha postulato in via cautelare urgente di ordinare al Pretore di revocare la decisione cautelare

23 maggio 2012, nel merito di accertare la nullità, subordinatamente annullare detta decisione. L’AO 1 con risposta 18 luglio 2012 ha chiesto la reiezione dell’appello e che l’RA 1 sia punita con un ammonimento o con una multa in applicazione dell’art.

128 CPC. Con replica 9 agosto 2012 l’appellante ha contestato la tempestività della risposta, aspetto su cui si è espressa la parte appellata con duplica 13 agosto 2012. Con scritto 3 settembre 2012 l’appellante ha ribadito il suo punto di vista in merito.

6. La tempestività dell’appello rappresenta un presupposto processuale, cosicché il giudice d’appello deve esaminare d’ufficio se l’atto di appello è stato presentato entro i termini previsti oppure è tardivo. In base all’art. 314 cpv. 1 CPC, se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni, come d’altronde precisa il punto 4 del dispositivo della decisione impugnata.

7. Dal tracciamento degli invii trasmesso dalla Pretura al Tribunale di appello risulta che la decisione 23 maggio 2012 è stata inviata il 25 maggio successivo all’RA 1, __________, casella postale __________, __________. L’invio è giunto alla Posta di __________ Caselle sabato 26 maggio 2012 e in corrispondenza di questa data il citato documento riporta la dicitura “Trattenere secondo l’ordine del destinatario”. L’avviso in casella è quindi datato martedì 29 maggio 2012 mentre il recapito è avvenuto il 5 giugno successivo. L’atto di appello è stato depositato alla Posta venerdì 15 giugno 2012 (v. busta di intimazione allegata all’appello).

8. Secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC un invio giudiziario raccomandato è considerato notificato, anche se non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario doveva aspettarsi una notificazione, ovvero se era parte a una procedura in corso, e che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere o nella casella postale (sentenze del Tribunale federale 17 marzo 2010, inc. 5A_2/2010, consid. 3; 5 giugno 2009, 2C_38/2009, consid. 3.1; 18 giugno 2008, 4A_250/2008, consid. 3.2.2; DTF 116 III 59, consid. 1b; II CCA 10 febbraio 2012, inc. 12.2011.226, pag. 2 in fine e 3; 28 giugno 2011, inc. 12.2011.89, pag. 3). Questa presunzione vale anche in caso di richiesta del destinatario di trattenere gli invii all’ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere, come nel presente caso, l’invio di atti giudiziari. La notifica è così reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno a partire dall’arrivo dell’invio all’ufficio postale (sentenza del Tribunale federale 9 aprile 2009, 6B_122/2009, in RtiD II 2009, N. 29; DTF134 V 49, consid. 4, 123 III 492, consid. 1; CCR 24 settembre 2012, inc. 16.2012.30, consid. 3a, 9 gennaio 2012, inc. 16.2011.54, consid. 2b e 2d; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art 138). In altri termini è evidente che istruzioni del destinatario alla Posta non possono in alcun caso ritardare il decorso del termine di sette giorni. Questa conclusione si impone per motivi di parità di trattamento nonché in ragione del fatto che in materia sono necessarie regole chiare, semplici e uniformi (DTF

134 V 49, consid. 4; 127 I 31, consid. 2b; SJ 2000 I, 22). Il termine di sette giorni si calcola indipendentemente da ferie giudiziarie e giorni festivi ufficiali, sabati e domeniche comprese (v. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, n. 1114 a pag. 479; SJZ/RSJ 2000, pag. 474; per esempi di calcolo dei termini v. sentenza del Tribunale federale 17 marzo 2010, inc. 5A_2/2010, consid. 3.3; DTF 134 V 49, consid. 5; 127 I 31, consid. 3b/cc), con la precisazione che il recapito ai titolari di caselle postali avviene anche il sabato (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138; “Lettere”, pubblicazione della Posta, ed. aprile 2012, pag. 17 e 21).

9. In applicazione di quanto esposto al precedente considerando si ha dunque che il termine di sette giorni per il ritiro della decisione impugnata ha cominciato a decorrere il 27 maggio 2012, giorno successivo all’arrivo dell’invio all’ufficio postale di riferimento per il destinatario (sabato 26 maggio 2012), ed è quindi scaduto il 2 giugno 2012. Il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 3 giugno per scadere il giorno di martedì 12 giugno 2012. L’appello inoltrato in data 15 giugno 2012 è pertanto tardivo e non può essere esaminato. In ragione delle norme sopra illustrate, la raccomandata avrebbe

potuto essere ritirata già sabato 26 maggio 2012, in quanto destinata a una casella postale (in concreto la n. __________ di __________ Caselle),

se l’appellante non avesse impartito alla Posta un ordine particolare, ossia “Trattenere secondo l’ordine del destinatario” (v. sopra consid. 7). Per i motivi esposti, accordi con la Posta - sulle possibilità offerte ai clienti di caselle postali v. la pubblicazione sopra citata “Lettere”, pag. 60 e 64 - non possono influenzare il calcolo dei termini di consegna degli atti giudiziari.

10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabilite in applicazione degli art. 2, 10 e 13 LTG con la precisazione che si tiene conto del fatto che il merito dell’appello non ha dovuto essere esaminato. Alla parte appellata, che ha presentato una risposta, va riconosciuta un’indennità per ripetibili. Partendo da un valore determinabile di fr. 100'000.-, pari al capitale azionario di AP 1, trattandosi di una contestazione relativa alla nomina dell’amministratore unico (II CCA 11 gennaio 2012, inc. 12.2011.186, consid. 1 e riferimenti), occorre tener conto del fatto che la causa termina con un giudizio di irricevibilità (art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, pronuncia:

1. L’appello15 giugno 2012 dell’RA 1 per sé e nell’interesse di AP 1 è irricevibile.

2. Gli oneri processuali di appello, in complessivi fr. 500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'600.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).