Determination of Legal Aid Counsel Fees Post-Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court was tasked with determining the appropriate professional fee for the appointed counsel of a party who was granted legal aid following the dismissal of an appeal. The court reasoned that under the new legal provisions, it must integrate the final decision by determining the compensation, applying the tariff rate of CHF 180 per hour for legally aided counsel, but ultimately found the billed time excessive given the limited complexity of the case, especially since much of the appellant's arguments were deemed inadmissible and one decision reviewed was favorable to the counsel's client. Consequently, the court recognized only eight hours of work, awarding a total compensation of CHF 1,709.20 (including VAT and expenses), from which the CHF 1,000 in costs awarded to the legally aided party must be deducted, and waived court fees due to the case's particular nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 2 vLag, Art. 36 cpv. 2 vLag, Art. 104 cpv. 1 CPC, Art. 4 LAG, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Determination of Legal Aid Counsel Fees Post-Appeal Dismissal: The court reasoned that under the new legal provisions, it must integrate the final decision by determining the compensation, applying the tariff rate of CHF 180 per hour for legally aided counsel, but ultimately found the billed time excessive given the limited complexity of the case, especially since much of the appellant's arguments were deemed inadmissible and one decision reviewed was favorable to the counsel's client. Consequently, the court recognized only eight hours of work, awarding a total compensation of CHF 1,709.20 (including VAT and expenses), from which the CHF 1,000 in costs awarded to the legally aided party must be deducted, and waived court fees due to the case's particular nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed in the dispositive to justify the waiver of court fees ('si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie').
Testo completo
Incarto n. 12.2011.55 · Lugano 16 dicembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere: · Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.291 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 16 dicembre 2008 da
AO 1 rappr. dall' RA 2 contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
richiamata la sentenza 28 ottobre 2011 di questa Camera, inc. 12.2011.55, che ha respinto l’appello 16 marzo 2011 di AP 1 e ammesso AO 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
giudicando ora sull’indennità da riconoscere al patrocinatore di AO 1 dinanzi a questa Camera;
considerato
in fatto e in diritto:
che in data 28 ottobre 2011 questa Camera ha respinto l’appello 16 marzo 2011 di AP 1 contro la sentenza 10 febbraio 2011 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che l’appellato è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le osservazioni all’appello;
che il
13 dicembre 2011 l'RA 2 ha trasmesso a questa Camera la sua nota professionale di complessivi fr. 2'774,52 (IVA inclusa);
che dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della nuova LAG, non sussiste più il Consiglio di moderazione, davanti al quale la “decisione di retribuzione”
(art. 7 cpv. 2 vLag) poteva essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica (art. 36 cpv. 2 vLag). Secondo l'art. 104
cpv. 1 CPC il giudice (di merito) statuisce ora sulle spese giudiziarie – e quindi sull'indennità dovuta al patrocinatore d'ufficio – direttamente nella decisione finale. In circostanze del genere, non potendo più emanare alcuna “decisione di retribuzione”, in concreto questa Camera deve statuire sull'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio integrando la sentenza finale già emanata (ICCA 7 novembre 2011, inc. n. 11.2011.5);
che nel caso specifico l'onorario del patrocinatore d'ufficio è disciplinato dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 16: RL 3.1.1.7.1). Giusta l'art. 4 cpv. 1 del citato regolamento l'onorario di un avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.– l'ora, importo correttamente indicato nella nota professionale 13 dicembre 2011;
che il legale espone, tra l'altro, due ore per l'esame dell'appello e il relativo colloquio con il cliente, a cui si aggiungono altre sei ore per la redazione dell'allegato di risposta, oltre ad altre prestazioni per complessive dodici ore e cinquanta minuti;
che un simile dispendio di tempo esula dal criterio richiesto della ragionevole conduzione del mandato (art. 4 LAG) tenuto conto della complessità e della natura del caso poiché, come preannunciato nel giudizio 28 ottobre 2011, nella tassazione della nota si deve considerare come il lavoro necessario sia risultato assai ridotto vista l'irricevibilità di buona parte delle censure d'appello;
che non possono neppure essere riconosciute le due ore esposte per il ritiro e la riconsegna della documentazione al Tribunale, mansione peraltro facilmente delegabile; lo stesso dicasi per il tempo eccessivo esposto per l'esame di una sentenza che, in quanto favorevole all'appellato, non impone al patrocinatore un esame critico approfondito nell'ottica di un'eventuale impugazione;
che, in conclusione, per le prestazioni svolte dal patrocinatore dell'appellato viene riconosciuto un dispendio orario di otto ore, ciò che corrisponde a un onorario di fr. 1'440.-. Il rimborso delle spese deve di conseguenza essere ricondotto entro i limiti stabiliti dall’art. 6 cpv. 1 del regolamento applicabile e viene pertanto fissato in fr. 150.- anche in ragione del fatto che la nota non fornisce indicazioni relative al calcolo delle spese che permetterebbero di giungere eventualmente a diverso risultato;
che pertanto all’RA 2 va riconosciuto l’importo complessivo di fr. 1'709,20 (fr. 1'440.- per onorario, fr. 150.- per spese e fr. 119,20 per l’IVA);
che, salvo dimostrazione di insolvenza della debitrice, dal saldo della nota d'onorario così riconosciuta andrà dedotta la cifra che l'appellato potrà incassare in virtù del dispositivo n. 2 della sentenza, che ha condannato l'appellante a versargli fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
che vista la particolarità della procedura si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. 3 della sentenza emessa il 28 ottobre 2011 da questa Camera è così integrato:
Lo __________ verserà per l’appellato all’RA
2 un’indennità di fr. 1'709,20 , IVA inclusa, in base al conteggio esposto nei considerandi. Salvo dimostrazione di insolvenza della debitrice, dal saldo della nota d'onorario andrà dedotta la cifra di fr. 1'000.- che l'appellato potrà incassare in virtù del dispositivo n. 2 della sentenza.
Per il resto il dispositivo rimane invariato.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- - __________ - __________
Comunicazione a:
- Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud;
- __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.